Council Regulation (EC) No 104/2000 of 17 December 1999 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products

Coming into Force01 January 2002,01 January 2001,10 February 2000
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32000R0104
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2000/104/oj
Published date21 January 2000
Date17 December 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 17, 21 January 2000
EUR-Lex - 32000R0104 - IT 32000R0104

Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Gazzetta ufficiale n. L 017 del 21/01/2000 pag. 0022 - 0052


REGOLAMENTO (CE) N. 104/2000 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle Regioni(4)

considerando quanto segue:

(1) le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore della pesca debbono essere rivedute per tener conto dell'evoluzione del mercato, dei cambiamenti intervenuti in questi ultimi anni nelle attività di pesca e delle carenze rilevate nell'applicazione delle norme attualmente in vigore; in considerazione del numero e della complessità delle modifiche da apportare, tali disposizioni mancheranno, se non sono completamente rielaborate, di quella chiarezza che è indispensabile a qualsiasi normativa; è pertanto opportuno procedere alla sostituzione del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura(5), con un nuovo regolamento;

(2) per semplificare la normativa ed agevolarne l'utilizzo da parte dei destinatari, è opportuno inserire nel nuovo regolamento le disposizioni essenziali, opportunamente aggiornate ed integrate, del regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca(6), e del regolamento (CEE) n. 1772/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce le regole generali relative all'estensione di talune norme emanate dalle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca(7), è opportuno pertanto abrogare tali regolamenti;

(3) la politica agricola comune comporta, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati agricoli, che può assumere forme diverse a seconda dei prodotti;

(4) la pesca ha un'importanza particolare nell'economica di alcune regioni costiere della Comunità; la relativa produzione costituisce una parte preponderante del reddito dei pescatori di tali regioni; è pertanto opportuno favorire la stabilità del mercato mediante misure adeguate, applicata nel rispetto degli impegni internazionali della Comunità, in particolare delle disposizioni dell'organizzazione mondiale del commercio relative ai meccanismi di sostegno della produzione interna e agli accordi tariffari;

(5) la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca dovrebbero favorire lo sfruttamento sostenibile; l'organizzazione comune dei mercati di tali prodotti dovrebbe pertanto avvalersi di misure atte a favorire l'adeguamento dell'offerta alla domanda in termini di qualità e di quantità, e a valorizzare i prodotti sul mercato, tanto nell'ottica dell'esigenza suddetta, quanto in quella di un miglioramento dei redditi dei produttori mediante la stabilizzazione dei prezzi sul mercato;

(6) una delle misure da adottare per l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati consiste nell'applicare norme comuni di commercializzazione ai prodotti considerati; l'applicazione di tali norme dovrebbe avere l'effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione;

(7) l'applicazione di tali norme rende necessario un controllo dei prodotti per i quali sono state definite; è opportuno pertanto prevedere misure che assicurino tale controllo;

(8) in particolare nel caso dei prodotti della pesca commercializzati allo stato fresco o refrigerato, la maggiore diversificazione dell'offerta impone di fornire ai consumatori un minimo di informazioni sulle caratteristiche principali dei prodotti; a tale scopo spetta agli Stati membri stabilire, per i prodotti in questione, l'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate sul proprio territorio;

(9) le organizzazioni di produttori rappresentano gli elementi portanti dell'organizzazione comune dei mercati, della quale garantiscono, al loro livello, il funzionamento decentrato; dinanzi ad una concentrazione sempre maggiore della domanda, il raggruppamento dell'offerta in seno a tali organizzazioni appare più che mai come una necessità economica per consolidare la posizione dei produttori sul mercato; il raggruppamento dell'offerta dovrebbe realizzarsi su base volontaria ed utile, grazie all'estensione e all'efficienza dei servizi che un'organizzazione di produttori può offrire ai suoi aderenti; dovrebbero essere previsti criteri comuni per un'organizzazione di produttori che va riconosciuta da uno Stato membro; un'organizzazione di produttori atta a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati può essere riconosciuta dallo Stato membro soltanto in presenza di condizioni che essa stessa s'impegna a rispettare e a far rispettare, per statuto, ai propri membri;

(10) è opportuno sostenere le iniziative delle organizzazioni di produttori in materia di miglioramento della qualità dei prodotti della pesca, prevedendo, a determinate condizioni, un riconoscimento specifico per tali organizzazioni;

(11) per potenziare l'azione di queste organizzazioni a livello della produzione e favorire in tal modo una maggiore stabilità del mercato, è opportuno consentire agli Stati membri, nel rispetto di talune condizioni, di estendere al complesso dei non aderenti che commercializzano in una determinata regione le regole adottate per i propri aderenti dall'organizzazione della regione considerata, in particolare per quanto concerne le regole di produzione e di commercializzazione, anche in materia di intervento; tale procedura è sottoposta al controllo della Commissione, la quale può, in determinate circostanze, dichiarare nulle le estensioni di cui trattasi;

(12) l'applicazione del regime sopra descritto comporta spese a carico dell'organizzazione le cui regole sono state estese; è pertanto opportuno far partecipare a tali spese anche i non aderenti; è opportuno inoltre prevedere la possibilità, per lo Stato membro interessato, di concedere a tali operatori un'indennità per i prodotti che, quantunque conformi alle norme di commercializzazione, non hanno potuto essere commercializzati e sono stati ritirati dal mercato;

(13) è in ogni caso opportuno prevedere disposizioni atte a garantire che le organizzazioni di produttori non occupino una posizione dominante nella Comunità;

(14) ai fini di un uso razionale e sostenibile delle risorse, le organizzazioni di produttori dovrebbero orientare la produzione dei loro aderenti secondo i bisogni del mercato e favorire una valorizzazione ottimale delle catture, soprattutto qualora tali catture riguardino specie che sono oggetto di limitazioni nell'ambito dei contingenti; per tale ragione, è opportuno prevedere che le organizzazioni di produttori debbano stabilire e presentare alle autorità competenti, all'inizio di ogni campagna di pesca, un insieme di misure previsionali volte a pianificare i quantitativi conferenti e a regolamentare preventivamente l'offerta dei loro aderenti, nonché, se del caso, disposizioni specifiche per i prodotti che incontrano solitamente difficoltà di commercializzazione;

(15) tenuto conto dei costi che gli obblighi di cui sopra comportano per le organizzazioni di produttori, è opportuno accordare a queste ultime, a titolo di compensazione, un'indennità di durata limitata;

(16) agli Stati membri dovrebbe essere permesso di concedere aiuti addizionali alle organizzazioni di produttori nell'ambito dei programmi operativi ai sensi del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca(8);

(17) le organizzazioni interprofessionali costituite per iniziativa di operatori, individuali o associati, e rappresentative di una parte significativa delle varie categorie professionali del settore dei prodotti della pesca, possono contribuire a una migliore percezione della realtà del mercato, facilitando un'evoluzione dei comportamenti economici e migliorando la conoscenza o l'organizzazione della produzione, la presentazione e la commercializzazione dei prodotti; in considerazione del contributo globale che le attività di queste organizzazioni possono dare al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 33 del trattato, e in particolare di quelli del presente regolamento, è opportuno, previa definizione del tipo di attività interessate, accordare agli Stati membri la facoltà di concedere il riconoscimento alle organizzazioni che conducano iniziative positive riguardo ai suddetti obiettivi; in determinate circostanze, è opportuno prevedere disposizioni relative all'estensione delle regole adottate dalle organizzazioni interprofessionali e alla ripartizione delle spese determinate da tale estensione; tale procedura è sottoposta al controllo della Commissione, la quale può, in determinate circostanze, dichiarare nulle le estensioni di cui trattasi;

(18) occorrerebbe precisare le condizioni alle quali gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali possono derogare all'articolo 1 del regolamento n. 26(9);

(19) allo scopo di far fronte, per taluni prodotti della pesca che presentano un particolare interesse per il reddito dei produttori, a situazioni di mercato che potrebbero favorire la formazione di prezzi tali da...

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