Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil

Coming into Force26 March 2019
End of Effective Date31 December 9999
Published date25 March 2019
Date19 March 2019
Celex Number32019R0472
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2019/472/oj
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 83, 25 marzo 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 83, 25 mars 2019
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25.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 83/1

REGOLAMENTO (UE) 2019/472 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2019

che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, di cui l'Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione e, in particolare, l'obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie sfruttate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY).
(2) In occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltosi a New York nel 2015, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati, entro il 2020, a regolamentare efficacemente il prelievo delle risorse, a porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, nonché ad attuare piani di gestione basati su dati scientifici, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile riportandoli almeno a livelli in grado di produrre l'MSY determinato in base alle loro caratteristiche biologiche.
(3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le norme della politica comune della pesca (PCP) in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione. La PCP deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020, come previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(4) Gli obiettivi della PCP sono, tra l'altro, garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e applicare l'approccio precauzionale e l'approccio ecosistemico alla gestione delle attività di pesca.
(5) Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecniche e disposizioni riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.
(6) A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici. Secondo tali disposizioni, il plano pluriennale stabilito dal presente regolamento («piano») dovrebbe contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze ben definite, valori di riferimento per la conservazione, misure di salvaguardia e misure tecniche intese a evitare e ridurre le catture indesiderate nonché ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente marino, in particolare sugli habitat vulnerabili e sulle specie protette.
(7) Il presente regolamento tiene conto dei vincoli associati alle dimensioni dei pescherecci adibiti alla pesca costiera e artigianale utilizzati nelle regioni ultraperiferiche.
(8) Per «migliori pareri scientifici disponibili» si dovrebbero intendere i pareri scientifici accessibili al pubblico che, supportati dai dati e dai metodi scientifici più aggiornati, che siano stati formulati o verificati da un organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione europea o internazionale.
(9) La Commissione dovrebbe disporre dei migliori pareri scientifici per gli stock rientranti nell'ambito del piano. A tal fine essa conclude appositi protocolli d'intesa con il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri scientifici formulati in particolare dal CIEM o da un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale dovrebbero basarsi sul piano e dovrebbero indicare, in particolare, gli intervalli FMSY e i valori di riferimento per la biomassa (MSY Btrigger e Blim). Tali valori dovrebbero essere indicati nei pareri scientifici sugli stock interessati e, se del caso, in qualunque altro parere scientifico accessibile al pubblico, per esempio nei pareri in particolare del CIEM o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale riguardanti le attività di pesca multispecifica.
(10) I regolamenti (CE) n. 811/2004 (5), (CE) n. 2166/2005 (6), (CE) n. 388/2006 (7), (CE) n. 509/2007 (8) e (CE) n. 1300/2008 (9) del Consiglio stabiliscono disposizioni per lo sfruttamento, rispettivamente, dello stock di nasello settentrionale, degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e a ovest della penisola iberica, dello stock di sogliola nel Golfo di Biscaglia, dello stock di sogliola nella Manica occidentale, dello stock di aringa nelle acque a ovest della Scozia e degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda. Tali stock e altri stock demersali vengono catturati nell'ambito di attività di pesca multispecifica. È pertanto opportuno istituire un piano pluriennale unico che tenga conto di tali interazioni tecniche.
(11) Tale piano pluriennale dovrebbe applicarsi anche agli stock demersali e alle relative attività di pesca nelle acque occidentali, comprese quelle nordoccidentali e quelle sudoccidentali. Tali stock sono specie di pesce tondo, pesce piatto, pesce cartilagineo e scampo (Nephrops norvegicus) che vivono sul fondo della colonna d'acqua o in prossimità di questo.
(12) Alcuni stock demersali sono sfruttati sia nelle acque occidentali che nelle acque adiacenti. L'ambito di applicazione delle disposizioni del piano riguardanti gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia per gli stock sfruttati prevalentemente nelle acque occidentali dovrebbe quindi essere esteso alle zone situate al di fuori di esse. Per gli stock presenti anche nelle acque occidentali ma sfruttati prevalentemente al di fuori di esse è inoltre necessario stabilire obiettivi specifici e misure di salvaguardia nell'ambito di piani pluriennali relativi alle zone situate al di fuori delle acque occidentali in cui tali stock sono prevalentemente sfruttati, ampliando l'ambito di applicazione di tali piani in modo da includervi anche le acque occidentali.
(13) L'ambito di applicazione geografico del piano dovrebbe basarsi sulla distribuzione geografica degli stock indicata nel parere scientifico più recente fornito in particolare dal CIEM o da un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale relativamente a tali stock. Future modifiche alla distribuzione geografica degli stock indicata nel piano possono rivelarsi necessarie in futuro qualora si disponga di dati scientifici migliori o in conseguenza di una migrazione degli stock. Alla Commissione dovrebbe essere pertanto conferito il potere di adottare atti delegati allo scopo di adeguare la distribuzione geografica degli stock indicata nel piano nel caso in cui il parere scientifico fornito in particolare dal CIEM, o da un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, segnali una variazione nella distribuzione geografica degli stock interessati.
(14) Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione dovrebbe avviare un dialogo con tali paesi al fine di garantire che tali stock in questione siano gestiti in modo sostenibile conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, nonché in linea con gli obiettivi del presente regolamento. Qualora non si raggiunga un accordo formale, l'Unione dovrebbe compiere ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.
(15) L'obiettivo del piano dovrebbe consistere nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP e, in particolare, al conseguimento e al mantenimento dell'MSY per gli stock bersaglio, all'attuazione dell'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a limiti di cattura e alla promozione di un equo tenore di vita per coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici. Il piano dovrebbe inoltre applicare l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Dovrebbe essere coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 (a norma della direttiva 2008/56/CE) e con gli obiettivi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (11). Dovrebbe altresì specificare nei dettagli le disposizioni relative all'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione delle acque occidentali per
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