Council Regulation (EC) No 509/2007 of 7 May 2007 establishing a multi-annual plan for the sustainable exploitation of the stock of sole in the Western Channel

Coming into Force31 May 2007
End of Effective Date31 December 9999
Published date11 May 2007
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/509/oj
Date07 May 2007
Celex Number32007R0509
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 122, 11 May 2007
L_2007122IT.01000701.xml
11.5.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 122/7

REGOLAMENTO (CE) N. 509/2007 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2007

che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), gli stock di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIIe registrano, a seguito della mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter compromettere la ricostruzione di questi stock mediante la riproduzione; essi rischiano quindi l’esaurimento.
(2) È necessario adottare misure per istituire un piano pluriennnale per la gestione dello stock di sogliole nella Manica occidentale.
(3) L’obiettivo del piano è assicurare uno sfruttamento della sogliola del golfo di Biscaglia che offra condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili.
(4) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (2), prescrive, tra l’altro, che per conseguire l’obiettivo la Comunità applichi l’approccio precauzionale nell’adottare misure destinate a tutelare e conservare lo stock, in modo da disporne lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l’impatto della pesca sugli ecosistemi marini. Esso mira ad attuare progressivamente un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e contribuisce ad attività di pesca efficienti nel contesto di un’industria della pesca economicamente vitale e competitiva, che procuri un tenore di vita equo e tenga conto degli interessi dei consumatori.
(5) Per conseguire tale obiettivo gli stock di sogliole della Manica occidentale devono essere portati a limiti biologici di sicurezza attraverso la riduzione dei tassi di mortalità per pesca e devono essere gestiti in modo tale che ne sia mantenuta la piena capacità riproduttiva e un’elevata resa a lungo termine.
(6) Dal parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca si evince che la mortalità per pesca coerente con lo scopo di un’elevata resa a lungo termine e il conseguimento di un basso rischio di decimazione del potenziale produttivo dello stock è 0,27.
(7) Tale controllo dei tassi di mortalità per pesca può essere ottenuto definendo un metodo adeguato per fissare il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) ed istituendo un regime che riduca, per tale stock, lo sforzo di pesca a livelli tali da rendere improbabile il superamento dei TAC.
(8) Per assicurare l’ottemperanza alle misure stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo oltre a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (3).
(9) Durante la prima fase negli anni 2007, 2008 e 2009 il piano pluriennale è considerato un piano di ricostituzione e successivamente un piano di gestione ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E OBIETTIVI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola che vive nella Manica occidentale (di seguito «sogliola della Manica occidentale»).

2. Ai fini del presente regolamento, per «Manica occidentale» si intende la zona marittima definita come divisioni VIIe dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM).

Articolo 2

Obiettivo

1. Il piano pluriennale assicura lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola della Manica occidentale.

2. Tale obiettivo è conseguito attraverso il raggiungimento e il mantenimento di un tasso di mortalità per pesca dello 0,27 per appropriati gruppi di età.

CAPO II

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

Articolo 3

Procedura per la fissazione dei totali ammissibili di catture

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 il Consiglio decide ogni anno a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, i totali ammissibili di catture (TAC) per la sogliola della Manica occidentale al livello di catture che, secondo la valutazione scientifica effettuata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), è il più elevato tra:

a) il TAC la cui applicazione porterà a una riduzione del 20 % del tasso di mortalità per pesca nel 2007 rispetto al tasso medio di mortalità per pesca degli anni 2003, 2004 e 2005 secondo le più recenti stime dello
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