Council Directive 93/37/EEC of 14 June 1993 concerning the coordination of procedures for the award of public works contracts

Coming into Force05 July 1993
End of Effective Date30 January 2006
Celex Number31993L0037
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1993/37/oj
Published date09 August 1993
Date14 June 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 199, 9 August 1993
EUR-Lex - 31993L0037 - IT 31993L0037

Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 09/08/1993 pag. 0054 - 0083


DIRETTIVA 93/37/CEE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione(1) ,

in cooperazione con il Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici(4) è stata ripetutamente modificata in modo sostanziale; che è pertanto opportuno, per maggior chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della direttiva citata;

considerando che la realizzazione simultanea della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri enti di diritto pubblico richiede, parallelamente all'eliminazione delle restrizioni, il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti;

considerando che tale coordinamento deve rispettare per quanto possibile le procedure e le prassi in vigore in ognuno degli Stati membri;

considerando che la presente direttiva non riguarda taluni appalti di lavori che sono aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni contemplati dalla direttiva 90/531/CEE;

considerando che è opportuno includere nella presente direttiva norme sulla pubblicità relative alle concessioni nel settore dei lavori pubblici data la crescente importanza e la natura specifica di tali concessioni;

considerando che gli appalti di lavori il cui ammontare è inferiore a 5 000 000 di ecu possono non essere sottoposti alla concorrenza quale è organizzata dalla presente direttiva e che è opportuno stabilire che le misure di coordinamento non vanno applicate ai suddetti appalti;

considerando che è necessario prevedere casi eccezionali per i quali le misure di coordinamento delle procedure possono non essere applicate; che questi casi debbono però essere espressamente limitati;

considerando che la procedura negoziata deve essere considerata eccezionale e che pertanto può essere applicata soltanto nei casi limitativamente enumerati;

considerando che occorre prevedere norme comuni in campo tecnico conformi alla politica comunitaria in materia di normalizzazione e di standardizzazione;

considerando che lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti di lavori pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei relativi bandi di gara indetti alla amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri; che le informazioni contenute in tali bandi devono permettere agli imprenditori della Comunità di valutare se gli appalti proposti presentino per loro interesse; che pertanto occorre dare loro una sufficiente conoscenza delle prestazioni da fornire e delle relative condizioni; che più in particolare nelle procedure ristrette, la pubblicità ha per fine di permettere agli imprenditori degli Stati membri di manifestare il loro interesse agli appalti, richiedendo alle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l'offerta in conformità delle condizioni prescritte;

considerando che le informazioni supplementari relative agli appalti devono essere indicate, com'è consuetudine negli Stati membri, nel capitolato d'oneri relativo a ciascun appalto o in ogni documento equivalente;

considerando che è opportuno prevedere norme comuni sulla partecipazione agli appalti di lavori pubblici nelle quali devono essere inclusi sia criteri di selezione qualitativa che criteri di aggiudicazione degli appalti;

considerando che è opportuno fare in modo che talune condizioni tecniche riguardanti gli avvisi e le relazioni statistiche possano essere adattate in funzione dell'evolversi delle necessità tecniche; che l'allegato II della presente direttiva fa riferimento alla nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE); che la Comunità può secondo le necessità modificare o sostituire la nomenclatura comune e che è necessario prendere disposizioni per permettere di adattare di conseguenza i riferimenti alla nomenclatura NACE contenuti nell'allegato II precitato;

considerando che la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione indicati nell'allegato VII,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva:

a) gli «appalti pubblici di lavori» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera b), aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II o di un'opera di cui alla lettera c) oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice;

b) si considerando «amministrazioni aggiudicatrici» lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o di tali organismi di diritto pubblico.

Per «organismo di diritto pubblico» si intende qualsiasi organismo:

- istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e

- dotato di personalità giuridica, e

- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta a un controllo da parte di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico, che soddisfano i criteri di cui al secondo comma della presente lettera, figurano nell'allegato I. Questi elenchi devono essere quanto più completi possibile e possono subire revisioni secondo la procedura di cui all'articolo 35. A tal fine, gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modifiche apportate ai suddetti elenchi;

c) s'intende per «opera» il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

d) la «concessione di lavori pubblici» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lettera a), ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

e) le «procedure aperte» sono le procedure nazionali in cui ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta;

f) le «procedure ristrette» sono le procedure nazionali in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta;

g) le «procedure negoziate» sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

h) «offerente» è l'imprenditore che ha presentato un'offerta e «candidato» è chi chiede un invito a partecipare a una procedura ristretta o a una procedura negoziata.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici rispettino o facciano rispettare le disposizioni della presente direttiva qualora sovvenzionino direttamente in misura superiore al 50 % un appalto di lavori attribuito da enti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse.

2. Il paragrafo 1 riguarda solo gli appalti rientranti nella classe 50, gruppo 502 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE) e gli appalti riguardanti i lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi.

Articolo 3

1. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici concludano un contratto di concessione di lavori pubblici, le norme di pubblicità definite all'articolo 11, paragrafi 3, 6, 7 e da 9 a 13, nonché all'articolo 15 sono applicabili a tale contratto se il suo valore è pari o superiore a 5 000 000 di ecu.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può:

- imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 % del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale. Detta percentuale minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori;

- oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi.

3. Se il concessionario è egli stesso una delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b), egli è tenuto, per i lavori che saranno eseguiti da terzi, a rispettare le disposizioni della presente direttiva.

4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i concessionari di lavori pubblici, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, applichino le regole di pubblicità definite all'articolo 11, paragrafi...

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