Council Regulation (EC) No 517/94 of 7 March 1994 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Community import rules

Coming into Force13 March 1994
End of Effective Date14 July 2015
Celex Number31994R0517
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1994/517/oj
Published date10 March 1994
Date07 March 1994
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 67, 10 March 1994
EUR-Lex - 31994R0517 - IT

Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 10/03/1994 pag. 0001 - 0075
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 29 pag. 0122
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 29 pag. 0122


REGOLAMENTO (CE) N. 517/94 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 1994 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la politica commerciale comune deve basarsi su principi uniformi; che, sebbene i regimi comuni d'importazione applicabili a taluni paesi terzi a norma del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), del regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato (2), del regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese (3), e del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi di importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario (4), costituiscano un importante elemento di detta politica, quest'ultima deve ancora essere completata, poiché i regimi vigenti prevedono eccezioni e deroghe che consentono, tra l'altro, agli Stati membri di continuare ad applicare misure nazionali all'importazione dei prodotti originari dei paesi terzi in questione;

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che devono essere adottate le misure a tal fine necessarie;

considerando che, pertanto, il completamento della politica commerciale comune per quanto riguarda il regime applicabile alle importazioni costituisce il necessario complemento della realizzazione del mercato interno ed è l'unico mezzo per garantire che la regolamentazione degli scambi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi tenga conto della situazione derivante dall'integrazione dei mercati;

considerando che, al fine di uniformare maggiormente i regimi all'importazione, occorre abolire le eccezioni e le deroghe derivanti dalle misure nazionali di politica commerciale ancora in vigore e, in particolare, le restrizioni quantitative mantenute dagli Stati membri a norma del regolamento (CEE) n. 288/82; che nelle politiche orizzontali della Comunità per i mercati corrispondenti si è tenuto o si potrà tener conto delle ripercussioni economiche e industriali di detta abolizione; che, per realizzare tale uniformazione, viste le specificità dei sistemi economici di questi paesi terzi si dovranno prevedere, nella misura del possibile, disposizioni analoghe a quelle del regime comune applicabile agli altri paesi terzi;

considerando che la liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l'assenza o la sospensione di qualsiasi restrizione quantitativa, deve pertanto costituire il punto di partenza del regime comunitario in materia;

considerando che, in seguito alla conclusione dei negoziati dell'Uruguay Round sull'integrazione del settore tessile e dell'abbigliamento nel normale regime dell'organizzazione mondiale del commercio, si dovranno sospendere le eccezioni e deroghe risultanti dalle rimanenti misure nazionali di politica commerciale per il periodo necessario a integrare i prodotti in questione conformemente all'accordo;

considerando inoltre che, per un numero limitato di prodotti originari di alcuni paesi terzi, data la sensibilità del settore tessile comunitario è opportuno prevedere nel presente regolamento restrizioni quantitative e misure di vigilanza applicabili a livello comunitario;

considerando che occorre stabilire norme speciali per i prodotti reimportati in regime di perfezionamento economico passivo;

considerando che potrebbe risultare necessario assoggettare ad una vigilanza comunitaria, a limiti quantitativi o ad altre misure appropriate le importazioni di determinati prodotti tessili da taluni paesi terzi;

considerando che, in caso di applicazione di una vigilanza comunitaria, occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento d'importazione che risponda a criteri uniformi; che tale documento deve, su semplice richiesta dell'importatore, essere vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo a nessun diritto d'importazione per l'importatore; che, di conseguenza, il documento può essere utilizzato soltanto fintanto che non viene modificato il regime d'importazione;

considerando che, nell'interesse della Comunità, gli Stati membri e la Commissione devono scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza comunitaria;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di adottare precisi criteri di valutazione dell'eventuale pregiudizio e di istituire una procedura d'inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di adottare, in caso di urgenza, le misure necessarie;

considerando che, a tale scopo, è opportuno prevedere disposizioni particolareggiate sull'apertura di detta inchiesta, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull'audizione degli interessati, sull'elaborazione delle informazioni ricevute e sui criteri di valutazione del pregiudizio;

considerando che è opportuno instaurare un nuovo sistema di gestione delle restrizioni quantitative in base al principio dell'uniformità della politica commerciale comune, conformemente agli orientamenti definiti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ed ai principi del mercato interno;

considerando la necessità di instaurare un regime adeguato di gestione delle restrizioni quantitative comunitarie;

considerando che la procedura di gestione deve garantire a tutti i richiedenti eque condizioni di accesso ai contingenti;

considerando che l'uniformazione del regime all'importazione impone di semplificare e di armonizzare le formalità che devono espletare gli importatori a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci; che, a tal scopo, è opportuno prevedere, in particolare, che le eventuali formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi al modello accluso al presente regolamento;

considerando che determinate misure di vigilanza o di salvaguardia di portata limitata ad una o più regioni della Comunità possono rivelarsi più adatte di misure applicabili a tutta la Comunità; che, tuttavia, tali misure devono essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale; che esse devono essere temporanee e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno;

considerando che le disposizioni del presente regolamento e quelle relative alla sua esecuzione non devono pregiudicare le norme comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale;

considerando che è opportuno attenersi alle modalità di gestione e alle procedure decisionali tradizionali del settore dei tessili e dell'abbigliamento;

considerando che occorre pertanto costituire un comitato incaricato di esaminare le modalità, le condizioni e le tendenze delle importazioni, nonché i diversi aspetti della situazione economica e commerciale e, del caso, le misure da prendere;

considerando che detto comitato dovrà anche esaminare e controllare le misure prese nel quadro del sistema di gestione dei contingenti per adeguarle ai nuovi sviluppi;

considerando che il nuovo regime d'importazione non giustifica più il mantenimento di due regimi comunitari diversi per i paesi a commercio di Stato e la Repubblica popolare cinese;

considerando che occorre inoltre prevedere le misure di salvaguardia rese necessarie dagli interessi della Comunità, tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti;

considerando che le misure contemplate dal presente regolamento rientrano nelle competenze della Comunità europea e sono al tempo stesso necessarie e appropriate per completare la politica commerciale comune e salvaguardare i provvedimenti già presi dalla Comunità nel settore dei tessili e dell'abbigliamento;

considerando che, pertanto, è opportuno abrogare i regolamenti (CEE) n. 288/82, (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 per quanto riguarda la loro applicazione ai prodotti tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

TITOLO I Principi generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili della sezione XI della Nomenclatura combinata e degli altri prodotti tessili elencati nell'allegato I, originari di paesi terzi e non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni, né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni.

2. Ai sensi del paragrafo 1, i prodotti tessili della sezione XI della Nomenclatura combinata vengono suddivisi nelle categorie di cui all'allegato I A, ad eccezione dei prodotti coperti dai codici NC 5604 10 00, 6309 00 00 e 6310 elencati nell'allegato I B.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari e le modalità di controllo dell'origine di tali prodotti...

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