Directive 2004/36/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the safety of third-country aircraft using Community airports

Coming into Force30 April 2004
End of Effective Date04 July 2012
Celex Number32004L0036
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2004/36/oj
Published date30 April 2004
Date21 April 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 143, 30 April 2004
EUR-Lex - 32004L0036 - IT 32004L0036

Direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 30/04/2004 pag. 0076 - 0086


Direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 21 aprile 2004

sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 26 febbraio 2004.

considerando quanto segue:

(1) La risoluzione sulla catastrofe aerea sopravvenuta al largo della Repubblica Dominicana, adottata dal Parlamento europeo il 15 febbraio 1996(4) evidenzia la necessità di un più robusto intervento comunitario e di una strategia comunitaria volta ad accrescere la sicurezza dei cittadini che viaggiano in aereo o vivono nelle vicinanze degli aeroporti.

(2) La Commissione ha presentato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale definisce una strategia comunitaria per il rafforzamento della sicurezza aerea.

(3) Tale comunicazione indica chiaramente che una maggior sicurezza può essere efficacemente garantita accertandosi che gli aeromobili ottemperino rigorosamente alle norme internazionali di sicurezza contenute negli allegati alla convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (convenzione di Chicago).

(4) Per porre in essere e mantenere un alto livello uniforme di sicurezza dell'aviazione civile in Europa, occorrerebbe adottare un approccio armonizzato all'effettiva applicazione di norme internazionali di sicurezza all'interno della Comunità. A tal fine è necessario armonizzare le regole e le procedure che disciplinano le ispezioni a terra degli aeromobili dei paesi terzi, che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri.

(5) Un approccio armonizzato degli Stati membri in merito all'effettiva applicazione delle norme internazionali di sicurezza permetterà di evitare distorsioni della concorrenza. Una posizione comune rispetto ad aerei dei paesi terzi che risultino non conformi alle norme di sicurezza internazionali, avvantaggerà gli Stati membri.

(6) Gli aeromobili che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri dovrebbero essere oggetto di ispezione se si sospetta che non siano conformi alle norme internazionali di sicurezza.

(7) Sono consentite ispezioni da effettuarsi secondo una procedura a campione anche allorché non sussiste uno specifico sospetto, a condizione che siano rispettati la normativa comunitaria e il diritto internazionale. In particolare le ispezioni dovrebbero avvenire senza discriminazioni.

(8) La frequenza delle ispezioni potrebbe essere aumentata sugli aeromobili sui quali in passato siano state già constatate frequenti anomalie o sugli aeromobili appartenenti a compagnie aeree i cui veicoli abbiano ripetutamente attirato l'attenzione.

(9) Le informazioni raccolte in ogni Stato membro dovrebbero essere messe a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione per garantire che il monitoraggio della conformità degli aeromobili di paesi terzi alle norme internazionali di sicurezza si svolga in modo ottimale.

(10) Per questi motivi è necessario istituire a livello comunitario una procedura di valutazione degli aeromobili di paesi terzi e instaurare i relativi meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri ai fini dello scambio di informazioni.

(11) Tenuto conto della particolare sensibilità delle informazioni sulla sicurezza è opportuno che gli Stati membri prendano le misure necessarie in base al diritto nazionale per garantire la debita riservatezza delle informazioni da essi ricevute.

(12) Fermo restando il diritto del pubblico ad accedere ai documenti della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(5), la Commissione dovrebbe adottare misure atte a garantire la diffusione di tali informazioni e delle relative condizioni alle parti interessate.

(13) Qualsiasi aeromobile per il quale sono necessari interventi correttivi dovrebbe essere bloccato a terra, se le carenze identificate mettono palesemente a rischio la sicurezza, fintantoché non siano stati realizzati gli interventi necessari per rettificare la mancanza di conformità alle norme internazionali di sicurezza.

(14) Tenuto conto delle strutture disponibili nell'aeroporto ove avviene l'ispezione, l'autorità competente può vedersi costretta ad autorizzare l'aeromobile a trasferirsi in un altro aeroporto appropriato, purché il trasferimento possa avvenire in condizioni di sicurezza.

(15) Per poter assolvere i suoi compiti a norma della presente direttiva, la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile(6).

(16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999...

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