Council Directive 92/46/EEC of 16 June 1992 laying down the health rules for the production and placing on the market of raw milk, heat-treated milk and milk-based products

Coming into Force14 July 1992
End of Effective Date31 December 2005
Celex Number31992L0046
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/46/oj
Published date14 September 1992
Date16 June 1992
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 268, 14 settembre 1992,Journal officiel des Communautés européennes, L 268, 14 septembre 1992
EUR-Lex - 31992L0046 - IT 31992L0046

Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 14/09/1992 pag. 0001 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 45 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 45 pag. 0003


DIRETTIVA 92/46/CEE DEL CONSIGLIO del 16 giugno 1992 che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

viste le proposte della Commissione (1),

visti i pareri del Parlamento europeo (2),

visti i pareri del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il latte crudo, il latte alimentare trattato termicamente, il latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e i prodotti a base di latte sono inclusi nell'elenco dei prodotti che figurano nell'allegato II del trattato; che la loro produzione e commercializzazione costituiscono una importante fonte di reddito per la popolazione agricola;

considerando che, per garantire lo sviluppo razionale di questo settore, occorre fissare a livello comunitario le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione del latte e dei prodotti a base di latte;

considerando che questo principio è stato già seguito nella direttiva 85/397/CEE del Consiglio, del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente (4);

considerando che la fissazione delle suddette norme contribuirà a garantire un livello elevato di protezione della salute pubblica;

considerando che la Comunità deve adottare misure destinate alla realizzazione progressiva del mercato interno entro il 31 dicembre 1992;

considerando che si ravvisa necessario escludere dal campo di applicazione della presente direttiva taluni prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore;

considerando che, per creare le condizioni del mercato interno, è necessario estendere a tutta la produzione dei prodotti a base di latte i principi e le norme di controllo contenute nella direttiva 89/662/CEE (5);

considerando che i prodotti immessi sul mercato della Comunità in provenienza dai paesi terzi devono consentire lo stesso grado di protezione dal punto di vista della salute umana; che è necessario pertanto prescrivere per questi prodotti garanzie equivalenti a quelle fornite dai prodotti di origine comunitaria e di sottometterli ai principi e alle norme di controllo contenuti nella direttiva 90/675/CEE (6);

considerando che le norme di igiene devono applicarsi alla produzione, al confezionamento, al magazzinaggio e al trasporto dei prodotti contemplati dalla presente direttiva;

considerando che, per realizzare l'uniformità dei controlli all'origine, è necessario prevedere una procedura di riconoscimento degli stabilimenti rispondente alle condizioni sanitarie fissate dalla presente direttiva, determinare i requisiti concernenti le condizioni igieniche di produzione che i suddetti stabilimenti sono tenuti ad osservare nonché definire i criteri che i prodotti contemplati dalla presente direttiva devono rispettare;

considerando che, pur rispettando le norme igieniche previste dalla presente direttiva, gli stabilimenti di struttura limitata devono essere riconosciuti in base a criteri semplificati in materia di struttura ed infrastruttura;

considerando che la bollatura sanitaria dei prodotti a base di latte costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del luogo di destinazione la garanzia che una spedizione risponde alle disposizioni della presente direttiva;

considerando che è necessario lasciare ai produttori la responsabilità primaria dell'osservanza delle prescrizioni della presente direttiva ed all'autorità competente l'obbligo di vigilare sull'applicazione di tale principio di autocontrollo;

considerando che, per consentire un'applicazione uniforme della presente direttiva, è necessario istituire una procedura comunitaria di ispezione;

considerando che, per tener conto dei tempi necessari all'attuazione dell'ispezione comunitaria, intesa ad assicurare il rispetto da parte dei paesi terzi delle garanzie previste dalla presente direttiva, è necessario mantenere a titolo transitorio le norme nazionali di controllo nei confronti dei paesi terzi;

considerando che l'estensione a tutta la produzione dei prodotti a base di latte delle norme di igiene previste dalla direttiva 85/397/CEE, previ gli adattamenti resi necessari alla luce dell'esperienza acquisita, priva di scopo la suddetta direttiva;

considerando la diversità di situazioni di partenza prevalente negli Stati membri per quanto concerne le condizioni sanitarie degli allevamenti di bestiame e le strutture di produzione e di trasformazione;

considerando che è pertanto necessario prevedere il rispetto graduale delle norme della presente direttiva e che è importante di conseguenza mantenere a titolo transitorio una distinzione tra scambi e mercato nazionale;

considerando che taluni prodotti a base di latte possono essere fabbricati a base di latte crudo; che, data la natura di tali prodotti, può risultare necessario fissare condizioni particolari applicabili a questi prodotti nonché un elenco dei prodotti in grado di essere commercializzati;

considerando che è necessario tener conto di talune tecniche particolari di fabbricazione dei formaggi;

considerando che sono applicabili la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (7) e la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (8);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (9), segnatamente per quanto concerne gli allegati I e III, è applicabile per i limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive nel latte;

considerando che occorre lasciare alla Commissione il compito di adottare le misure di applicazione della presente direttiva; che a tale scopo bisogna prevedere una procedura che stabilisca una cooperazione stretta ed efficace fra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente;

considerando che l'adozione di norme specifiche per i prodotti che rientrano nella presente direttiva non pregiudica l'adozione di norme per l'igiene e la sicurezza alimentare in generale ai fini delle quali la Commissione ha presentato una proposta di direttiva quadro;

considerando che è opportuno che il termine di trasposizione fissato, nell'articolo 32, al 1o gennaio 1994 non incida sulla soppressione dei controlli veterinari alle frontiere al 1o gennaio 1993,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I Prescrizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte alimentare trattato termicamente, di latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e di prodotti a base di latte, destinati al consumo umano.

2. La presente direttiva lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili alla vendita diretta dal produttore al consumatore, di latte crudo ottenuto da bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da brucellosi, e di prodotti a base di latte che siano stati trasformati nella sua azienda a partire da detto latte crudo, sempre che le condizioni sanitarie dell'azienda corrispondano ai requisiti sanitari minimi fissati dall'autorità competente.

(¹) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/72/CEE della Commissione (GU n. L 42 del 15. 12. 1991, pag. 27).

(²) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 21. Direttiva modificata dalla direttiva 91/238/CEE (GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 50).

(³) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

3. La presente direttiva si applica, per quanto attiene alle norme sanitarie, fatte salve le disposizioni:

- del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹);

- della direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana (²);

- della direttiva 83/417/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana (³);

- del regolamento (CEE) n. 1898/87, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (& {È%};).

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «latte crudo»: il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di una o più vacche, pecore, capre o bufale non sottoposto ad una temperatura superiore a 40 oC né ad un trattamento avente un effetto equivalente;

2) «latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte»: il latte crudo destinato alla...

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