Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council of 9 December 2002 on insurance mediation

Coming into Force15 January 2003
End of Effective Date30 September 2018
Celex Number32002L0092
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2002/92/oj
Published date15 January 2003
Date09 December 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 9, 15 January 2003
EUR-Lex - 32002L0092 - IT 32002L0092

Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa

Gazzetta ufficiale n. L 009 del 15/01/2003 pag. 0003 - 0010


Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 9 dicembre 2002

sulla intermediazione assicurativa

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi svolgono un ruolo centrale nella distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi nella Comunità.

(2) Con la direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività(4), è stato compiuto un primo passo al fine di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte degli agenti e dei mediatori d'assicurazione.

(3) La direttiva 77/92/CEE doveva rimanere applicabile sino all'entrata in vigore prescrizioni relative al coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di accesso alle attività di agente e di mediatore d'assicurazione e di esercizio delle medesime.

(4) La raccomandazione 92/48/CEE della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativa agli intermediari assicurativi(5),è stata ampiamente seguita dagli Stati membri ed ha contribuito al ravvicinamento delle disposizioni nazionali sui requisiti professionali e sulla registrazione degli intermediari assicurativi.

(5) Ciononostante sussistono tuttora tra le normative nazionali notevoli differenze che ostacolano l'avvio e lo svolgimento delle attività d'intermediazione assicurativa e riassicurativa nel mercato interno. È pertanto opportuno sostituire la direttiva 77/92/CEE con una nuova direttiva.

(6) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi dovrebbero poter esercitare i diritti garantiti dal trattato relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.

(7) Il fatto che gli intermediari assicurativi non possano operare liberamente nella Comunità ostacola il corretto funzionamento del mercato unico delle assicurazioni.

(8) Il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti professionali ed alla registrazione dei soggetti che iniziano o svolgono l'attività di intermediazione assicurativa può quindi concorrere sia alla piena realizzazione del mercato unico dei servizi finanziari, sia ad una maggiore tutela dei consumatori in questo settore.

(9) I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali agenti, mediatori ed operatori di "bancassicurazione". La parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie.

(10) La presente direttiva contiene una definizione di "intermediario assicurativo collegato" che tiene conto delle caratteristiche di taluni mercati degli Stati membri ed il cui obiettivo è stabilire le condizioni di registrazione che possono essere applicate a detti intermediari. Tale definizione non è intesa a impedire agli Stati membri di avere nozioni analoghe relativamente a intermediari assicurativi che, pur agendo in nome e per conto di un'impresa di assicurazione e sotto la totale responsabilità della stessa, sono abilitati a percepire premi o somme destinati ai clienti secondo le condizioni di garanzia finanziaria previste dalla presente direttiva.

(11) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire a terzi servizi di intermediazione assicurativa dietro compenso, che può essere pecuniario o sotto forma di altro beneficio economico concordato e connesso alla prestazione fornita.

(12) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai soggetti che svolgono un'altra attività professionale, quali ad esempio consulenti fiscali o contabili, che forniscono consulenze in materia di assicurazione a titolo accessorio nell'ambito di detta altra attività professionale, né ai soggetti che forniscono semplici informazioni di carattere generale sui prodotti assicurativi, sempre che l'obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il consumatore nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto assicurativo o riassicurativo, né la gestione a titolo professionale dei sinistri di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, né attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri.

(13) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai soggetti che esercitano, sussistendo determinate rigorose condizioni, l'intermediazione assicurativa come attività secondaria.

(14) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi dovrebbero essere registrati presso l'autorità competente dello Stato membro in cui hanno la propria residenza o la propria sede principale a condizione che siano in possesso di rigorosi requisiti professionali attinenti alla competenza, onorabilità, copertura della responsabilità professionale e capacità finanziaria.

(15) Tale registrazione dovrebbe consentire agli intermediari assicurativi e riassicurativi di operare in altri Stati membri secondo i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, previo espletamento di un'adeguata procedura di notificazione tra le autorità competenti.

(16) È necessario prevedere adeguate sanzioni nei confronti dei soggetti che esercitano l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa senza essere registrati, nei confronti delle imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono dei servizi prestati da intermediari non registrati, nei confronti di intermediari che violano le disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

(17) La cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti costituiscono strumenti indispensabili per tutelare i consumatori e garantire lo svolgimento corretto dell'attività assicurativa e riassicurativa nel mercato unico.

(18) Per il consumatore è importantissimo sapere se l'intermediario con cui sta trattando fornisce consulenze su prodotti offerti da una vasta gamma di imprese di assicurazione ovvero su prodotti forniti da un numero limitato di siffatte imprese.

(19) La presente direttiva dovrebbe precisare gli obblighi degli intermediari assicurativi in materia di informazioni da fornire ai consumatori. Al riguardo, uno Stato membro può mantenere o adottare disposizioni più rigorose che possono essere imposte agli intermediari assicurativi, indipendentemente dal loro luogo di residenza, che esercitano le loro attività di intermediazione sul suo territorio, a condizione che dette disposizioni più rigorose siano conformi al diritto comunitario, compresa la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico")(6).

(20) Qualora dichiari di fornire consulenze su prodotti offerti da una vasta gamma di imprese di assicurazione, l'intermediario dovrebbe svolgere un'analisi imparziale e sufficientemente ampia dei prodotti disponibili sul mercato. Tutti gli intermediari dovrebbero inoltre indicare le ragioni su cui si fondano le scelte consigliate.

(21) Le esigenze informative appaiono minori nell'ipotesi in cui i consumatori siano società richiedenti l'assicurazione o la riassicurazione contro rischi commerciali o industriali.

(22) Appaiono necessarie adeguate ed efficaci procedure di reclamo e ricorso negli Stati membri per la risoluzione delle controversie tra intermediari assicurativi e consumatori, utilizzando, se del caso, le procedure già esistenti.

(23) Fatto salvo il diritto dei consumatori di adire l'autorità giudiziaria, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli organi pubblici o privati istituiti per la risoluzione stragiudiziale delle liti a cooperare per la soluzione delle controversie transfrontaliere. Questa cooperazione potrebbe essere finalizzata, ad esempio, a consentire ai consumatori di sottoporre agli organi stragiudiziali del proprio Stato membro di residenza i reclami relativi ad intermediari assicurativi stabiliti in altri Stati membri. La creazione della rete FIN-NET offre un'ulteriore assistenza ai consumatori che fanno ricorso a servizi transfrontalieri. Nelle disposizioni relative alle procedure, si dovrebbe tener conto della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili...

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