Directive 2001/25/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the minimum level of training of seafarers

Coming into Force07 June 2001
End of Effective Date22 December 2008
Celex Number32001L0025
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2001/25/oj
Published date18 May 2001
Date04 April 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 136, 18 May 2001
EUR-Lex - 32001L0025 - IT 32001L0025

Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Gazzetta ufficiale n. L 136 del 18/05/2001 pag. 0017 - 0041


Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 4 aprile 2001

concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale(1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare(3) è stata modificata in maniera sostanziale(4) ed è, perciò, opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2) Le azioni da intraprendere a livello comunitario nel campo della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento devono essere conformi alle disposizioni e norme in mare approvate a livello internazionale.

(3) Nelle conclusioni del 25 gennaio 1993 sulla sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento marino nella Comunità, il Consiglio ha rilevato quanto sia importante l'elemento umano per un sicuro funzionamento delle navi.

(4) Nella risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari(5), il Consiglio si è prefisso la sostituzione degli equipaggi non conformi alle norme e ha considerato prioritaria l'azione comunitaria grazie alla definizione di norme comuni per un livello minimo di formazione dei membri chiave dell'equipaggio, compreso il problema di una lingua comune a bordo delle navi comunitarie.

(5) Nella sua risoluzione del 24 marzo 1997(6) su una nuova strategia a favore della competitività dei trasporti marittimi comunitari, il Consiglio mira a promuovere l'occupazione del personale navigante comunitario, nonché di quello di terra. A tal fine il Consiglio ha convenuto che occorre intraprendere un'azione volta ad aiutare i trasporti marittimi comunitari a proseguire gli sforzi per un'elevata qualità e a migliorare la propria competitività assicurando la formazione permanente altamente a qualificata del personale navigante comunitario di ogni grado, nonché di quello di terra.

(6) Le norme per il rilascio di diplomi, brevetti e certificati di qualifica professionale della gente di mare differiscono da uno Stato membro all'altro e tale diversità tra le normative nazionali in materia di formazione nel settore coperto dalla presente direttiva non garantisce sempre una formazione adeguata per rispondere alle esigenze della sicurezza marittima.

(7) Le direttive 89/48/CEE(7) e 92/51/CEE(8) del Consiglio relative ai sistemi generali di riconoscimento dei diplomi e delle formazioni professionali si applicano alle professioni marittime interessate dalla presente direttiva e contribuiscono a facilitare il rispetto degli obblighi del trattato per quanto riguarda l'abolizione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi.

(8) Il riconoscimento reciproco dei diplomi e dei certificati, come stabilito dalle direttive sui sistemi generali, non garantisce sempre una formazione armonizzata per tutta la gente di mare che opera a bordo delle varie navi che battono bandiera di uno Stato membro. Ciò è tuttavia essenziale dal punto di vista della sicurezza dei trasporti marittimi.

(9) È pertanto necessario stabilire un livello minimo di formazione della gente di mare nella Comunità. È opportuno che l'azione in tale settore si basi su norme in materia di formazione già approvate a livello internazionale, segnatamente sulla convenzione dell'organizzazione marittima internazionale (International maritime organisation) in prosiegno IMO del 1978, come riveduta nel 1995, sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione STCW). Tutti gli Stati membri sono parti contraenti di tale convenzione.

(10) Gli Stati membri possono stabilire criteri più rigorosi delle norme minime contenute nella convenzione STCW e nella direttiva.

(11) Le regole della convenzione STCW di cui all'allegato I dovrebbero essere integrate dalle disposizioni obbligatorie contenute nella parte A del codice STCW. La parte B di detto codice raccomanda indirizzi intesi ad assistere le parti della convenzione STCW ed i soggetti che intervengono nell'esecuzione o applicazione delle relative misure, nel pieno ed uniforme adempimento della convenzione.

(12) Ai fini del rafforzamento della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento marino è opportuno stabilire nella presente direttiva, in conformità delle norme della convenzione STCW, le disposizioni relative ai periodi minimi di riposo per il personale di guardia. Tali disposizioni devono essere applicate fatte salve le disposizioni contenute nella direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindicati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)(9).

(13) Per rafforzare la sicurezza dei mari ed evitare la perdita di vite umane e l'inquinamento marino, è opportuno migliorare la comunicazione fra i membri dell'equipaggio a bordo delle navi che navigano nelle acque comunitarie.

(14) I membri dell'equipaggio a bordo delle navi passeggeri incaricati di assistere i passeggeri in situazioni di emergenza devono poter comunicare con i passeggeri.

(15) Gli equipaggi che svolgono le loro mansioni a bordo di navi cisterna che trasportano prodotti nocivi o carichi inquinanti dovrebbero essere in grado di prevenire efficacemente incidenti e affrontare situazioni di emergenza. È pertanto assolutamente indispensabile creare un adeguato collegamento ai fini della comunicazione tra il capitano, gli ufficiali e i marinai conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 17.

(16) Devono essere adottate misure per garantire che la competenza della gente di mare in possesso di certificati rilasciati da paesi terzi corrisponda al livello richiesto dalla convenzione STCW.

(17) Per conseguire tale obiettivo, devono essere definiti criteri comuni per il riconoscimento dei certificati esteri nella Comunità. La fissazione di criteri comuni per il riconoscimento da parte degli Stati membri di certificati emessi da paesi terzi deve basarsi sui requisiti in materia di formazione e rilascio dei certificati approvati nel quadro della convenzione STCW.

(18) Nell'interesse della sicurezza in mare, gli Stati membri devono riconoscere le qualifiche attestanti il livello richiesto di formazione solo se sono state rilasciate direttamente dalle parti della convenzione STCW o per loro conto e se il comitato della sicurezza marittima (Maritime Safe Committee) dell'IMO, di seguito denominato MSC, ha stabilito che queste utlime hanno dimostrato di aver adempiuto pienamente e di adempiere ancora alle norme di tale convenzione. In attesa che il Comitato MSC possa individuare le parti adempienti, è necessaria una procedura per il prericonoscimento dei certificati.

(19) Ove opportuno, occorre ispezionare gli istituiti, i programmi e i corsi di formazione marittima. È necessario pertanto stabilire i criteri di dette ispezioni.

(20) Occorre istituire un comitato con il compito di assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti relativi all'attivià di riconoscimento dei certificati rilasciati da istituiti di formazione o amministrazioni di paesi terzi.

(21) Gli Stati membri, in qualità di autorità portuali, sono tenuti a rafforzare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento nelle acque comunitarie controllando prioritariamente le navi battenti bandiera dei paesi terzi che non hanno ratificato la convenzione STCW garantendo al riguardo che le navi battenti bandiera di uno Stato terzo non beneficino di un trattamento più favorevole.

(22) È opportuno includere nella presente direttiva disposizioni sul controllo dello Stato di approdo, in attesa che la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo)(10), venga modificata al fine di integrare le disposizioni sul controllo dello Stato di approdo che figurano nell'articolo 17, lettera f) e negli articoli 19, 20 e 21 della presente direttiva.

(23) È necessario prevedere procedure per adeguare la presente direttiva ai cambiamenti delle convenzioni e dei codici internazionali.

(24) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione(11).

(25) Il Consiglio dovrebbe rivedere l'allegato II alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva, in base a una proposta che la Commissione deve presentare entro il 25 maggio 2003.

(26) Agli Stati membri dovrebbe essere ancora consentito, fino al 1o febbraio 2002, accettare a bordo delle proprie navi gente di mare titolare di un certificato rilasciato in conformità delle norme applicabili prima del 1o febbraio 1997 - data di entrata in vigore della convenzione STCW riveduta - purché tale gente di mare abbia iniziato il servizio o la formazione anteriormente al 1o agosto 1998.

(27) La presente...

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