Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty

Coming into Force16 April 1999
End of Effective Date13 October 2015
Celex Number31999R0659
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1999/659/oj
Published date27 March 1999
Date22 March 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 83, 27 March 1999
EUR-Lex - 31999R0659 - IT 31999R0659

Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 27/03/1999 pag. 0001 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 659/1999 DEL CONSIGLIO del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che, fatte salve le norme procedurali speciali previste nei regolamenti per taluni settori, il presente regolamento andrebbe applicato agli aiuti in tutti i settori; che, ai fini dell'applicazione degli articoli 77 e 92 del trattato, l'articolo 93 attribuisce alla Commissione la competenza specifica a decidere in merito alla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune quando si tratti di esaminare i regimi esistenti, di decidere su aiuti da istituire o modificare e di intervenire in caso di mancato rispetto delle sue decisioni o dell'obbligo di notifica;

(2) considerando che la Commissione, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha elaborato e consolidato una prassi coerente per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 93 del trattato e in numerose comunicazioni ha definito talune norme procedurali e taluni principi; che appare opportuno, al fine di assicurare un'effettiva ed efficace applicazione delle procedure di cui all'articolo 93 del trattato, codificare e stabilizzare questa prassi attraverso un regolamento;

(3) considerando che un regolamento di procedura relativo all'applicazione dell'articolo 93 del trattato accresce la trasparenza e la certezza del diritto;

(4) considerando che, per garantire la certezza del diritto, è opportuno definire le condizioni alle quali gli aiuti possono essere considerati aiuti esistenti; che il completamento e il rafforzamento del mercato interno costituiscono un processo graduale che si riflette nello sviluppo permanente della politica in materia di aiuti di Stato; che, in base a questi sviluppi, talune misure, che quando sono state varate non costituivano un aiuto di Stato, possono essere divenute tali;

(5) considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, i progetti diretti ad istituire nuovi aiuti vanno notificati alla Commissione e che non può essere data loro esecuzione prima che la Commissione li abbia autorizzati;

(6) considerando che, a norma dell'articolo 5 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a collaborare con la Commissione e a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento;

(7) considerando che è opportuno che il termine entro il quale la Commissione deve concludere l'esame preliminare degli aiuti notificati sia fissato a due mesi dal ricevimento della notifica completa o dal ricevimento di una comunicazione debitamente motivata dello Stato membro interessato secondo cui esso considera la notifica completa, in quanto le informazioni supplementari richieste dalla Commissione non esistono o sono già state fornite; che, per ragioni di certezza del diritto, detto esame deve concludersi con una decisione;

(8) considerando che in tutti i casi in cui, dopo l'esame preliminare, la Commissione non sia in grado di dichiarare che l'aiuto è compatibile con il mercato comune, occorrerebbe avviare il procedimento di indagine formale volto a consentire alla Commissione di ottenere le informazioni necessarie per stabilire la compatibilità dell'aiuto stesso e a dar modo agli interessati di trasmettere le proprie osservazioni; che il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato assicura la migliore tutela dei diritti degli interessati;

(9) considerando che, dopo aver preso in considerazione le osservazioni degli interessati, la Commissione dovrebbe concludere il suo esame adottando una decisione finale non appena le perplessità siano state eliminate; che è opportuno, ove detto esame non sia concluso dopo un periodo di 18 mesi dall'avvio della procedura, che lo Stato membro interessato abbia la possibilità di chiedere una decisione che la Commissione deve prendere entro due mesi;

(10) considerando che, al fine di assicurare un'applicazione corretta ed efficace delle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di revocare una decisione basata su informazioni inesatte;

(11) considerando che, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 93 del trattato, in particolare dell'obbligo di notifica e della clausola di sospensione di cui al suo paragrafo 3, la Commissione dovrebbe esaminare tutti i casi di aiuti illegali; che, ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, è necessario stabilire le procedure da seguire in tali casi; che, qualora uno Stato membro non abbia rispettato l'obbligo di notifica o la clausola di sospensione, la Commissione non dovrebbe essere vincolata al rispetto di termini;

(12) considerando che in caso di aiuti illegali la Commissione dovrebbe avere il diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie per consentirle di adottare una decisione e, se del caso, di ripristinare immediatamente una concorrenza senza distorsioni; che è pertanto opportuno consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie nei confronti degli Stati membri interessati; che queste misure provvisorie possono assumere la forma di ingiunzioni di fornire informazioni, di ingiunzioni di sospensione e di ingiunzioni di recupero; che la Commissione, in caso di mancato rispetto di un'ingiunzione di fornire informazioni, dovrebbe avere la possibilità di decidere in base alle informazioni disponibili e, in caso di mancato rispetto di ingiunzioni di sospensione o di recupero, di adire direttamente la Corte di giustizia, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, secondo comma, del trattato;

(13) considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l'aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l'applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia della decisione della Commissione;

(14) considerando che, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno fissare un termine di 10 anni in caso di aiuto illegale alla scadenza del quale non ci può essere ingiunzione di recupero;

(15) considerando che gli aiuti attuati in modo abusivo possono produrre sul funzionamento del mercato interno effetti simili a quelli degli aiuti illegali e che, pertanto, andrebbero loro applicate procedure analoghe; che, contrariamente agli aiuti illegali, gli aiuti eventualmente attuati in modo abusivo sono aiuti precedentemente autorizzati dalla Commissione; che, pertanto, la Commissione non dovrebbe poter ricorrere ad un'ingiunzione di recupero per quanto riguarda gli aiuti attuati in modo abusivo;

(16) considerando che è opportuno definire tutte le possibilità di cui dispongono i terzi per difendere i loro interessi in procedimenti in materia di aiuti di Stato;

(17) considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, la Commissione è tenuta a procedere, in collaborazione con gli Stati membri, all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti; che per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno precisare la portata della cooperazione disposta da tale articolo;

(18) considerando che, al fine di assicurare la compatibilità dei regimi di aiuti esistenti con il mercato comune, ed a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, la Commissione dovrebbe proporre le opportune misure, qualora i regimi di aiuti già esistenti non siano o non siano più compatibili con il mercato comune, ed avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte;

(19) considerando che, al fine di consentire alla Commissione di vigilare efficacemente sul rispetto delle sue decisioni e di agevolare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per...

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