Commission Regulation (EC) No 753/2002 of 29 April 2002 laying down certain rules for applying Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards the description, designation, presentation and protection of certain wine sector products

Coming into Force01 August 2003,11 May 2002
End of Effective Date31 July 2009
Celex Number32002R0753
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2002/753/oj
Published date04 May 2002
Date29 April 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 118, 04 May 2002
EUR-Lex - 32002R0753 - IT

Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 04/05/2002 pag. 0001 - 0054


Regolamento (CE) N. 753/2002 della Commissione

del 29 aprile 2002

che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001(2), in particolare gli articoli 53 e 80,

considerando quanto segue:

(1) Il capo II del titolo V e gli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/1999 stabiliscono disposizioni sulla designazione, la denominazione e la presentazione di taluni prodotti oggetto di tale regolamento ("prodotti vitivinicoli"), nonché sulla protezione di talune indicazioni, menzioni e termini. Occorre stabilire le modalità di applicazione di dette disposizioni ed abrogare la normativa vigente in materia, ovvero il regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2001(4), il regolamento (CEE) n. 3901/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini speciali(5), il regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati(6), modificato dal regolamento (CE) n. 1915/96(7) e il regolamento (CE) n. 881/98 della Commissione, del 24 aprile 1998, recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1608/2000(9).

(2) Talune disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti alimentari sono fissate dalla direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati(10), modificata da ultimo dalla direttiva 89/676/CEE(11), dalla direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare(12), modificata da ultimo dalla direttiva 92/11/CEE(13) e dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità(14), modificata dalla direttiva 2001/101/CE della Commissione(15). Tali disposizioni si applicano anche ai prodotti vitivinicoli, salvo esplicita esclusione operata da dette direttive.

(3) Il presente regolamento deve tener conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione della normativa vigente in materia di prodotti vitivinicoli nonché delle disposizioni stabilite nelle direttive di cui sopra. In particolare, occorre semplificare quanto più possibile tali disposizioni e renderle più leggibili armonizzando le norme relative ai diversi gruppi di prodotti pur rispettando la diversità dei prodotti stessi.

(4) Il presente regolamento deve salvaguardare gli obiettivi della tutela degli interessi legittimi dei consumatori e dei produttori, del buon funzionamento del mercato interno e dello sviluppo dei prodotti di qualità di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Esso deve inoltre rispettare le esigenze dell'articolo 77 di detto regolamento affinché sia debitamente tenuto conto al tempo stesso degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato nonché degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi conformemente all'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

(5) È opportuno definire il concetto di "etichettatura" al fine di limitarlo agli aspetti della presentazione dei prodotti vitivinicoli che riguardano soltanto la natura, la qualità o l'origine dei prodotti stessi.

(6) Nell'interesse dei consumatori, è opportuno raggruppare talune informazioni obbligatorie nel medesimo campo visivo sul recipiente, fissare limiti di tolleranza per l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo e prendere in considerazione le specificità dei prodotti.

(7) Le norme vigenti in materia di utilizzazione dei codici sull'etichettatura sono utili e devono quindi essere mantenute.

(8) Alcuni prodotti vitivinicoli non sono necessariamente destinati al consumo umano diretto. Gli Stati membri devono quindi essere autorizzati ad esonerare tali prodotti dall'applicazione delle norme in materia di etichettatura a condizione che siano predisposti appropriati meccanismi di controllo. La stessa disposizione deve essere prevista per alcuni vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) invecchiati in bottiglia.

(9) I prodotti vitivinicoli che sono esportati devono talvolta soddisfare norme in materia di etichettatura nei paesi terzi o fornire ai consumatori di tali paesi terzi talune informazioni utili. Occorre pertanto fare in modo che gli Stati membri possano autorizzare l'impiego di altre lingue per talune diciture sulle etichette.

(10) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 ha armonizzato l'etichettatura per tutti i prodotti vitivinicoli in base al modello già stabilito per i vini spumanti autorizzando l'impiego di termini diversi da quelli espressamente disciplinati dalla normativa comunitaria, a condizione che siano esatti. Occorre pertanto armonizzare nello stesso modo le disposizioni di applicazione di detto regolamento in base al modello definito per i vini spumanti, facendo in modo di evitare qualsiasi rischio di confusione fra questi altri termini e quelli disciplinati e affinché il ricorso a siffatti termini sia subordinato all'obbligo, da parte degli operatori, di provarne l'esattezza in caso di dubbio.

(11) Ai fini della sicurezza giuridica, è utile mantenere le definizioni vigenti di "imbottigliatore" e "imbottigliamento" e introdurre una definizione dell'"importatore".

(12) L'utilizzazione di capsule fabbricate a base di piombo per coprire i dispositivi di chiusura dei recipienti nei quali sono conservati i prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 deve essere vietata per evitare anzitutto qualsiasi rischio di contaminazione, in particolare tramite contatto accidentale con tali prodotti e, in secondo luogo, qualsiasi rischio di inquinamento ambientale imputabile ai residui che contengono piombo e che provengono dalle capsule in parola.

(13) L'utilizzazione di taluni tipi di bottiglie per taluni prodotti costituisce una prassi consolidata nella Comunità e nei paesi terzi. Tali bottiglie possono evocare, nella mente dei consumatori, talune caratteristiche o un'origine precisa dei prodotti in quanto sono utilizzate da molto tempo. Tali bottiglie devono pertanto essere riservate ai vini di cui trattasi.

(14) Nell'intento di poter risalire all'origine dei prodotti e di controllare i prodotti vitivinicoli, occorre prevedere la ripetizione di taluni elementi dell'etichettatura nei registri e sui documenti di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo(16).

(15) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede poi la necessità di fissare condizioni per l'impiego di taluni termini. Per taluni di questi termini sono necessarie norme comunitarie intese a garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Tale norme devono, in generale, fondarsi sulle disposizioni vigenti. Per altri termini occorre che ogni Stato membro definisca le norme - compatibili con il diritto comunitario - applicabili ai vini prodotti nel proprio territorio per impostare una politica quanto più vicina possibile al produttore. Deve tuttavia essere garantita la trasparenza di siffatte norme.

(16) In particolare, per quanto riguarda l'indicazione obbligatoria del nome o della ragione sociale dell'imbottigliatore o dello speditore e l'indicazione facoltativa del nome, indirizzo e qualifica della persona o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione, allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e di evitare che il consumatore sia tratto in errore, è opportuno rendere obbligatorie indicazioni da cui risulti l'attività di queste persone mediante termini quali"viticoltore", "raccolto da", "commerciante", "distribuito da", "importatore", "importato da" o altri termini analoghi.

(17) Le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico delle uve sono disciplinate esclusivamente dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(17), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione(18), che ne autorizza l'uso per tutti i prodotti vitivinicoli. Tali indicazioni non rientrano quindi nelle disposizioni del presente regolamento che riguardano le indicazioni relative al modo di ottenimento o al metodo di...

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