Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne

Coming into Force31 July 2019
End of Effective Date31 December 9999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj
Celex Number32019L1152
Date20 June 2019
Published date11 July 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 186, 11 luglio 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 186, 11 juillet 2019
L_2019186IT.01010501.xml
11.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 186/105

DIRETTIVA (UE) 2019/1152 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 153, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce che ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro che ne rispettino la salute, sicurezza e dignità, a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a un congedo retribuito.
(2) Il principio n. 5 del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, stabilisce che, indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori abbiano diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l’accesso alla protezione sociale e alla formazione, che debba essere promossa la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato; che, conformemente alla legislazione e ai contratti collettivi, debba essere garantita ai datori di lavoro la necessaria flessibilità per adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto economico, che debbano essere promosse forme innovative di lavoro che garantiscano condizioni di lavoro di qualità, che l’imprenditorialità e il lavoro autonomo debbano essere incoraggiati e la mobilità professionale agevolata e, infine, che debbano essere evitati i rapporti di lavoro che portano a condizioni di lavoro precarie, anche vietando l’abuso dei contratti atipici, e che i periodi di prova siano di durata ragionevole.
(3) Il principio n. 7 del pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce che i lavoratori abbiano il diritto di essere informati per iscritto all’inizio del rapporto di lavoro dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e delle condizioni del periodo di prova, che, prima dell’eventuale licenziamento, essi abbiano il diritto di essere informati delle motivazioni e di ricevere un ragionevole periodo di preavviso e che abbiano il diritto di accedere a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e, in caso di licenziamento ingiustificato, il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata.
(4) Dall’adozione della direttiva 91/533/CEE del Consiglio (4), i mercati del lavoro hanno subito profondi cambiamenti a causa degli sviluppi demografici e della digitalizzazione, per cui sono apparse nuove forme di lavoro che hanno favorito l’innovazione, la creazione di posti di lavoro e la crescita del mercato del lavoro. Alcune nuove forme di lavoro si distanziano notevolmente dai rapporti di lavoro tradizionali in termini di prevedibilità, creando incertezza in merito alla protezione sociale e ai diritti applicabili per i lavoratori interessati. In questo mondo del lavoro in evoluzione, cresce l’esigenza che i lavoratori siano pienamente e tempestivamente informati per iscritto, in un formato per loro facilmente accessibile, in merito alle condizioni essenziali del loro lavoro. Per inquadrare adeguatamente lo sviluppo di nuove forme di lavoro, dovrebbero essere riconosciuti ai lavoratori dell’Unione anche alcuni nuovi diritti minimi intesi a promuovere la sicurezza e la prevedibilità dei rapporti di lavoro e a consentire, al tempo stesso, che si realizzi una convergenza verso l’alto in tutti gli Stati membri e che venga salvaguardata l’adattabilità del mercato del lavoro.
(5) Ai sensi della direttiva 91/533/CEE, la maggioranza dei lavoratori nell’Unione ha il diritto di ricevere informazioni scritte sulle proprie condizioni di lavoro. La direttiva 91/533/CEE non si applica però a tutti i lavoratori dell’Unione. A ciò si aggiunge il fatto che sono emerse alcune lacune nella protezione delle nuove forme di lavoro introdotte in conseguenza degli sviluppi del mercato del lavoro fin dal 1991.
(6) È pertanto opportuno stabilire a livello dell’Unione prescrizioni minime relative, da un lato, alle informazioni sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, dall’altro, alle condizioni di lavoro applicabili a ciascun lavoratore, per garantire che tutti i lavoratori dell’Unione fruiscano di un livello adeguato di trasparenza e di prevedibilità per quanto riguarda le loro condizioni di lavoro, mantenendo al contempo una ragionevole flessibilità del lavoro non standard e salvaguardandone così i benefici per i lavoratori e i datori di lavoro.
(7) La Commissione ha avviato una consultazione in due fasi con le parti sociali, in conformità dell’articolo 154 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, allo scopo di migliorare l’ambito di applicazione e l’efficacia della direttiva 91/533/CEE nonché di ampliarne gli obiettivi, stabilendo nuovi diritti per i lavoratori. Tra le parti sociali non c’è stato accordo circa l’avvio di negoziati su tali questioni. Tuttavia, come confermato dai risultati della consultazione pubblica aperta condotta per raccogliere i pareri dei vari portatori di interessi e dei cittadini, in questo settore è importante intervenire a livello dell’Unione aggiornando e adeguando l’attuale quadro giuridico ai nuovi sviluppi.
(8) Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia) ha stabilito criteri per determinare la condizione di lavoratore (5). È opportuno tenere conto dell’interpretazione di questi criteri da parte della Corte di giustizia nell’attuazione della presente direttiva. I lavoratori domestici, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a voucher, i lavoratori tramite piattaforma digitale, i tirocinanti e gli apprendisti potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva a condizione che soddisfino tali criteri. I lavoratori effettivamente autonomi non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva, in quanto non soddisfano tali criteri. L’abuso della qualifica di lavoratore autonomo, quale definito dal diritto nazionale, a livello nazionale o nelle situazioni transfrontaliere, costituisce una forma di lavoro falsamente dichiarato che è spesso associata al lavoro non dichiarato. Il falso lavoro autonomo ricorre quando il lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato come lavoratore autonomo pur soddisfacendo tutti i criteri che caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali persone dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. È opportuno che la determinazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro si fondi sui fatti correlati all’effettiva prestazione di lavoro e non basarsi sul modo in cui le parti descrivono il rapporto.
(9) Gli Stati membri dovrebbero poter garantire, se giustificato da motivi oggettivi, che talune disposizioni della presente direttiva non si applichino a determinate categorie di funzionari pubblici — servizi pubblici di emergenza, forze armate, autorità di polizia, magistrati, pubblici ministeri, investigatori o altri servizi preposti all’applicazione della legge — data la specifica natura dei compiti che sono chiamati a svolgere o le loro condizioni di lavoro.
(10) I requisiti stabiliti nella presente direttiva relativi alle seguenti materie non dovrebbero applicarsi ai lavoratori marittimi o ai pescatori, date le specificità delle loro condizioni di lavoro: lavoro in parallelo, qualora incompatibile con il lavoro svolto a bordo di navi o pescherecci; prevedibilità minima del lavoro; invio dei lavoratori in un altro Stato membro o in un paese terzo; transizione a un’altra forma di lavoro e fornitura di informazioni sull’identità delle istituzioni di sicurezza sociale che ricevono i contributi sociali. Ai fini della presente direttiva si dovrebbe ritenere che i lavoratori marittimi e i pescatori, quali definiti rispettivamente nelle direttive 2009/13/CE (6) e (UE) 2017/159 del Consiglio (7), lavorano nell’Unione quando lavorano a bordo di navi o pescherecci registrati in uno Stato membro o battenti bandiera di uno Stato membro.
(11) Alla luce del crescente numero di lavoratori esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 91/533/CEE sulla base di esclusioni accordate dagli Stati membri a norma dell’articolo 1 di tale direttiva, è necessario sostituire tali esclusioni con la possibilità per gli Stati membri di non applicare le disposizioni della presente direttiva a un rapporto di lavoro caratterizzato da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive. Il calcolo di tali ore dovrebbe comprendere tutto il tempo effettivamente lavorato per un datore di lavoro, come il lavoro straordinario o il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite o previste nel contratto di lavoro o nel rapporto di lavoro. Superata tale soglia, le disposizioni della presente direttiva si applicano al lavoratore, indipendentemente dal numero di ore di lavoro successivamente lavorate o dal numero di ore di lavoro indicate nel contratto di lavoro.
(12) I lavoratori che non hanno una quantità garantita di lavoro, compresi quelli con contratti a zero ore e alcuni contratti a chiamata, si trovano in una situazione
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