Council Directive 69/335/EEC of 17 July 1969 concerning indirect taxes on the raising of capital

Coming into Force26 September 1969
End of Effective Date31 December 2008
Celex Number31969L0335
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1969/335/oj
Published date03 October 1969
Date17 July 1969
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 249, 3 octobre 1969
EUR-Lex - 31969L0335 - IT

Direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

Gazzetta ufficiale n. L 249 del 03/10/1969 pag. 0025 - 0029
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0405
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0412
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0020
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0022
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0022


++++

( 1 ) GU n . 119 del 3 . 7 . 1965 , pag . 2057/65 .

( 2 ) GU n . 134 del 23 . 7 . 1965 , pag . 2227/65 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 1969

concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

( 69/335/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 99 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che il trattato ha per obiettivo di creare un'unione economica con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno e che una delle condizioni essenziali per raggiungere tale obiettivo è quella di promuovere la libera circolazione dei capitali ;

considerando che le imposte indirette sulla raccolta di capitali , attualmente in vigore negli Stati membri , e cioe l'imposta sui conferimenti di capitali in societa e l'imposta di bollo sui titoli , danno luogo a discriminazioni , a doppie imposizioni e a disparita che ostacolano la libera circolazione dei capitali e che devono pertanto essere eliminate mediante un'opportuna armonizzazione ;

considerando che l'armonizzazione di queste imposte sulla raccolta di capitali deve essere concepita in modo che le ripercussioni sui bilanci degli Stati membri siano per quanto possibile limitate ;

considerando che la riscossione di un'imposta di bollo da parte di uno Stato membro sui titoli degli altri Stati membri introdotti o emessi sul suo territorio è contraria alla natura stessa di un mercato comune avente le caratteristiche di un mercato interno ; che , inoltre , il mantenimento di un'imposta di bollo sull'emissione dei titoli nazionali di prestito , sull'introduzione o sull'emissione , sul mercato di uno Stato membro di titoli esteri , non è consigliabile dal punto di vista economico e si discosta inoltre dall'orientamento seguito dal diritto fiscale degli Stati membri in questo settore ;

considerando che , " cosi le cose , è opportuno sopprimere l'imposta di bollo sui titoli , sia che i titoli rappresentino capitali propri delle società , sia che rappresentino capitali di prestito , qualunque possa essere la loro provenienza ;

considerando che il concetto di un mercato comune avente le caratteristiche di un mercato interno presuppone che l'applicazione ai capitali raccolti nell'ambito di una società dell'imposta sulla raccolta di capitali non possa aver luogo che una sola volta nel mercato comune e che tale imposizione , per non perturbare la circolazione dei capitali , debba essere di pari livello in tutti gli Stati membri ;

considerando che è quindi opportuno procedere ad un'armonizzazione di tale imposta , per quanto riguarda sia la struttura che le aliquote dell'imposta stessa ;

considerando che il mantenimento di altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti e dell'imposta di bollo sui titoli rischia di rimettere in questione le finalità perseguite dai provvedimenti previsti dalla presente direttiva e che è , pertanto , necessario sopprimere tali imposizioni ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri applicano un'imposta sui conferimenti alle società di capitali , armonizzata in conformità delle disposizioni degli articoli da 2 a 9 , in appresso denominata imposta sui conferimenti .

Articolo 2

1 . Le operazioni sottoposte all'imposta sui conferimenti sono tassabili unicamente nello Stato membro sul territorio del quale si trova la sede della direzione effettiva della società di capitali al momento in cui hanno luogo dette operazioni .

2 . Allorché la sede della direzione effettiva di una società di capitali si trova in un paese terzo e la sua sede statutaria in uno Stato membro , le operazioni sottoposte all'imposta sui conferimenti sono tassabili nello Stato membro in cui si trova la sede statutaria .

3 . Allorche la sede statutaria e la sede della direzione effettiva di una società di capitali si trovano in un paese terzo , la messa a disposizione di una filiale situata in uno Stato membro di capitali...

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