Commission Regulation (EC) No 1852/2001 of 20 September 2001 laying down detailed rules for making certain information available to the public and for the protection of information submitted pursuant to European Parliament and Council Regulation (EC) No 258/97
Coming into Force | 11 October 2001 |
End of Effective Date | 31 December 2017 |
Celex Number | 32001R1852 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1852/oj |
Published date | 21 September 2001 |
Date | 20 September 2001 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 253, 21 September 2001 |
Regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 253 del 21/09/2001 pag. 0017 - 0018
Regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione
del 20 settembre 2001
che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari(1) e in particolare l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) L'esperienza ha dimostrato la necessità di precise norme di tutela delle informazioni fornite da richiedenti al fine di garantire il regolare funzionamento della valutazione delle domande in virtù del regolamento (CE) n. 258/97.
(2) Dette norme devono garantire la riservatezza delle informazioni relative al processo di fabbricazione, qualora la loro diffusione possa danneggiare in maniera sproporzionata la posizione competitiva del richiedente.
(3) Per migliorare la trasparenza di funzionamento delle procedure fissate dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, talune informazioni sui prodotti sottoposti a valutazione in conformità del predetto articolo, come pure sul risultato della valutazione stessa, devono essere rese accessibili al pubblico. Tali informazioni devono essere pubblicate su Internet dalla Commissione.
(4) Dette norme devono essere coerenti con il nuovo quadro legislativo fissato dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione intenzionale nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio(2).
(5) I provvedimenti fissati dal regolamento concordano con il parere espresso dal comitato permanente per gli alimenti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La Commissione, le autorità nazionali degli Stati membri e gli organismi di valutazione dei prodotti alimentari di...
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