Commission Regulation (EU) No 1174/2013 of 20 November 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standards 10 and 12 and International Accounting Standard 27 Text with EEA relevance

Coming into Force24 November 2013
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013R1174
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/1174/oj
Published date21 November 2013
Date20 November 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 312, 21 November 2013
L_2013312IT.01000101.xml
21.11.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 312/1

REGOLAMENTO (UE) N. 1174/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 e 12 e il Principio contabile internazionale (IAS) 27

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.
(2) Nell’ottobre 2012 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Bilancio consolidato, all’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità e al Principio contabile internazionale (IAS) 27 Bilancio separato. L’IFRS 10 è stato modificato per prescrivere alle entità d’investimento di valutare le controllate al fair value rilevato a conto economico anziché consolidarle, onde riflettere meglio il loro modello di business. L’IFRS 12 è stato modificato per imporre la presentazione di informazioni specifiche in merito alle controllate delle entità d’investimento di cui sopra. Le modifiche allo IAS 27 hanno eliminato altresì la possibilità per le entità d’investimento di optare per la valutazione degli investimenti in talune controllate al costo o per quella al fair value nei loro bilanci separati. Le modifiche agli IFRS 10 e 12 e allo IAS 27 comportano modifiche agli IFRS 1, 3 e 7 e agli IAS 7, 12, 24, 32, 34 e 39 volte a garantire la coerenza tra i principi contabili internazionali.
(3) Le modifiche all’IFRS 10 e allo IAS 27 e talune modifiche conseguenti ad altri principi contengono riferimenti all’IFRS 9 Strumenti finanziari, che però attualmente non può essere applicato in quanto non adottato dall’Unione. Pertanto ogni riferimento all’IFRS 9 di cui all’allegato del presente regolamento deve essere letto come riferimento allo IAS 39.
(4) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 12 e allo IAS 27 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1126/2008 di conseguenza.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(a) l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Bilancio consolidato è modificato come disposto nell’allegato del presente regolamento;
(b) l’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità è modificato come disposto nell’allegato del presente regolamento;
(c) il Principio contabile internazionale (IAS) 27 Bilancio separato è modificato come disposto nell’allegato del presente regolamento;
(d) l’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, l’IFRS 3 Aggregazioni aziendali, l’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative, lo IAS 7 Rendiconto finanziario, lo IAS 12 Imposte sul reddito, lo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, lo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio, lo IAS 34 Bilanci intermedi e lo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione sono modificati conformemente alle modifiche all’IFRS 10 di cui all’allegato del presente regolamento.

2. Ogni riferimento all’IFRS 9 Strumenti finanziari nelle modifiche di cui al paragrafo 1 è inteso come riferimento allo IAS 39.

Articolo 2

Le società applicano le modifiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2014 o in data successiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRS 10
IFRS 10 Bilancio consolidato
IFRS 12
IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità
IAS 27
IAS 27 Bilancio separato

“Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org“.

Entità d’investimento

(Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27)

Modifiche all’IFRS 10 Bilancio consolidato

Si modificano i paragrafi 2 e 4.

2 Per raggiungere la finalità di cui al paragrafo 1, il presente IFRS:
(a)
(c) illustra come applicare il principio del controllo per individuare se un investitore controlla una partecipata e se deve quindi consolidarla;
(d) espone i criteri contabili per la preparazione del bilancio consolidato. e
(e) definisce un’entità d’investimento e illustra le eccezioni al consolidamento di alcune controllate di una entità d’investimento.
3
4 Un’entità che è una controllante deve presentare il bilancio consolidato. Il presente IFRS si applica a tutte le entità, a eccezione dei seguenti casi:
(a)
(c) un’entità d’investimento non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se deve valutare tutte le proprie controllate al fair value rilevato a conto economico, in conformità al paragrafo 31 del presente IFRS.

Dopo il paragrafo 26, sono aggiunti due titoli e i paragrafi 27–33.

DETERMINARE SE UN'ENTITÀ È UN’ENTITÀ D’INVESTIMENTO

27 Una controllante deve stabilire se è una entità d’investimento. Un’entità d’investimento è una entità che:
(a) ottiene fondi da uno o più investitori al fine di fornire loro servizi di gestione degli investimenti;
(b) si impegna nei confronti dei propri investitori a perseguire la finalità commerciale di investire i fondi esclusivamente per ottenere rendimenti dalla rivalutazione del capitale, dai proventi dell’investimento o da entrambi; e
(c) calcola e valuta i rendimenti della quasi totalità degli investimenti in base al fair value .
I paragrafi B85A-B85M forniscono una guida operativa in merito.
28 Per valutare se soddisfa la definizione di cui al paragrafo 27, l'entità deve considerare se possiede le caratteristiche tipiche di una entità d’investimento:
(a) ha più di un investimento (vedere paragrafi B85O–B85P);
(b) ha più di un investitore (vedere paragrafi B85Q–B85S);
(c) ha investitori che non sono parti correlate della entità (vedere paragrafi B85T–B85U); e
(d) ha interessenze partecipative in forma di capitale o interessenze similari (vedere paragrafi B85V–B85W).
L’assenza di una qualsiasi di tali caratteristiche tipiche non comporta necessariamente che l'entità non possa essere classificata come una entità d’investimento. Una entità d’investimento che non possiede tutte le suddette caratteristiche tipiche deve fornire le informazioni integrative aggiuntive richieste dal paragrafo 9A dell’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità.
29 Se fatti e circostanze denotano cambiamenti di almeno uno dei tre elementi che compongono la definizione di entità d’investimento, secondo la descrizione del paragrafo 27, o in relazione alle caratteristiche tipiche di una entità d’investimento, secondo la descrizione del paragrafo 28, una controllante deve rideterminare se è un'entità d’investimento.
30 Una controllante che cessa di essere, o che diventa, una entità d’investimento deve contabilizzare il cambiamento del proprio stato prospetticamente a partire dalla data in cui detto cambiamento si è verificato (vedere paragrafi B100–B101).

ENTITÀ D’INVESTIMENTO: ECCEZIONE AL CONSOLIDAMENTO

31 Ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo 32, un’entità d’investimento non deve consolidare le proprie controllate, o applicare l’IFRS 3, quando ottiene il controllo di un'altra entità. Una entità d’investimento deve invece valutare un investimento in una controllata al fair value rilevato a conto economico in conformità all’IFRS 9 (1).
32 Nonostante quanto previsto al paragrafo 31, se una entità d’investimento possiede una controllata che fornisce servizi relativi alle sue attività d’investimento (vedere paragrafi B85C–B85E), deve consolidarla in conformità ai paragrafi 19–26 del presente IFRS e applicare le disposizioni dell’IFRS 3 all’acquisizione di tali controllate.
33 Una controllante di una entità d’investimento deve consolidare tutte le entità che controlla, incluse quelle controllate attraverso una entità d’investimento controllata, a
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT