Règlement (UE) 2019/543 de la Commission du 3 avril 2019 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les annexes I, III et IV de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des références et l'inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies relatifs à la réception par type des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Coming into Force | 24 April 2019 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32019R0543 |
Published date | 04 April 2019 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2019/543/oj |
Date | 03 April 2019 |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 95, 4 aprile 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 95, 4 avril 2019 |
4.4.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 95/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/543 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2019
che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati I, III e IV della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio includendo alcuni regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardanti l'omologazione dei veicoli a motore e aggiornando i riferimenti a tali regolamenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e f),
considerando quanto segue:
(1) | Nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE sono riportati i requisiti per l'omologazione CE dei veicoli a motore, i quali comprendono la legislazione dell'Unione e alcuni regolamenti UNECE adottati nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite che si applicano in via obbligatoria o alternativa alle prescrizioni dell'Unione. |
(2) | Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 sono indicati i regolamenti UNECE da applicarsi in via obbligatoria nell'ottica della sicurezza generale dei veicoli. |
(3) | Gli elenchi dei requisiti per l'omologazione CE di cui all'allegato IV della direttiva 2007/46/CE e l'elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 sono aggiornati frequentemente per tenere conto dell'applicazione, a livello di Unione, di nuove prescrizioni nell'ambito dei rispettivi regolamenti UNECE. |
(4) | Il regolamento UNECE n. 0 relativo all'omologazione internazionale globale di tipi di veicoli (3) è stato adottato recentemente nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al fine di ridurre gli ostacoli commerciali tra le parti contraenti che applicano tale regolamento UNECE, tra cui figurano l'Unione europea e i suoi Stati membri, e di aumentare il grado di certezza per i costruttori di veicoli che chiedono il riconoscimento della loro omologazione in tali parti contraenti. |
(5) | È opportuno aggiornare gli elenchi dei requisiti per l'omologazione CE dei veicoli di cui all'allegato IV della direttiva 2007/46/CE e l'elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 per tenere conto delle modifiche introdotte dal regolamento UNECE n. 0. |
(6) | La tabella di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva 2007/46/CE non è più aggiornata. Per questo motivo è necessario aggiornare l'elenco dei regolamenti UNECE le cui prescrizioni, ai fini dell'omologazione CE, sono considerate equivalenti a quelle dell'Unione. |
(7) | Occorre altresì aggiornare l'elenco delle informazioni per l'omologazione CE dei veicoli di cui all'allegato I e la scheda informativa di cui all'allegato III, parte I, sezione A, della direttiva 2007/46/CE per quanto riguarda i riferimenti al sistema di allarme acustico dei veicoli per l'omologazione in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o del regolamento UNECE n. 138 (5). |
(8) | Dal 1o settembre 2018 sono applicabili i nuovi regolamenti UNECE n. 140 (6) e n. 141 (7). Per permettere ai costruttori di adeguare i loro veicoli alle nuove prescrizioni, è opportuno prevedere un congruo periodo di tempo. Occorre pertanto chiarire che, ai fini dell'omologazione CE, tali prescrizioni si applicano esclusivamente ai nuovi tipi di veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi elettronici di controllo della stabilità e sistemi di controllo della pressione degli pneumatici. |
(9) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Gli allegati I, III e IV della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
1. Con effetto a decorrere dal 24 aprile 2019, per l'omologazione CE di nuovi tipi di veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi elettronici di controllo della stabilità gli Stati membri accettano unicamente le omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento UNECE n. 140.
2. Con effetto a decorrere dal 24 aprile 2019, per l'omologazione CE di nuovi tipi di veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi di controllo della pressione degli pneumatici gli Stati membri accettano unicamente le omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento UNECE n. 141.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(2) GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.
(3) GU L 135 del 31.5.2018, pag. 1.
(4) Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131).
(5) GU L 9 del 13.1.2017, pag. 33.
(6) GU L 269 del 26.10.2018, pag. 17.
(7) GU L 269 del 26.10.2018, pag. 36.
ALLEGATO I
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è così modificato:
1) | la tabella è così modificata:
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