Directive (EU) 2017/1564 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2017 on certain permitted uses of certain works and other subject matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print-disabled and amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society

Coming into Force10 October 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017L1564
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2017/1564/oj
Published date20 September 2017
Date13 September 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 242, 20 September 2017
L_2017242IT.01000601.xml
20.9.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 242/6

DIRETTIVA (UE) 2017/1564 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2017

relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Gli atti giuridici dell'Unione nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi forniscono certezza giuridica e un elevato livello di protezione per i titolari dei diritti e costituiscono un quadro giuridico armonizzato. Tale quadro contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno e stimola l'innovazione, la creazione, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche nell'ambiente digitale. Esso mira inoltre a promuovere l'accesso alla conoscenza e alla cultura proteggendo le opere e altro materiale e consentendo eccezioni o limitazioni che sono nell'interesse pubblico. È opportuno garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari dei diritti, da una parte, e degli utenti, dall'altra.
(2) Le direttive 96/9/CE (3), 2001/29/CE (4), 2006/115/CE (5) e 2009/24/CE (6) del Parlamento europeo e del Consiglio armonizzano i diritti dei loro titolari nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi. Esse stabiliscono, congiuntamente alla direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), un elenco esaustivo di eccezioni e limitazioni a tali diritti, che consentono l'utilizzo dei contenuti senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti, a determinate condizioni, al fine di conseguire determinati obiettivi politici.
(3) Le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa continuano a incontrare numerosi ostacoli nell'accesso ai libri e ad altro materiale stampato che sono protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi. Tenuto conto dei diritti delle persone non vedenti, con disabilità visive o altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, quali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), dovrebbero essere adottate misure volte ad aumentare la disponibilità di libri e di altro materiale stampato in formati accessibili e migliorarne la circolazione nel mercato interno.
(4) Il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa («trattato di Marrakech») è stato firmato per conto dell'Unione il 30 aprile 2014 (8). Esso mira a migliorare la disponibilità e lo scambio transfrontaliero di determinate opere e di altro materiale protetto in formati accessibili per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Il trattato di Marrakech impone alle parti contraenti di prevedere eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie in formati accessibili di determinate opere e di altro materiale protetto e per lo scambio transfrontaliero di tali copie. La conclusione del trattato di Marrakech da parte dell'Unione impone l'adattamento del diritto dell'Unione mediante l'introduzione di un'eccezione obbligatoria e armonizzata per gli utilizzi, le opere e i beneficiari contemplati da tale trattato.
(5) Conformemente al parere 3/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea (9), le eccezioni o le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie in formati accessibili di determinate opere e di altro materiale protetto previste dal trattato di Marrakech devono essere poste in esecuzione nel quadro dell'ambito armonizzato dalla direttiva 2001/29/CE.
(6) La presente direttiva attua gli obblighi imposti all'Unione dal trattato di Marrakech in modo armonizzato, al fine di garantire che le misure corrispondenti siano applicate in modo coerente in tutto il mercato interno. La presente direttiva dovrebbe pertanto prevedere un'eccezione obbligatoria ai diritti che sono armonizzati dal diritto dell'Unione e che sono pertinenti per gli utilizzi e le opere contemplati dal trattato di Marrakech. Tali diritti includono, in particolare, i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, messa a disposizione al pubblico, distribuzione e prestito di cui alle direttive 2001/29/CE, 2006/115/CE e 2009/24/CE e i diritti corrispondenti previsti dalla direttiva 96/9/EC. Poiché le eccezioni o le limitazioni previste dal trattato di Marrakech riguardano anche le opere in formato audio, come gli audiolibri, le eccezioni obbligatorie previste dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi anche ai diritti connessi.
(7) La presente direttiva concerne le persone non vedenti, le persone che soffrono di una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità, le persone che soffrono di disabilità percettive o di lettura, compresa la dislessia o qualsiasi altro disturbo dell'apprendimento, che impediscono loro di leggere materiale stampato in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tali disabilità e le persone che, a causa di una disabilità fisica, non sono in grado di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere, per cui, in conseguenza di tali menomazioni o disabilità, dette persone non sono in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella delle persone che non soffrono di tali menomazione o disabilità. La presente direttiva mira pertanto a migliorare la disponibilità di libri, compresi quelli elettronici (e-book), riviste, quotidiani, rotocalchi e altre pubblicazioni, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e di altro materiale stampato, anche in formato audio, che siano digitali o analogici, online o offline, in formati che rendano tali opere e altro materiale accessibili a queste persone in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale menomazione o disabilità. I formati accessibili includono, ad esempio, braille, stampa a grandi caratteri, e-book adattati, audiolibri e trasmissioni radiofoniche.
(8) L'eccezione obbligatoria prevista dalla presente direttiva dovrebbe limitare il diritto di riproduzione in modo da consentire qualsiasi operazione necessaria per apportare modifiche, convertire o adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile che permetta ai beneficiari di accedere a tale opera o ad altro materiale. Ciò include qualsiasi mezzo necessario per accedere alle informazioni in detto formato. Sono comprese anche le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera o di altro materiale è già accessibile a taluni beneficiari mentre non lo è per altri, per via delle diverse menomazioni o disabilità o della diversa gravità di tali menomazioni o disabilità.
(9) Gli utilizzi consentiti dalla presente direttiva dovrebbero comprendere la realizzazione di copie in formato accessibile da parte dei beneficiari o delle entità autorizzate che ne soddisfano le esigenze, siano tali entità autorizzate organizzazioni pubbliche o private, in particolare biblioteche, istituti scolastici e altre organizzazioni senza scopo di lucro, che erogano servizi alle persone che presentano disabilità nella lettura di testi a stampa in quanto loro attività primarie, obblighi istituzionali o come parte delle loro missioni di interesse pubblico. Gli utilizzi previsti dalla presente direttiva dovrebbero comprendere anche la realizzazione di copie in formato accessibile, ad uso esclusivo dei beneficiari, da parte di una persona fisica che agisce per conto di un beneficiario o che lo assiste nella realizzazione di tali copie. Le copie in formato accessibile dovrebbero essere realizzate solo per quelle opere o altro materiale al quale i beneficiari o le entità autorizzate hanno legalmente accesso. Gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni disposizione contrattuale mirante a prevenire o limitare l'applicazione dell'eccezione sia priva di effetti giuridici.
(10) L'eccezione prevista nella presente direttiva dovrebbe consentire alle entità autorizzate di realizzare e diffondere online e offline all'interno dell'Unione copie in formato accessibile di opere o di altro materiale di cui alla presente direttiva. La presente direttiva non dovrebbe imporre alle entità autorizzate alcun obbligo di produzione e diffusione di tali copie.
(11) Le copie in formato accessibile realizzate in uno Stato membro dovrebbero essere disponibili in tutti gli Stati membri, al fine di garantirne una maggiore disponibilità nel mercato interno. Ciò ridurrebbe la richiesta di duplicazione del lavoro per produrre copie in formato accessibile della stessa opera o di altro materiale in tutta l'Unione, con
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