Regulation (EC) No 2232/96 of the European Parliament and of the Council of 28 October 1996 laying down a Community procedure for flavouring substances used or intended for use in or on foodstuffs

Coming into Force23 November 1996
End of Effective Date21 April 2013
Celex Number31996R2232
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1996/2232/oj
Published date23 November 1996
Date28 October 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 299, 23 November 1996
EUR-Lex - 31996R2232 - IT 31996R2232

Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 1996 che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 23/11/1996 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE) n. 2232/96 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 1996 che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che la direttiva 88/388/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (4), prevede l'adozione da parte del Consiglio di opportune disposizioni sulle sostanze aromatizzanti;

(2) considerando che tali opportune disposizioni si applicano fatto salvo il quadro generale definito dalla direttiva 88/388/CEE;

(3) considerando che le differenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di aromi ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e possono creare condizioni di concorrenza diseguali avendo così un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno;

(4) considerando che le legislazioni nazionali sugli aromi destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari devono in primo luogo tener conto delle esigenze della salute umana, ma anche, entro i limiti necessari per la tutela della salute, delle esigenze economiche e tecniche;

(5) considerando che è necessario ravvicinare dette legislazioni per pervenire alla libera circolazione dei prodotti alimentari;

(6) considerando che le misure comunitarie previste dal presente regolamento oltre ad essere necessarie sono indispensabili per il conseguimento degli obiettivi citati; che tali obiettivi non possono essere raggiunti singolarmente dagli Stati membri;

(7) considerando che è necessario fissare i criteri generali di impiego delle sostanze aromatizzanti;

(8) considerando che, secondo i più recenti pareri scientifici, è necessario elaborare un elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari;

(9) considerando che l'elenco deve essere aperto e poter essere modificato in funzione dell'evoluzione scientifica e tecnica;

(10) considerando che le sostanze aromatizzanti già autorizzate che sono prodotte con procedimenti o materie prime che non hanno costituito la base per la valutazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana saranno nuovamente sottoposte a una valutazione completa di detto comitato;

(11) considerando che può rivelarsi necessario, per motivi sanitari, adottare condizioni di utilizzazione per determinate sostanze aromatizzanti;

(12) considerando che in un primo tempo è opportuno raccogliere in un repertorio le sostanze aromatizzanti effettivamente utilizzate negli Stati membri e la cui utilizzazione, in base alle norme generali del trattato, non può essere contestata da alcuno di essi; che tale constatazione esula dal disposto dell'articolo 7 della direttiva 88/388/CEE e quindi...

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