Council Directive 92/30/EEC of 6 April 1992 on the supervision of credit institutions on a consolidated basis

Coming into Force29 April 1992
End of Effective Date19 June 2000
Celex Number31992L0030
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/30/oj
Published date28 April 1992
Date06 April 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 110, 28 April 1992
EUR-Lex - 31992L0030 - IT 31992L0030

Direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi

Gazzetta ufficiale n. L 110 del 28/04/1992 pag. 0052 - 0058
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0133
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0133


DIRETTIVA 92/30/CEE DEL CONSIGLIO del 6 aprile 1992 relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la direttiva 83/350/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa alla vigilanza su una base consolidata degli enti creditizi (3), aveva posto le basi necessarie per l'instaurazione di una vigilanza su una base consolidata degli enti creditizi; che a seguito del suo recepimento nell'ordinamento degli Stati membri il principio della vigilanza su una base consolidata si applica ormai in tutta la Comunità;

considerando che la vigilanza su una base consolidata, per essere effettiva, deve potersi applicare a tutti i gruppi bancari, ivi compresi quei gruppi la cui impresa madre non sia un ente creditizio; che le autorità competenti devono disporre degli strumenti giuridici necessari all'esercizio di siffatta vigilanza;

considerando che per quanto riguarda i gruppi le cui attività sono diversificate e la cui impresa madre controlla almeno un ente creditizio, (impresa figlia), le autorità competenti devono essere in grado di valutare la situazione finanziaria dell'ente creditizio nell'ambito di tali gruppi; che, in attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono prescrivere congrue tecniche di consolidamento al fine di realizzare lo scopo della presente direttiva; che le autorità competenti devono disporre almeno dei mezzi che permettono di ottenere da tutte le imprese del gruppo le informazioni necessarie all'assolvimento dei loro compiti; che è necessario instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della vigilanza dei vari settori finanziari, nel caso dei gruppi di imprese che esercitano varie attività finanziarie;

considerando che possono rivelarsi particolarmente utili norme che limitano i rischi assunti da un ente creditizio nei confronti della società di partecipazione mista di cui è impresa figlia nonché nei confronti delle altre filiazioni di detta società di partecipazione mista; che, tuttavia, appare preferibile disciplinare la questione in maniera più globale, nel quadro di una futura direttiva sui limiti dei grandi fidi;

considerando che gli Stati membri possono altresì rifiutare o revocare l'autorizzazione in caso di strutture di gruppo a loro avviso inadeguate all'esercizio delle attività bancarie, in particolare perché queste ultime non potrebbero essere oggetto di una vigilanza soddisfacente; che le autorità competenti dispongono al riguardo dei poteri, di cui agli articoli 8, paragrafo 1, lettera c) della prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (4), agli articoli 5 e 11 della seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (5), per garantire una gestione sana e prudente degli enti creditizi;

considerando che gli Stati membri possono anche instaurare la vigilanza, secondo tecniche idonee, di gruppi la cui struttura esulerebbe dall'ambito di applicazione della presente direttiva; che sarà opportuno provvedere a completare le disposizioni della presente direttiva onde disciplinare tali strutture nell'ipotesi di una loro generalizzazione;

considerando che la vigilanza su una base consolidata deve inglobare tutte le attività definite nell'allegato della direttiva 89/646/CEE; che, pertanto, tutte le imprese che esercitano tali attività devono essere incluse nella vigilanza su una base consolidata; che, di conseguenza, la definizione degli enti finanziari figurante nella direttiva 83/350/CEE deve essere ampliata in modo da comprendere anche tali attività;

considerando che, per quanto riguarda il consolidamento degli enti finanziari la cui attività è particolarmente esposta a rischi di mercato e che sono soggetti a regole particolari di vigilanza, il coordinamento dei metodi per la vigilanza su base consolidata dei rischi di mercato è possibile nell'ambito di un'armonizzazione comunitaria dell'adeguatezza dei fondi propri delle imprese d'investimento e degli enti creditizi, la quale ha formato oggetto di una proposta di direttiva da parte della Commissione; che tale armonizzazione riguarda fra l'altro le condizioni secondo cui potrebbero essere compensate posizioni di tipo opposto adottate nel gruppo nonché il caso in cui tali imprese sono soggette a norme di vigilanza proprie quanto alla loro stabilità finanziaria; che ciò implica che, finché la futura direttiva relativa all'adeguatezza dei fondi propri ai rischi di mercato non sarà stata messa in applicazione, le autorità competenti includeranno nella vigilanza su base consolidata gli enti finanziari che si espongono particolarmente a rischi di mercato, secondo metodi che esse avranno stabilito tenendo conto della natura particolare dei rischi in questione;

considerando che, dopo l'adozione della direttiva 88/635/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (6), la quale ha stabilito, insieme alla settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (7), le regole di consolidamento in materia di conti consolidati pubblicati dagli enti creditizi, è ormai possibile precisare maggiormente i metodi da utilizzare nel quadro della vigilanza prudenziale esercitata su base consolidata;

considerando che la presente direttiva corrisponde perfettamente agli obiettivi definiti dall'atto unico europeo; che essa, in particolare, consentirà di applicare in maniera omogenea in tutta la Comunità le norme prudenziali che sono stabilite in altri atti comunitari e che devono essere rispettate su una base consolidata; che la presente direttiva è particolarmente necessaria ai fini di una corretta applicazione della direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, relativa ai fondi propri degli enti creditizi (8);

considerando che la vigilanza su base consolidata degli enti creditizi deve avere lo scopo in particolare di tutelare gli interessi dei clienti degli enti creditizi e di assicurare la stabilità del sistema finanziario;

considerando che è opportuno che vengano stipulati, su base di reciprocità, accordi tra la Comunità ed i paesi terzi onde permettere che la vigilanza su base consolidata...

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