Directive 2006/122/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 amending for the 30th time Council Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (perfluorooctane sulfonates) (Text with EEA relevance)

Coming into Force27 December 2006
End of Effective Date31 May 2009
Celex Number32006L0122
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2006/122/oj
Published date27 December 2006
Date12 December 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 372, 27 December 2006
L_2006372IT.01003201.xml
27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 372/32

DIRETTIVA 2006/122/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

che modifica, per la trentesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (perfluoroottano sulfonati)

(Testo rilevante ai fini SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Sulla base delle informazioni disponibili al luglio 2002 è stata realizzata dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) una valutazione dei rischi, secondo le cui conclusioni i perfluoroottano sulfonati (di seguito «PFOS») sono persistenti, bioaccumulativi e tossici per i mammiferi e, di conseguenza, rappresentano una fonte di preoccupazione.
(2) I rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dai PFOS sono stati valutati secondo i principi enunciati nel regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (3). La valutazione di rischio ha individuato la necessità di ridurre i rischi per la salute e per l'ambiente.
(3) È stato consultato il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (di seguito «SCHER»). Lo SCHER ha concluso che i PFOS rispondono ai criteri per essere classificati come altamente persistenti, con un'elevata tendenza al bioaccumulo e molto tossici. I PFOS hanno inoltre un potenziale di propagazione a lunga distanza nell'ambiente e possono avere effetti nocivi. Pertanto essi soddisfano i criteri per essere considerati inquinanti organici persistenti (POP) ai sensi della Convenzione di Stoccolma (4). Lo SCHER, ha ritenuto necessaria un'ulteriore valutazione scientifica dei rischi dei PFOS, pur concordando sulla possibile necessità di misure di riduzione del rischio per evitare la reintroduzione di precedenti impieghi. Secondo lo SCHER gli usi critici attuali nelle industrie aeronautica, dei semiconduttori e della fotografia non costituiscono apparentemente un rischio rilevante per l'ambiente o la salute umana, se si riducono al minimo le emissioni nell'ambiente e l'esposizione sul luogo di lavoro. Per quanto riguarda le schiume antincendio, lo SCHER concorda sul fatto che prima di adottare una decisione definitiva sarebbe opportuno valutare i rischi per la salute e per l'ambiente dei prodotti sostitutivi. Lo SCHER è pertanto d'accordo a limitare l'uso dei PFOS nell'industria di placcatura, se non sono disponibili altre misure la cui applicazione possa ridurre a un livello significativamente inferiore le emissioni durante il processo di placcatura dei metalli.
(4) Al fine di proteggere la salute e l'ambiente, sembra dunque necessario introdurre restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso dei PFOS. La presente direttiva è diretta a coprire la maggior parte dei rischi di esposizione. Non sembra che altri usi marginali dei PFOS rappresentino un pericolo e pertanto ad essi viene attualmente applicata una deroga. Si dovrebbe peraltro prestare particolare attenzione ai processi di placcatura che utilizzano i PFOS e limitare al massimo i rilasci provocati da tali processi applicando le migliori tecnologie disponibili (di seguito «BAT»), tenendo pienamente conto di tutti i pertinenti dati informativi contenuti nel documento di riferimento BAT sul trattamento di superficie di metalli e materie plastiche il cui utilizzo rientra nell'ambito della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC) (5). Gli Stati membri dovrebbero inoltre inventariare tali utilizzi onde acquisire informazioni circa le quantità effettive utilizzate e rilasciate.
(5) Dovrebbero essere introdotte restrizioni anche per i prodotti semifiniti e articoli contenenti PFOS ai fini della tutela dell'ambiente. Tali restrizioni dovrebbero coprire tutti i prodotti ed articoli cui siano stati deliberatamente aggiunti PFOS, tenendo conto del fatto che i PFOS potrebbero essere stati utilizzati solo in parti distinte o nei rivestimenti di determinati prodotti ed articoli, come i tessili. La presente direttiva dovrebbe imporre restrizioni solo in relazione a nuovi prodotti e non dovrebbe essere applicata ai prodotti già in uso né al mercato dell'usato. Tuttavia è opportuno identificare le scorte esistenti di schiume antincendio contenenti PFOS e permetterne l'uso solo per un periodo limitato, al fine di impedire ulteriori emissioni derivanti dall’utilizzo di tali prodotti.
(6) Per garantire l'abbandono graduale dell’utilizzo dei PFOS, la Commissione dovrebbe riesaminare ogni deroga prevista dalla presente direttiva, ogni volta che ciò sia giustificato da nuove informazioni relative agli utilizzi e alla disponibilità di alternative più sicure. La deroga dovrebbe essere confermata solo per usi essenziali e a condizione che non esistano sostanze o tecnologie più sicure che siano tecnicamente ed
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