Commission Regulation (EU) 2017/363 of 1 March 2017 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards the specific approval of single-engined turbine aeroplane operations at night or in instrument meteorological conditions and the approval requirements for the dangerous goods training relating to commercial specialised operations, non-commercial operations of complex motor-powered aircraft and non-commercial specialised operations of complex motor-powered aircraft

Coming into Force22 March 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R0363
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2017/363/oj
Published date02 March 2017
Date01 March 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 55, 2 March 2017
L_2017055IT.01000101.xml
2.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 55/1

REGOLAMENTO (UE) 2017/363 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l'approvazione specifica delle operazioni con velivoli monomotore a turbina effettuate di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale e i requisiti di approvazione per l'addestramento per merci pericolose relativo a operazioni commerciali specializzate, operazioni non commerciali effettuate con aeromobili a motore complessi e operazioni non commerciali specializzate effettuate con aeromobili a motore complessi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 216/2008 è opportuno che la Commissione adotti le norme di attuazione necessarie a stabilire le condizioni per l'impiego in sicurezza dell'aeromobile. Il regolamento (UE) n. 965/2012 (2) della Commissione stabilisce tali condizioni.
(2) L'applicazione del regolamento (UE) n. 965/2012 ai voli di trasferimento (ferry flights) comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato per il settore e per le autorità competenti. Al fine di introdurre un approccio più proporzionato e basato sul rischio per l'applicazione di tale regolamento, i voli «una tantum» che non trasportano passeggeri o merci in cui l'aeromobile viene trasportato per operazioni di ammodernamento, riparazione, controlli di manutenzione, ispezioni, consegna, esportazione o simili finalità dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 965/2012.
(3) Gli standard e le pratiche raccomandate dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), di cui alla parte I dell'allegato 6 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, comprendono disposizioni per l'utilizzo di velivoli monomotore a turbina di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale. Tali disposizioni contengono, tra l'altro, un requisito per cui, nell'approvare tali operazioni, lo Stato dell'operatore deve garantire che siano rispettate determinate condizioni, comprese quelle relative alle apparecchiature installate, all'affidabilità motori, al controllo dei motori, alle procedure dell'operatore e all'addestramento dell'equipaggio di condotta. Il diritto dell'Unione dovrebbe essere allineato con tali disposizioni, garantendo che le operazioni commerciali di trasporto aereo effettuate con aeromobili monomotore di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale siano soggette all'approvazione dell'autorità competente.
(4) Tale allineamento rende obsoleta la possibilità di esercizio, mediante deroghe, di velivoli monomotore alle condizioni stabilite nelle deroghe vigenti accordate dagli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (3), di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 965/2012. Tale disposizione dovrebbe pertanto essere soppressa. Tali deroghe per l'utilizzo di velivoli monomotore, comprese le condizioni ivi previste, dovrebbero essere considerate approvazioni da parte dell'autorità competente a norma del quadro giuridico allineato per un periodo di tempo adeguato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire una transizione agevole. Dopo tale periodo di transizione non dovrebbe più essere possibile avvalersi di tali deroghe, poiché saranno necessarie dette approvazioni. Eventuali modifiche pertinenti all'utilizzo di tali velivoli durante tale periodo di transizione dovrebbero continuare ad essere notificate.
(5) Gli operatori che effettuano operazioni commerciali specializzate, nonché gli operatori che effettuano operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi o operazioni non commerciali specializzate con aeromobili a motore complessi che non trasportano merci pericolose dovrebbero continuare a stabilire e mantenere programmi di addestramento per merci pericolose in conformità all'allegato III (parte ORO) del regolamento (UE) n. 965/2012. Al fine di introdurre un approccio più proporzionato e basato sul rischio per l'applicazione di tali norme, l'autorità competente non dovrebbe tuttavia più essere tenuta ad approvare tali programmi di addestramento.
(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 965/2012. L'allegato III (parte ORO) di tale regolamento in particolare dovrebbe essere modificato al fine di adottare un approccio più proporzionato e basato sul rischio per i requisiti di approvazione per i programmi di addestramento per merci pericolose e un nuovo capo sulle operazioni con velivolo monomotore a turbina dovrebbe essere aggiunto all'allegato V (parte SpA).
(7) Le misure di cui al presente regolamento relative ai velivoli monomotore a turbina si basano sul parere (4) espresso dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:

1) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. In deroga all'articolo 5 e fatto salvo il regolamento (CE) n. 216/2008 e il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (*1) relativi al permesso di volo, nel caso di voli per l'introduzione o la modifica di tipi di aeromobile condotti dalle organizzazioni di progettazione o di produzione nell'ambito dei loro privilegi, così come di voli che non trasportano passeggeri o merci in cui l'aeromobile viene trasportato per operazioni di ammodernamento, riparazione, controlli di manutenzione, ispezioni, consegna, esportazione o simili, il loro esercizio si svolge alle condizioni previste dalla legislazione degli Stati membri. (*1) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).»"
2) all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Fino al 2 settembre 2017, le deroghe concesse prima del 22 marzo 2017, in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3922/91, di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 965/2012 come applicabile prima del 22 marzo 2017, sono considerate approvazioni di cui alla lettera a) della norma CAT.POL.A.300 dell'allegato IV (parte CAT). Dopo il 2 settembre 2017, tali deroghe non sono valide per l'utilizzo di velivoli monomotore. Se tra il 22 marzo 2017 e il 2 settembre 2017 sono previste modifiche all'utilizzo di tali velivoli che incidono sulle condizioni indicate in tali deroghe, esse sono notificate alla Commissione e all'Agenzia prima della loro implementazione. La Commissione e l'Agenzia valutano la modifica prevista a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008
3) gli allegati II, III, IV e V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

(3) Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4).

(4) Parere n. 06/2015 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea dell'11 novembre 2015 relativo a un regolamento della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici speciali di approvazione per l'utilizzo di aeromobili monomotore a turbina di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale.


ALLEGATO

Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (UE) n. 965/2012 sono così modificati:

1) nell'allegato II (parte ARO), l'appendice II è sostituita dalla seguente:
«Appendice II Image Testo di immagine

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