Directive 2000/26/EC of the European Parliament and of the Council of 16 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles and amending Council Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (Fourth motor insurance Directive)

Coming into Force20 July 2000
End of Effective Date26 October 2009
Celex Number32000L0026
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2000/26/oj
Published date20 July 2000
Date16 May 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 181, 20 July 2000
EUR-Lex - 32000L0026 - IT 32000L0026

Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli)

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 20/07/2000 pag. 0065 - 0074


Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 16 maggio 2000

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio

(Quarta direttiva assicurazione autoveicoli)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 7 aprile 2000,

considerando quanto segue:

(1) Attualmente esistono differenze fra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, che ostacolano la libera circolazione delle persone e dei servizi assicurativi.

(2) Di conseguenza, è necessario ravvicinare tali legislazioni allo scopo di contribuire al buon funzionamento del mercato interno.

(3) Con la direttiva 72/166/CEE(4), il Consiglio ha adottato disposizioni sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

(4) Con la direttiva 88/357/CEE(5), il Consiglio ha adottato disposizioni relative al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita nonché volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi.

(5) Con il sistema degli Uffici Carta verde è garantita una rapida liquidazione dei sinistri avvenuti nel paese di residenza della parte lesa anche qualora l'altra parte coinvolta nell'incidente provenga da un altro paese europeo.

(6) Il sistema degli Uffici Carta verde non risolve le difficoltà che la parte lesa incontra nel far valere i suoi diritti in un paese diverso dal proprio nei confronti di una controparte ivi residente e di un'impresa di assicurazione autorizzata a operare in tale paese (diritto straniero, lingua straniera, procedura di liquidazione inconsueta per l'interessato e spesso di durata inammissibilmente lunga).

(7) Con la risoluzione sulla liquidazione dei sinistri in seguito ad incidenti stradali avvenuti fuori del paese d'origine della vittima del 26 ottobre 1995(6), il Parlamento europeo, conformemente all'articolo 192, paragrafo 2, del trattato ha invitato la Commissione a presentare una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere tali problemi.

(8) È effettivamente opportuno completare il regime istituito dalle direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE(7) e 90/232/CEE(8) per garantire che le persone lese da incidenti automobilistici ricevano un trattamento equivalente indipendentemente dal luogo della Comunità ove l'incidente è avvenuto; in caso di incidenti rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva avvenuti in uno Stato diverso da quello di residenza delle persone lese, vi sono delle lacune per quanto riguarda la liquidazione dei sinistri.

(9) L'applicazione della presente direttiva a sinistri avvenuti in paesi terzi ove si applica il sistema della carta verde, in relazione a sinistri con persone lese residenti nella Comunità e veicoli che sono assicurati o stazionano abitualmente in uno Stato membro, non comporta la copertura territoriale obbligatoria del contratto di assicurazione per autoveicoli come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE.

(10) Ciò comporta l'attribuzione alla persona lesa di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione della controparte responsabile.

(11) Una soluzione soddisfacente potrebbe consistere nel prevedere che la persona lesa in un incidente automobilistico rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva avvenuto in uno Stato diverso dal suo paese di residenza possa richiedere nel proprio Stato membro di residenza un risarcimento al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale paese dall'impresa di assicurazione del responsabile.

(12) Tale soluzione farebbe sì che un sinistro verificatosi al di fuori dello Stato membro di residenza della persona lesa venga trattato secondo modalità ad essa familiari.

(13) Un sistema di questo tipo, basato su un mandatario incaricato della liquidazione di sinistri nel paese di residenza della persona lesa, non modifica il diritto materiale applicabile alla fattispecie né ha effetti sulla competenza giurisdizionale.

(14) La possibilità per la persona lesa di un'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione costituisce un logico complemento alla istituzione di tali mandatari e migliora la situazione giuridica delle persone lese in incidenti stradali avvenuti al di fuori del loro Stato membro di residenza.

(15) Per colmare le suddette lacune, è opportuno prevedere che lo Stato membro nel quale l'impresa di assicurazione è autorizzata esiga che l'impresa designi dei mandatari per la liquidazione di sinistri, residenti o stabiliti negli altri Stati membri, incaricati di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste d'indennizzo risultanti da tali incidenti e di adottare le misure appropriate per la liquidazione del sinistro in nome e per conto dell'impresa di assicurazione, compreso il pagamento degli indennizzi; il mandatario per la liquidazione dei sinistri dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone che hanno subito un danno in seguito a tali incidenti e per rappresentarla dinanzi alle autorità nazionali e, se necessario, dinanzi ai tribunali, compatibilmente con le norme di diritto internazionale privato sulla attribuzione della giurisdizione.

(16) L'attività del mandatario per la liquidazione di sinistri non è sufficiente a determinare la competenza giurisdizionale dei tribunali dello Stato membro di residenza della parte lesa se ciò non è previsto dalle norme di diritto internazionale privato in materia.

(17) La designazione dei mandatari incaricati della liquidazione dei sinistri dovrebbe essere una delle condizioni d'accesso all'attività assicurativa di cui al ramo 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE(9), eccezion fatta per la responsabilità del vettore, e di esercizio della medesima. Di conseguenza, tale condizione dovrebbe essere coperta dall'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha la sede sociale, come definita al titolo II della direttiva 92/49/CEE(10); tale condizione dovrebbe valere anche per le imprese di assicurazione aventi la sede sociale fuori della Comunità e che hanno ottenuto un'autorizzazione per accedere all'attività assicurativa sul territorio di uno Stato membro. Le direttive 92/49/CEE dovrebbero essere modificate e completate di conseguenza.

(18) Oltre al fatto di garantire la presenza di un interlocutore che rappresenta l'impresa di assicurazione nel paese di residenza della persona lesa, è opportuno garantire il contenuto stesso del diritto della vittima, vale a dire la pronta liquidazione del sinistro. Di conseguenza, le normative nazionali devono prevedere sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, quali provvedimenti urgenti che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie, relazioni periodiche alle autorità di vigilanza, controlli in loco, pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale nazionale e nella stampa, sospensione delle attività della società (divieto di concludere nuovi contratti per un certo periodo di tempo), designazione di un rappresentante speciale delle autorità di...

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