Council Regulation (EC) No 2202/96 of 28 October 1996 introducing a Community aid scheme for producers of certain citrus fruits

Coming into Force01 June 1997,24 November 1996
End of Effective Date31 December 2007
Celex Number31996R2202
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1996/2202/oj
Published date21 November 1996
Date28 October 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 297, 21 November 1996
EUR-Lex - 31996R2202 - IT 31996R2202

Regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi

Gazzetta ufficiale n. L 297 del 21/11/1996 pag. 0049 - 0052


REGOLAMENTO (CE) N. 2202/96 DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 1996 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che attualmente la situazione nel settore degli agrumi è caratterizzata dal sussistere di gravi difficoltà nello smercio della produzione comunitaria; che l'origine di tali difficoltà va ricercata soprattutto nelle caratteristiche varietali della produzione, nelle eccedenze di quest'ultima e nelle condizioni di commercializzazione degli agrumi freschi e trasformati;

considerando che l'offerta comunitaria di limoni, pompelmi e pomeli, arance e mandarini continua ad essere rispondente alla domanda del mercato di prodotti freschi per talune varietà; che la produzione di clementine si è notevolmente sviluppata negli ultimi anni sino a creare eccedenze; che anche per i satsuma, i quali vengono sostituiti dalle clementine sul mercato dei prodotti freschi, si riscontra una situazione eccedentaria; che un regime di sostegno ai produttori potrà pertanto favorire lo smercio degli agrumi suddetti ai fini della loro trasformazione in succhi e in segmenti;

considerando che è opportuno attuare questo regime nel quadro dei contratti conclusi tra i trasformatori e le organizzazioni di produttori al fine di garantire, da un lato, l'approvvigionamento regolare delle industrie e, dall'altro, un controllo efficace dei prodotti da consegnare e la loro effettiva trasformazione da parte dell'industria; che tale regime deve permettere di garantire l'approvvigionamento dei consumatori a prezzi e qualità ragionevoli;

considerando che questo nuovo regime deve poter funzionare fin dall'inizio con un numero sufficiente di organizzazioni di produttori; che, a tal fine, per organizzazioni di produttori «prericosciute» ai sensi del presente regolamento s'intendono non solo le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (4), ma anche le organizzazioni di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento;

considerando che, per indurre i produttori ad avviare i loro prodotti alla trasformazione anziché al ritiro, è opportuno prevedere la concessione di un aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano gli agrumi all'industria di trasformazione; che è opportuno fissare gli importi dell'aiuto per un periodo transitorio di sei anni, al termine del quale essi rappresenteranno una somma fissa; che tali importi debbono essere calcolati in base al rapporto esistente nel 1995/1996 tra la compensazione finanziaria e il prezzo minimo e, per rispondere alle finalità generali perseguite nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli freschi...

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