Council Regulation (EC) No 1098/2007 of 18 September 2007 establishing a multiannual plan for the cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, amending Regulation (EEC) No 2847/93 and repealing Regulation (EC) No 779/97

Coming into Force25 September 2007,01 January 2008
End of Effective Date19 July 2016
Celex Number32007R1098
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/1098/oj
Published date22 September 2007
Date18 September 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 248, 22 September 2007
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22.9.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 248/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1098/2007 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2007

che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Secondo recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), lo stock di merluzzo bianco presente nelle sottodivisioni CIEM da 25 a 32 del Mar Baltico è sceso a livelli in cui la sua capacità riproduttiva risulta ridotta e viene attualmente sfruttato in maniera insostenibile.
(2) Secondo recenti pareri scientifici del CIEM, lo stock di merluzzo bianco presente nelle sottodivisioni CIEM 22, 23 e 24 del Mar Baltico è oggetto di un eccessivo sfruttamento e ha raggiunto livelli in cui rischia una ridotta capacità riproduttiva.
(3) Occorre adottare misure volte a stabilire un piano pluriennale per la gestione della pesca degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico.
(4) L’obiettivo del piano è di garantire che gli stock di merluzzo bianco del Baltico possano essere sfruttati in condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili.
(5) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (2), prevede tra l’altro che, per conseguire tale obiettivo, la Comunità debba applicare un approccio precauzionale, adottando misure per proteggere e conservare gli stock, garantirne lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l’impatto della pesca sugli ecosistemi marini. Esso dovrebbe essere finalizzato alla progressiva adozione di una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi e contribuire a rendere le attività di pesca efficienti nell’ambito di un settore competitivo ed economicamente redditizio, garantendo buone condizioni di vita a chi dipende dalla pesca del merluzzo bianco del Mar Baltico e tenendo conto degli interessi dei consumatori.
(6) Per conseguire questo obiettivo è necessario ricondurre lo stock orientale entro i limiti biologici di sicurezza e per entrambi gli stock devono essere garantiti livelli in cui sia mantenuta la piena capacità riproduttiva e possano essere ottenuti i massimi rendimenti a lungo termine.
(7) Questo obiettivo può essere conseguito stabilendo un metodo appropriato per ridurre gradualmente lo sforzo di pesca del merluzzo bianco a livelli compatibili con l’obiettivo stesso e fissando i totali ammissibili di catture (TAC) per gli stock di merluzzo bianco a livelli compatibili con lo sforzo di pesca.
(8) Poiché nell’ambito della pesca dell’aringa e dello spratto, nonché nell’ambito della pesca del salmone con reti da posta fisse e reti da posta impiglianti, le catture di merluzzo bianco risultano alquanto limitate, tali attività non dovrebbero essere soggette alla graduale riduzione dello sforzo di pesca.
(9) Per garantire la stabilità delle possibilità di pesca, è opportuno limitare da un anno all’altro la variazione dei TAC.
(10) Un’attuazione adeguata del controllo dello sforzo di pesca consiste nel regolare la lunghezza dei periodi in cui è consentita la cattura del merluzzo bianco. Gli Stati membri possono fissare giorni comuni in cui tutti i pescherecci comunitari battenti le rispettive bandiere sono autorizzati ad essere fuori dal porto.
(11) Per garantire il rispetto delle misure stabilite dal presente regolamento è necessario introdurre misure di controllo in aggiunta o in deroga a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (3), dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (4), e dal regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (5).
(12) Nei primi tre anni di applicazione il piano pluriennale dovrebbe essere considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
(13) Le sottodivisioni CIEM 27 e 28 potrebbero essere escluse dalle disposizioni per la gestione dello sforzo di pesca in considerazione dell’entità minima delle catture in tali sottodivisioni CIEM.
(14) Il piano pluriennale previsto dal presente regolamento sostituisce l’attuale regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico. Pertanto, il regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio, del 24 aprile 1997, recante instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico (6), dovrebbe essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per i seguenti stock di merluzzo bianco (di seguito «stock di merluzzo bianco in questione») e le attività di pesca che sfruttano questi stock:

a) merluzzo bianco presente nella zona A;
b) merluzzo bianco presente nelle zone B e C.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri operanti nel Mar Baltico e agli Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico (di seguito «Stati membri interessati»). Tuttavia, l’articolo 9 si applica ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a otto metri operanti nel Mar Baltico.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni che figurano nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (7), si applicano le seguenti definizioni:

a) «divisioni e sottodivisioni del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)», quali definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (8);
b) «Mar Baltico»: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId;
c) «totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;
d) «VMS»: un sistema di controllo dei pescherecci (vessel monitoring system) ai sensi del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (9), per pescherecci di qualsiasi lunghezza;
e) «zona A»: sottodivisioni CIEM da 22 a 24; «zona B»: sottodivisioni CIEM da 25 a 28; «zona C»: sottodivisioni CIEM da 29 a 32;
f) «giorni fuori dal porto»: qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale il peschereccio è fuori dal porto.

CAPO II

FINALITÀ E OBIETTIVI

Articolo 4

Finalità e obiettivi

Il piano deve garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco in questione riducendo gradualmente i tassi di mortalità per pesca e mantenendoli a livelli non inferiori a:

a) 0,6 per gli esemplari di età compresa fra i 3 e i 6 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco della zona A; e
b) 0,3 per gli esemplari di età compresa fra i 4 e i 7 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco delle zone B e C.

CAPO III

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

Articolo 5

Fissazione dei TAC

1. Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC relativo all’anno successivo per ciascuno degli stock in questione.

2. I TAC per gli stock di merluzzo bianco in questione sono fissati conformemente agli articoli 6 e 7.

Articolo 6

Procedimento per la fissazione dei TAC per gli stock di merluzzo bianco in questione

1. Per gli stock di merluzzo bianco in questione il Consiglio adotta il TAC che, secondo una valutazione scientifica condotta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), risulta più elevato fra i seguenti:

a) il TAC che consentirebbe di ottenere, nell’anno della sua applicazione, una riduzione del 10 % del tasso di mortalità per pesca rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l’anno precedente;
b) il TAC che consentirebbe di raggiungere il livello di mortalità per pesca di cui all’articolo 4.

2. Qualora l’applicazione del paragrafo 1 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15 % a quello dell’anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15 % al TAC di tale anno.

3. Qualora l’applicazione del paragrafo 1 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15 % a quello dell’anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15 % a quello di tale anno.

4. Il paragrafo 3 non si applica qualora una valutazione scientifica effettuata dallo CSTEP mostri che il tasso di mortalità per pesca nell’anno di applicazione del TAC supera un valore dell’1 % annuo per gli esemplari di età compresa fra i 3 e i 6 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco della zona...

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