Council Regulation (EC) No 2236/95 of 18 September 1995 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks

Coming into Force24 September 1995
End of Effective Date18 February 2010
Celex Number31995R2236
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1995/2236/oj
Published date23 September 1995
Date18 September 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 228, 23 September 1995
EUR-Lex - 31995R2236 - IT

Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio del 18 settembre 1995 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee

Gazzetta ufficiale n. L 228 del 23/09/1995 pag. 0001 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 2236/95 DEL CONSIGLIO del 18 settembre 1995 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 D, terzo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (4),

considerando che, a norma dell'articolo 3, lettera n) del trattato, l'azione della Comunità comporta l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;

considerando che l'articolo 129 B del trattato precisa che la Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 7 A e 130 A del trattato;

considerando che, alla stregua dell'articolo 129 B, paragrafo 2 del trattato, l'azione della Comunità mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti e deve in particolare tenere conto della necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche;

considerando che l'articolo 129 C del trattato prevede che la Comunità stabilisca un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee e che la Comunità possa appoggiare gli sforzi finanziari degli Stati membri per la realizzazione delle reti transeuropee;

considerando che occorre stabilire le regole generali per la concessione di un contributo finanziario comunitario nel settore delle reti transeuropee e consentire così l'attuazione del disposto di articolo;

considerando che, a norma dell'articolo 129 C del trattato, l'aiuto comunitario può essere concesso ai progetti di interesse comune individuati nell'ambito degli orientamenti;

considerando che gli orientamenti di cui all'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato, proposti dalla Commissione, sono attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio e che, qualora le decisioni che adottano tali orientamenti non siano entrate in vigore all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, occorre prevedere, a titolo transitorio, la possibilità di un contributo comunitario a progetti specifici prioritari, entro i limiti degli stanziamenti disponibili per l'esercizio di bilancio 1995 e al più tardi entro il 31 dicembre 1995;

considerando che occorre rafforzare la partecipazione di capitali privati al finanziamento delle reti transeuropee e sviluppare la partnership tra il settore pubblico e il settore privato;

considerando che l'aiuto comunitario può assumere la forma in particolare di studi di fattibilità, di garanzie finanziarie o di abbuoni di interessi; che tali abbuoni e garanzie si riferiscono in particolare al sostegno finanziario della Banca europea per gli investimenti o di altri organismi finanziari pubblici o privati; che, in taluni casi debitamente giustificati, possono essere prese in considerazione sovvenzioni dirette agli investimenti;

considerando che le garanzie finanziarie saranno concesse, su base commerciale, dal Fondo europeo per gli investimenti oppure da altri organismi finanziari e che un contributo finanziario della Comunità potrebbe coprire in tutto o in parte i premi pagati dai beneficiari di tali garanzie;

considerando che il contributo comunitario è essenzialmente destinato a superare gli ostacoli finanziari che dovessero sorgere nella fase di avvio di un progetto;

considerando che occorre stabilire un limite al contributo comunitario rispetto al costo totale dell'investimento;

considerando che il contributo comunitario ai progetti deve essere concesso in funzione del concorso di quest'ultimo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 129 B del trattato nonché dagli altri obiettivi e priorità contemplati dagli orientamenti di cui all'articolo 129 C; che occorre inoltre tenere conto di altri aspetti quali l'effetto incentivante sul finanziamento pubblico e privato, gli effetti socioeconomici diretti o indiretti dei progetti in particolare sull'occupazione, nonché l'impatto ambientale;

considerando che la Commissione deve accuratamente valutare la vitalità economica potenziale dei progetti mediante analisi costi/benefici e altri criteri opportuni, nonché la loro redditività finanziaria;

considerando che gli interventi finanziari comunitari a norma dell'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato devono essere compatibili con le politiche comunitarie, segnatamente in materia di reti e di protezione dell'ambiente, concorrenza, aggiudicazione di appalti pubblici e che la protezione dell'ambiente comprende una valutazione dell'impatto ambientale;

considerando che occorre precisare i poteri e le responsabilità, rispettivamente degli Stati membri e della Commissione, in materia di controllo finanziario;

considerando che la Commissione deve provvedere a un coordinamento efficace delle varie azioni comunitarie aventi un'incidenza sulle reti transeuropee, soprattutto fra i finanziamenti a titolo delle reti transeuropee e quelli dei fondi strutturali, del fondo di coesione, del fondo europeo degli investimenti e della Banca europea per gli investimenti;

considerando che occorre prevedere il ricorso a metodi efficaci di valutazione e di controllo degli interventi comunitari;

considerando che occorre garantire un'informazione, una trasparenza ed una pubblicità...

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