Decision No 372/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 8 February 1999 adopting a programme of Community action on injury prevention in the framework for action in the field of public health (1999 to 2003)

Coming into Force08 February 1999
End of Effective Date31 December 2002
Celex Number31999D0372
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1999/372(1)/oj
Published date20 February 1999
Date08 February 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 46, 20 February 1999
EUR-Lex - 31999D0372 - IT 31999D0372

Decisione n. 372/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 febbraio 1999 che adotta un programma di azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni personali nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2003)

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 20/02/1999 pag. 0001 - 0005


DECISIONE N. 372/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 febbraio 1999 che adotta un programma di azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni personali nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2003)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129, paragrafo 4, primo trattino,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4),

(1) considerando che le lesioni personali devono essere considerate nell'insieme della Comunità uno dei grandi flagelli di cui all'articolo 129 del trattato e sono causa di gravi preoccupazioni pubbliche;

(2) considerando che l'articolo 129 del trattato attribuisce espressamente una competenza alla Comunità in questo settore nella misura in cui la Comunità contribuisce a garantire un livello elevato di protezione della salute umana incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri e, se è necessario, sostenendone l'azione, promuovendo il coordinamento delle politiche e dei programmi rispettivi e favorendo la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica; che l'azione comunitaria deve indirizzarsi alla prevenzione delle malattie e alla promozione dell'educazione e dell'informazione sanitaria;

(3) considerando che, a norma dell'articolo 3, lettera o) del trattato, l'azione della Comunità contribuisce al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;

(4) considerando che la Commissione, nella comunicazione del 24 novembre 1993 relativa al quadro di azione nel campo della sanità pubblica, ha identificato le lesioni volontarie e involontarie e gli incidenti come un'area prioritaria di azione nel settore della sanità pubblica;

(5) considerando che l'elevato numero delle lesioni personali che si verificano ogni anno in Europa ha ripercussioni incalcolabili per le persone interessate nonché sul piano sociale ed economico;

(6) considerando che la prevenzione e la riduzione delle lesioni personali devono costituire una priorità nell'ambito delle azioni comunitarie nel settore della sanità pubblica, soprattutto a causa del notevole vantaggio economico e sociale che scaturirà da un'azione comunitaria, che ha per di più un eccellente rapporto costi/benefici;

(7) considerando che, nei settori che non rientrano nella sua competenza esclusiva, come l'azione riguardante la prevenzione delle lesioni personali, la Comunità interviene, secondo il principio di sussidiarietà, solo se e nella misura in cui l'azione prevista, a motivo delle sue dimensioni o dei suoi effetti, può essere realizzata meglio a livello comunitario;

(8) considerando che un'azione comunitaria nel settore della prevenzione delle lesioni personali recherà un valore aggiunto riunendo attività già realizzate in condizioni di relativo isolamento a livello nazionale e rendendole reciprocamente complementari, con risultati significativi per la Comunità nel suo insieme;

(9) considerando che è opportuno avviare un programma d'azione inteso a contribuire a ridurre l'incidenza delle lesioni;

(10) considerando che le attività intraprese nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e durante il tempo libero (EHLASS) istituito mediante decisione n. 3092/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e giunto a scadenza alla fine del 1997 hanno dato risultati positivi; che pertanto è opportuno riprendere tali attività;

(11) considerando che un requisito indispensabile per l'applicazione del presente programma è il funzionamento di un sistema comunitario di raccolta di dati e di scambio delle informazioni; che tale sistema deve essere basato sul rafforzamento ed il miglioramento dei risultati del precedente sistema EHLASS;

(12) considerando che l'entrata in funzione del sistema comunitario di...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT