Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council of 29 June 2000 on substances that deplete the ozone layer

Coming into Force01 October 2000,30 September 2000
End of Effective Date31 December 2009
Celex Number32000R2037
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2000/2037/oj
Published date29 September 2000
Date29 June 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 244, 29 September 2000
EUR-Lex - 32000R2037 - IT 32000R2037

Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Gazzetta ufficiale n. L 244 del 29/09/2000 pag. 0001 - 0024


Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 29 giugno 2000

sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato il 5 maggio 2000 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

(1) È accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono ai livelli attuali causano un grave danno allo strato di ozono. La riduzione dello strato di ozono nell'emisfero meridionale ha raggiunto nel 1998 livelli mai toccati in precedenza. Nel corso di tre delle quattro ultime primavere si sono registrate gravi riduzioni dello strato di ozono nella regione artica. L'aumento di radiazioni UV-B provocato dalla riduzione dello strato di ozono costituisce una grave minaccia per la salute umana e per l'ambiente. È pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti per proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi derivanti da tali emissioni.

(2) Date le sue competenze in materia ambientale e commerciale, la Comunità, con decisione 88/540/CEE(4), ha aderito alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, modificata dalle parti signatarie del protocollo nel corso della seconda riunione tenutasi a Londra e della quarta riunione tenutasi a Copenaghen.

(3) Ulteriori misure per la protezione dello strato di ozono sono state adottate dalle parti del protocollo di Montreal durante la settima riunione tenutasi a Vienna nel dicembre 1995 e durante la nona riunione tenutasi a Montreal nel settembre 1997, cui la Comunità ha partecipato.

(4) È necessario adottare provvedimenti a livello comunitario per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di Vienna e dai più recenti emendamenti e modifiche del protocollo di Montreal, in particolare per eliminare gradualmente la produzione e l'immissione sul mercato di bromuro di metile nella Comunità e per istituire un sistema di licenze non solo per l'importazione, ma anche per l'esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono.

(5) Essendo disponibili prima del previsto tecnologie atte a sostituire le sostanze che riducono l'ozono, è opportuno prevedere in alcuni casi misure di controllo più severe di quelle previste dal regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono(5), e di quelli previsti dal protocollo di Montreal.

(6) Il regolamento (CE) n. 3093/94 deve essere sostanzialmente modificato. La completa revisione di tale regolamento risponde ad esigenze di certezza del diritto e di trasparenza.

(7) Ai sensi del regolamento (CE) n. 3093/94, la produzione di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano e idrobromofluorocarburi è stata gradualmente eliminata. La produzione di queste sostanze controllate è quindi vietata, fatte salve eventuali deroghe per usi essenziali e per soddisfare il fabbisogno interno fondamentale delle parti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo di Montreal. È ora opportuno vietare progressivamente l'immissione sul mercato e l'uso di tali sostanze e di prodotti e apparecchiature che le contengano.

(8) Anche successivamente all'eliminazione delle sostanze controllate la Commissione può, a determinate condizioni, accordare deroghe per usi essenziali.

(9) La crescente disponibilità di sostanze alternative al bromuro di metile dovrebbe dar luogo ad una più sostanziale riduzione nella sua produzione e consumo rispetto a quanto previsto nel protocollo di Montreal. La produzione ed il consumo di bromuro di metile dovrebbe cessare completamente, fatte salve eventuali deroghe per usi critici stabilite a livello comunitario sulla base dei criteri indicati nel protocollo di Montreal. Inoltre, l'utilizzo di bromuro di metile per quarantena e trattamento anteriore al trasporto dovrebbe essere controllato. Tale utilizzo non dovrebbe superare i livelli attuali e dovrebbe infine essere ridotto, visti i progressi tecnici e gli sviluppi del protocollo di Montreal.

(10) Il regolamento (CE) n. 3093/94 stabilisce controlli sulla produzione di tutte le altre sostanze che riducono lo strato di ozono, ma non su quella degli idroclorofluorocarburi. È pertanto opportuno introdurre una tale disposizione per assicurare che l'uso di idroclorofluorocarburi cessi, nei casi in cui esistono sostanze alternative che non riducono lo strato di ozono. Le misure di controllo della produzione di idroclorofluorocarburi dovrebbero essere adottate da tutte le parti del protocollo di Montreal. Un blocco della produzione di idroclorofluorocarburi rispecchierebbe tale necessità, nonché la determinazione della Comunità ad assumere un ruolo guida al riguardo. Le quantità prodotte dovrebbero essere adattate alle riduzioni previste per l'immissione sul mercato comunitario di idroclorofluorocarburi ed al declino mondiale della domanda a seguito delle riduzioni stabilite dal protocollo nel consumo di tali sostanze.

(11) Il protocollo di Montreal stabilisce, all'articolo 2 F, paragrafo 7, che ciascuna delle parti si impegna ad assicurare che l'uso di idroclorofluorocarburi sia limitato considerabilmente alle applicazioni per le quali non sono disponibili sostanze o tecnologie alternative più idonee dal punto di vista ambientale. Data la disponibilità di tecnologie alternative e sostitutive, l'immissione sul mercato e l'uso di idroclorofluorocarburi e di prodotti che li contengono possono essere ulteriormente limitati. La decisione VI/13 della conferenza delle parti del protocollo di Montreal prevede che, nel valutare le alternative agli idroclorofluorocarburi, occorra tener conto di fattori quali il potenziale di riduzione dell'ozono, l'efficienza energetica, la potenziale infiammabilità, la tossicità, il riscaldamento globale, nonché l'impatto potenziale sull'uso efficace e sull'eliminazione graduale di clorofluorocarburi e halon. I controlli di idroclorofluorocarburi in base al protocollo di Montreal dovrebbero essere considerevolmente rafforzati per proteggere lo strato di ozono e per riflettere la disponibilità delle sostanze alternative.

(12) Le quote relative all'immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate dovrebbero essere assegnate solo per usi limitati di tali sostanze. Le sostanze controllate e i prodotti contenenti sostanze controllate non dovrebbero essere importati da Stati che non aderiscono al protocollo di Montreal.

(13) Il sistema di licenze per le sostanze controllate dovrebbe essere esteso per comprendere le autorizzazioni all'esportazione di tali sostanze, così da tenere sotto controllo gli scambi di sostanze che riducono lo strato di ozono e permettere alle parti lo scambio di informazioni.

(14) Dovrebbero essere adottate disposizioni per recuperare le sostanze controllate usate ed evitare fughe di sostanze controllate.

(15) Il protocollo di Montreal prevede l'elaborazione di relazioni annuali sul commercio delle sostanze che riducono lo strato di ozono. I produttori, gli importatori e gli esportatori di sostanze controllate dovrebbero pertanto presentare relazioni annuali.

(16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).

(17) La decisione X/8 della decima riunione delle parti del protocollo di Montreal invita le parti ad attivarsi per adottare i provvedimenti adatti a scoraggiare la produzione e la commercializzazione di nuove sostanze che riducono lo strato di ozono ed in particolare di bromoclorometano. A tal fine, dovrebbe essere istituito un meccanismo per le nuove sostanze trattate dal presente regolamento. La produzione, l'importazione, l'immissione sul mercato e l'uso di bromoclorometano dovrebbe essere vietato.

(18) La conversione a nuove tecnologie o prodotti alternativi, richiesta dalla prevista sospensione della produzione e dell'uso di sostanze controllate, potrebbe comportare problemi specie per le piccole e medie imprese (PMI). Pertanto gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'opportunità di sostenere specificamente le PMI con adeguate misure di promozione della conversione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica alla produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, bromuro di metile, idrobromofluorocarburi e idroclorofluorocarburi. Esso si applica inoltre alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze.

Il presente regolamento si applica inoltre alla produzione, importazione, immissione sul mercato e uso delle sostanze di cui all'allegato II.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- "protocollo", il protocollo di Montreal del 1987 relativo alle sostanze che riducono lo...

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