Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC

Coming into Force21 February 2004
End of Effective Date04 June 2014
Celex Number32004L0008
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2004/8/oj
Published date21 February 2004
Date11 February 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 52, 21 February 2004
EUR-Lex - 32004L0008 - IT

Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 21/02/2004 pag. 0050 - 0060


Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

dell'11 febbraio 2004

sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) Attualmente nella Comunità il potenziale per l'uso della cogenerazione come mezzo per risparmiare energia è sottoutilizzato. Considerati i potenziali benefici della cogenerazione in termini di risparmio di energia primaria di prevenzione delle perdite di rete e di riduzione delle emissioni, in particolare quelle dei gas a effetto serra, la promozione della cogenerazione ad alto rendimento basata su una domanda di calore utile è una priorità comunitaria. Inoltre, l'uso efficiente dell'energia di cogenerazione può contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla competitività dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. È pertanto necessario adottare misure che consentano di sfruttare meglio questo potenziale nel quadro del mercato interno dell'energia.

(2) La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5) stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica nel mercato interno. In tale contesto, lo sviluppo della cogenerazione contribuisce ad accrescere la concorrenza, anche per quanto riguarda nuovi operatori sul mercato.

(3) Il Libro verde intitolato "Verso una strategia europea per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico" evidenzia la forte dipendenza dell'Unione europea dall'approvvigionamento esterno, che rappresenta attualmente il 50 % della domanda e, perdurando l'attuale tendenza, dovrebbe aumentare fino al 70 % entro il 2030. La dipendenza dalle importazioni e le quote crescenti delle importazioni aumentano il rischio di interruzione o di difficoltà dell'approvvigionamento. Tuttavia la sicurezza dell'approvvigionamento non dovrebbe essere intesa unicamente come una questione di riduzione della dipendenza dalle importazioni e di potenziamento della produzione interna. La sicurezza dell'approvvigionamento richiede un'ampia gamma di iniziative politiche volte, fra l'altro, a diversificare le fonti e le tecnologie e a migliorare le relazioni internazionali. Il Libro verde ha inoltre sottolineato che la sicurezza dell'approvvigionamento è essenziale per uno sviluppo futuro sostenibile. Esso conclude che l'adozione di nuove misure per ridurre la domanda energetica è essenziale sia per ridurre la dipendenza dalle importazioni che per limitare le emissioni di gas a effetto serra. Nella sua risoluzione del 15 novembre 2001 sul Libro verde(6), il Parlamento europeo chiede incentivi per incoraggiare il passaggio a impianti di produzione di energia efficienti, compresa la produzione combinata di calore ed elettricità.

(4) La comunicazione della Commissione "Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile", presentata al Consiglio europeo di Göteborg il 15 e 16 giugno 2001, ha indicato nel cambiamento climatico uno dei principali ostacoli allo sviluppo sostenibile e ha sottolineato l'esigenza di aumentare l'uso di energia pulita e di precisi interventi per ridurre la domanda energetica.

(5) L'uso crescente della cogenerazione orientato verso il risparmio di energia primaria potrebbe costituire un elemento importante del pacchetto di misure necessarie per rispettare il protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni unite sul cambiamento climatico, e di qualsiasi altro pacchetto politico per onorare ulteriori impegni. Nella comunicazione sull'attuazione della prima fase del Programma europeo per il cambiamento climatico, la Commissione ha indicato nella promozione della cogenerazione una delle misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal settore energetico, e ha annunciato l'intenzione di presentare nel 2002 una proposta di direttiva sulla promozione della cogenerazione.

(6) Nella risoluzione del 25 settembre 2002 sulla comunicazione della Commissione concernente l'attuazione della prima fase del programma europeo per il cambiamento climatico(7) il Parlamento europeo accoglie positivamente l'idea di una proposta per potenziare le misure comunitarie volte a favorire l'utilizzo della cogenerazione e chiede la rapida adozione di una direttiva sulla promozione della cogenerazione.

(7) L'importanza della cogenerazione è stata riconosciuta anche dalla risoluzione del Consiglio del 18 dicembre 1997(8) e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 15 maggio 1998(9) relative ad una strategia comunitaria per promuovere la produzione combinata di calore e di elettricità.

(8) Nelle conclusioni del 30 maggio 2000 e del 5 dicembre 2000, il Consiglio ha approvato il piano di azione della Commissione per migliorare l'efficienza energetica e ha indicato nella promozione della cogenerazione uno dei settori di priorità a breve termine. Nella risoluzione del 14 marzo 2001 sul piano di azione per migliorare l'efficienza energetica(10), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte che stabiliscano norme comuni per la promozione della cogenerazione, ove tali proposte siano giustificate da un punto di vista ambientale.

(9) La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(11), la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione(12) e la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti(13) sottolineano espressamente la necessità di valutare il potenziale di cogenerazione dei nuovi impianti.

(10) La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia(14) richiede agli Stati membri di provvedere affinché per gli edifici nuovi, la cui metratura utile totale supera i 1000 m2, sia valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica dell'installazione di sistemi alternativi quali la cogenerazione di calore ed energia prima dell'inizio dei lavori di costruzione.

(11) Nella presente direttiva la cogenerazione ad alto rendimento è definita in base al risparmio energetico offerto dalla produzione combinata rispetto alla produzione separata di calore e di elettricità. Il risparmio energetico superiore al 10 % rientra nella "cogenerazione ad alto rendimento". Per massimizzare il risparmio energetico ed evitare che tale risparmio vada perduto è necessario prestare la massima attenzione alle condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione.

(12) Nel contesto della valutazione del risparmio di energia primaria è importante tener conto della situazione degli Stati membri in cui la maggior parte del consumo di elettricità è coperta dalle importazioni.

(13) Ai fini di trasparenza è importante adottare una definizione di base armonizzata della cogenerazione. Laddove gli impianti di cogenerazione sono attrezzati per produrre separatamente elettricità o calore, tale produzione non dovrebbe essere identificata come cogenerazione ai fini del rilascio di una garanzia d'origine e ai fini statistici.

(14) Per garantire che il sostegno alla cogenerazione nell'ambito della presente direttiva si basi sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, è necessario fissare criteri per determinare e valutare l'efficienza energetica della cogenerazione identificata sulla base della definizione comune.

(15) L'obiettivo generale della presente direttiva dovrebbe essere quello di adottare un metodo armonizzato per il calcolo di elettricità da cogenerazione e le linee guida necessarie per la sua applicazione, tenuto conto di metodologie come quelle attualmente in via di sviluppo nell'ambito delle organizzazioni europee di normazione. Tale metodo dovrebbe essere adattabile per tener conto del progresso tecnico. L'applicazione dei calcoli di cui agli allegati II e III alle unità di micro-cogenerazione potrebbe essere basata, conformemente al principio di proporzionalità, su valori risultanti da una serie di prove di conformità, certificate da un organismo competente indipendente.

(16) Le definizioni di cogenerazione e di cogenerazione ad alto rendimento usate nella presente direttiva non pregiudicano l'uso di definizioni diverse nelle legislazioni nazionali, per finalità differenti da quelle stabilite nella presente direttiva. È opportuno avvalersi inoltre delle pertinenti definizioni contenute nella direttiva 2003/54/CE e nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità(15).

(17) La misurazione del rendimento di calore utile nel punto di produzione dell'impianto di cogenerazione evidenzia la necessità di assicurare che i vantaggi del calore utile prodotto dalla cogenerazione non vadano dispersi a causa delle perdite elevate di calore nelle reti di distribuzione.

(18) Il rapporto...

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