Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) (Text with EEA relevance)

Coming into Force20 July 2006
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32006L0048
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2006/48/oj
Published date10 September 2010
Date14 June 2006
L_2006177IT.01000101.xml
30.6.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 177/1

DIRETTIVA 2006/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2006

relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

Visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (4) ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva è opportuno provvedere, per motivi di chiarezza, alla sua rifusione.
(2) Al fine di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, è necessario eliminare le differenze più rilevanti tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime al quale detti enti sono sottoposti.
(3) La presente direttiva costituisce lo strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi.
(4) La comunicazione della Commissione dell'11 maggio 1999 dal titolo «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» cita vari obiettivi che devono essere realizzati per il completamento del mercato interno dei servizi finanziari. Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha fissato l'obiettivo di attuare il piano d'azione entro il 2005. La rifusione delle disposizioni in materia di fondi propri è un elemento fondamentale del piano d'azione.
(5) I lavori di coordinamento in materia di enti creditizi dovrebbero applicarsi a tutti questi enti, sia per proteggere il risparmio che per creare le condizioni di uguaglianza nella concorrenza tra gli enti medesimi. Tuttavia, occorre tener conto delle differenze obiettive dei loro statuti e dei loro compiti peculiari previsti dalle legislazioni nazionali.
(6) È quindi necessario che il campo d'applicazione dei lavori di coordinamento sia il più ampio possibile e comprenda tutti gli enti la cui attività consiste nel raccogliere fondi rimborsabili presso il pubblico sia sotto forma di depositi che sotto altre forme, quali l'emissione continua di obbligazioni e di altri titoli comparabili, e nel concedere crediti per proprio conto. Dovrebbero essere previste eccezioni per taluni enti creditizi a cui la presente direttiva non si applica. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle legislazioni nazionali nei casi in cui esse prevedono autorizzazioni speciali complementari che consentono agli enti creditizi di esercitare attività specifiche o di effettuare particolari tipi di operazioni.
(7) È opportuno realizzare solo l'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire ad un reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale che consenta il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato membro d'origine. In questa prospettiva, l'esigenza di un programma di attività dovrebbe essere considerata solo come un elemento che consente alle autorità competenti di decidere sulla base di un'informazione più accurata, nel quadro di criteri oggettivi. Dovrebbe essere peraltro possibile una certa elasticità per quanto riguarda i requisiti relativi alle forme giuridiche degli enti creditizi in materia di tutela delle denominazioni.
(8) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare l'introduzione di regole relative all'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, nonché la vigilanza prudenziale su detti enti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per la realizzazione di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(9) Per assicurare identica tutela ai risparmiatori ed eque condizioni concorrenziali tra gli enti creditizi della stessa categoria, si rendono necessari requisiti finanziari equivalenti in riferimento a detti enti creditizi. In attesa di un miglior coordinamento, dovrebbero essere messi a punto adeguati rapporti strutturali che consentano, nell'ambito della cooperazione tra autorità nazionali, di controllare in base a metodi unificati la situazione delle categorie di enti creditizi comparabili. Questo tipo di procedura dovrebbe facilitare il ravvicinamento progressivo dei sistemi di coefficienti definiti e applicati dagli Stati membri. È tuttavia necessario operare una distinzione tra coefficienti intesi ad assicurare la solidità della gestione degli enti creditizi e quelli aventi finalità di politica economica e monetaria.
(10) I principi del mutuo riconoscimento e della vigilanza esercitata dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il programma d'attività, l'ubicazione delle attività o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'ente creditizio ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio svolge o intende svolgere la maggior parte delle proprie attività. Qualora non vi sia alcuna indicazione evidente, ma la maggior parte delle attività delle imprese di un gruppo bancario si trovi in un altro Stato membro le cui autorità competenti sono incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata, la responsabilità dell'esercizio della vigilanza su base consolidata nel quadro degli articoli 125 e 126 dovrebbe essere modificata unicamente con l'accordo di dette autorità competenti. Un ente creditizio che sia persona giuridica dovrebbe essere autorizzato nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria. Un ente creditizio che non sia persona giuridica dovrebbe avere l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui ha ricevuto l'autorizzazione. D'altra parte, gli Stati membri dovrebbero esigere che l'amministrazione centrale di un ente creditizio sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente.
(11) Le autorità competenti non dovrebbero accordare o mantenere l'autorizzazione di un ente creditizio qualora gli stretti legami che lo uniscono ad altre persone fisiche o giuridiche siano tali da ostacolare l'effettivo esercizio del loro compito di vigilanza. Anche gli enti creditizi già autorizzati dovrebbero fornire assicurazioni alle autorità competenti in questo senso.
(12) Il riferimento all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità di vigilanza comprende la vigilanza su base consolidata che occorre esercitare su un ente creditizio allorché le disposizioni del diritto comunitario prevedono tale tipo di vigilanza. In tale caso le autorità alle quali è chiesta l'autorizzazione dovrebbero poter individuare le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata nei confronti di tale ente creditizio.
(13) La presente direttiva permette agli Stati membri e/o alle autorità competenti di applicare i requisiti patrimoniali su base individuale e consolidata e, ove lo ritengano opportuno, di non applicare la base individuale. Le supervisioni su base individuale, consolidata e a livello transfrontaliero sono strumenti utili ai fini del controllo degli enti creditizi. La presente direttiva permette alle autorità competenti di sostenere gli enti transfrontalieri facilitando la cooperazione tra di loro. In particolare, le autorità competenti dovrebbero continuare ad avvalersi degli articoli 42, 131 e 141 per coordinare le loro attività e le loro richieste di informazione.
(14) Gli enti creditizi autorizzati nel loro Stato membro d'origine dovrebbero poter esercitare in tutta la Comunità tutte o parte delle attività previste nell'elenco dell'allegato I, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi.
(15) Per quanto riguarda gli enti creditizi autorizzati dalle proprie autorità competenti, gli Stati membri possono altresì emanare disposizioni più severe di quelle fissate all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 2, e agli articoli 12, da 19 a 21, da 44 a 52, 75 e da 120 a 122. Gli Stati membri possono inoltre esigere che sia rispettato l'articolo 123 su base individuale o su altra base e che il subconsolidamento di cui all'articolo 73, paragrafo 2, sia applicato ad altri livelli all'interno di un gruppo.
(16) Conviene estendere il beneficio del riconoscimento reciproco alle attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I, allorché sono esercitate da un ente finanziario filiazione di un ente creditizio, purché tale filiazione sia inclusa nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta l'impresa madre e soddisfi alcune rigorose condizioni.
(17) Lo Stato membro ospitante dovrebbe poter imporre, per l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera
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