Directive (EU) 2016/1629 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 laying down technical requirements for inland waterway vessels, amending Directive 2009/100/EC and repealing Directive 2006/87/EC

Coming into Force06 October 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016L1629
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2016/1629/oj
Published date16 September 2016
Date14 September 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 252, 16 September 2016
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16.9.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 252/118

DIRETTIVA (UE) 2016/1629 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2016

che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce condizioni armonizzate per il rilascio di certificati tecnici per le navi adibite alla navigazione interna su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.
(2) I requisiti tecnici per le navi che navigano sul Reno sono stabiliti dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).
(3) I requisiti tecnici di cui agli allegati della direttiva 2006/87/CE comprendono gran parte delle disposizioni previste dal regolamento di visita delle navi del Reno, nella versione approvata nel 2004 dalla CCNR. Le condizioni e i requisiti tecnici applicabili al rilascio di certificati per la navigazione interna ai sensi dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno sono aggiornati periodicamente e riflettono i più recenti sviluppi tecnologici.
(4) Data la diversità dei quadri giuridici e dei calendari per le procedure decisionali, è difficile mantenere l'equivalenza tra i certificati dell'Unione per la navigazione interna rilasciati a norma della direttiva 2006/87/CE e i certificati rilasciati a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. Ne consegue una mancanza di certezza del diritto che ha un impatto potenzialmente negativo sulla sicurezza della navigazione.
(5) Per conseguire l'armonizzazione a livello dell'Unione ed evitare distorsioni della concorrenza e livelli diversi di sicurezza, è opportuno applicare e aggiornare regolarmente gli stessi requisiti tecnici per tutte le vie navigabili interne dell'Unione.
(6) Poiché la CCNR ha acquisito competenze significative nello sviluppo e nell'aggiornamento dei requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, tali competenze dovrebbero essere pienamente utilizzate a beneficio delle vie navigabili interne dell'Unione. Un Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI), che opera sotto gli auspici della CCNR e aperto a esperti di tutti gli Stati membri, è responsabile per l'elaborazione di norme tecniche nel settore della navigazione interna alle quali l'Unione dovrebbe fare riferimento.
(7) I certificati dell'Unione per la navigazione interna, attestanti la piena conformità delle unità navali ai requisiti tecnici, dovrebbero essere validi in tutte le vie navigabili interne dell'Unione.
(8) È opportuno armonizzare maggiormente le condizioni per il rilascio da parte degli Stati membri di certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna per attività nelle vie navigabili delle zone 1 e 2 (estuari) e della zona 4.
(9) Per ragioni di sicurezza, è opportuno che le norme siano armonizzate a un livello elevato e in modo tale da non ridurre i livelli di sicurezza sulle vie navigabili interne dell'Unione. Tuttavia, è opportuno autorizzare gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, a stabilire disposizioni specifiche in materia di requisiti tecnici supplementari o ridotti per talune zone, a condizione che tali misure siano limitate alle materie specifiche di cui agli allegati III e IV.
(10) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di derogare alla presente direttiva in alcuni casi riguardanti le vie navigabili che non sono collegate alle vie navigabili interne di altri Stati membri o unità navali che operano esclusivamente su una rete navigabile nazionale, mantenendo al contempo un adeguato livello di sicurezza. Qualora tali deroghe riguardino tutte le unità navali i che navigano in uno Stato membro, sarebbe sproporzionato e inutile imporre a tale Stato membro di recepire tutti gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Gli Stati membri non possono rilasciare certificati dell'Unione per la navigazione interna a meno che non abbiano recepito i pertinenti obblighi derivanti dalla presente direttiva.
(11) Dovrebbero essere possibili deroghe alla presente direttiva e il riconoscimento delle equivalenze per unità navali specifiche, al fine di seguire approcci alternativi, promuovere l'innovazione o evitare costi irragionevoli, a condizione che, a seconda delle circostanze, sia garantito un livello di sicurezza equivalente o adeguato. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva con riguardo a tali deroghe e riconoscimenti di equivalenze. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di fare riferimento alle raccomandazioni del CESNI per quanto riguarda tali deroghe e riconoscimenti di equivalenze. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(12) Per ragioni di efficienza amministrativa, tecnica ed economica, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di designare autorità competenti responsabili al fine di garantire la conformità alla presente direttiva e la sua corretta applicazione conformemente alle prassi nazionali.
(13) È opportuno rilasciare un certificato dell'Unione per la navigazione interna alle unità navali che superino un'ispezione tecnica effettuata prima della loro messa in servizio. Tale ispezione tecnica dovrebbe essere atta a verificare la conformità dell'unità navale ai requisiti tecnici di cui alla presente direttiva. È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri siano abilitate a verificare in qualsiasi momento tale conformità e la presenza a bordo di un certificato per la navigazione interna in corso di validità.
(14) È opportuno, entro certi limiti temporali e a seconda della categoria di unità navali interessate, stabilire caso per caso il periodo di validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna.
(15) Al fine di mantenere un livello elevato di sicurezza nella navigazione interna, è necessario stabilire, entro certi limiti, disposizioni specifiche relative alla sostituzione, al rinnovo, alla proroga di validità e al rilascio dei certificati dell'Unione per la navigazione interna.
(16) Per assicurare che la presente direttiva sia attuata in modo efficiente, è opportuno inserire informazioni relative alle unità navali delle vie navigabili interne nella banca dati europea degli scafi (European Hull Data Base — EHDB) perché possano essere utilizzate dalle autorità competenti. L'EHDB dovrebbe in particolare mettere a disposizione un'opzione per verificare lo storico di eventuali richieste pendenti di certificati nonché informazioni su tutti i certificati in corso di validità già rilasciati per l'unità navale in questione. La Commissione dovrebbe tenere e adeguare l'EHDB affinché si adatti pienamente alle esigenze di applicazione della presente direttiva.
(17) È opportuno che le misure di cui alla direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) rimangano in vigore per le navi non contemplate dalla presente direttiva.
(18) Per migliorare la chiarezza della legislazione dell'Unione, l'ambito di applicazione della direttiva 2009/100/CE dovrebbe essere adeguato per tener conto della complementarità della presente direttiva e degli sviluppi in relazione agli accordi internazionali. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/100/CE.
(19) È opportuno applicare un regime transitorio per le unità navali in servizio non ancora munite di certificato dell'Unione per la navigazione interna quando sono sottoposte alla prima ispezione tecnica conformemente ai requisiti tecnici riveduti stabiliti dalla presente direttiva.
(20) Ai fini di una migliore regolamentazione e semplificazione, è opportuno che la presente direttiva faccia riferimento alle norme internazionali, senza costituire un loro doppione nel quadro giuridico dell'Unione.
(21) Il CESNI è stato istituito per facilitare l'armonizzazione delle norme tecniche applicate nel settore della navigazione interna in Europa. Per garantire un livello elevato di sicurezza ed efficienza nella navigazione interna, mantenere l'equivalenza dei certificati per la navigazione interna e tenere conto del progresso scientifico e tecnologico e di altri sviluppi del settore, è opportuno tenere aggiornato il riferimento alla norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (norma ES-TRIN), di cui alla presente direttiva. Pertanto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo all'aggiornamento del riferimento alla versione più recente della norma ES-TRIN e alla determinazione della sua data di applicazione.
(22) Ove debitamente giustificato da un'analisi adeguata e in assenza di pertinenti e aggiornate norme internazionali al fine di assicurare la sicurezza della navigazione, o nel caso in cui modifiche nel processo decisionale del CESNI
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