Council Directive 90/675/EEC of 10 December 1990 laying down the principles governing the organization of veterinary checks on products entering the Community from third countries

Coming into Force18 December 1990
End of Effective Date30 June 1999
Celex Number31990L0675
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1990/675/oj
Published date31 December 1990
Date10 December 1990
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 373, 31 December 1990
EUR-Lex - 31990L0675 - IT

Direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 373 del 31/12/1990 pag. 0001 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0059
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0059


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1990

che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

(90/675/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che i prodotti animali o di origine animale e quelli vegetali sottoposti a controlli nell'intento di evitare la propagazione di malattie contagiose per gli animali figurano nell'elenco dell'allegato II del trattato;

considerando che la definizione a livello comunitario dei principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi contribuisce a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la stabilizzazione dei mercati, armonizzando al tempo stesso le misure necessarie a garantire la protezione della salute delle persone e degli animali;

considerando che l'articolo 19 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3) e l'articolo 23 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti nella prospettiva della realizzazione del mercato

interno (4) prevedono tra l'altro che il Consiglio decida, anteriormente al 31 dicembre 1990, i principi generali applicabili al momento dei controlli delle importazioni che provengono dai paesi terzi dei prodotti oggetto delle direttive stesse;

considerando che è necessario che ogni partita di prodotti provenienti dai paesi terzi sia sottoposta a un controllo documentario e d'identità sin dall'introduzione nella Comunità;

considerando che è opportuno fissare principi validi per tutta la Comunità per quanto si riferisce all'organizzazione ed alle conseguenze dei controlli fisici che dovranno essere effettuati dalle autorità veterinarie competenti;

considerando che è necessario prevedere un regime di salvaguardia; che a questo proposito la Commissione deve poter agire, in particolare effettuando sopralluoghi e adottando le misure adeguate alla situazione;

considerando che un funzionamento armonioso del regime di controllo implica una procedura di riconoscimento ed un'ispezione dei posti d'ispezione frontalieri e scambi di funzionari competenti a effettuare i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi;

considerando che la definizione a livello comunitario di principi comuni è ancora più necessaria per il fatto che, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, i controlli frontalieri interni saranno soppressi;

considerando che appare necessario prevedere eventuali misure transitorie limitate nel tempo per facilitare il passaggio al nuovo regime di controllo istituito dalla presente direttiva;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione l'adozione di misure applicative della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri effettuano i controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

2. La presente direttiva non pregiudica il mantenimento in vigore delle condizioni veterinarie nazionali relative ai prodotti i cui scambi non sono oggetto di una regolamentazione comunitaria, né le condizioni risultanti dalle normative comunitarie o nazionali, se tali condizioni non sono state oggetto di armonizzazione a livello comunitario.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva si applicano, se necessario, le definizioni di cui all'articolo 2 delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE.

2. Inoltre si intende per:

a) prodotti: i prodotti animali o di origine animale, contemplati dalle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, nonché, alle condizioni previste all'articolo 18:

- i pesci freschi immediatamente sbarcati da un peschereccio,

- taluni prodotti vegetali,

- taluni sottoprodotti di origine animale non compresi nell'allegato II del trattato;

b) controllo documentario: la verifica dei certificati o dei documenti veterinari che accompagnano il prodotto;

c)

controllo d'identità: la verifica, mediante semplice ispezione visiva, della concordanza fra i documenti o certificati e i prodotti nonché della presenza dei timbri e marchi che devono figurare sui prodotti conformemente alla normativa comunitaria oppure, per i prodotti i cui scambi non sono oggetto di una normativa comunitaria, conformemente alla normativa nazionale appropriata ai vari casi previsti dalla presente direttiva;

d)

controllo materiale: il controllo del prodotto stesso, con la possibilità di prelevare campioni o effettuare esami di laboratorio;

e)

importatore: ogni persona fisica o giuridica che presenta i prodotti a scopo di importazione nella Comunità;

f)

partita: una quantità di prodotti della stessa natura, coperta da uno stesso certificato o documento veterinario, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo o parte di un paese terzo;

g)

posto d'ispezione frontaliero: qualsiasi posto d'ispezione che sia situato in prossimità della frontiera esterna del territorio definito all'allegato I o che sia designato e che sia riconosciuto conformemente all'articolo 9;

h)

autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare i controlli veterinari o zootecnici o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato competenza.

CAPITOLO I

ORGANIZZAZIONE E VERIFICA DEI CONTROLLI

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità doganale autorizzi l'immissione in consumo sul territorio definito nell'allegato I soltanto quando - fatte salve le disposizioni particolari da adottare conformemente all'articolo 17 - sia fornita la prova che:

ii) sotto forma del certificato previsto all'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino i controlli veterinari dei prodotti sono stati effettuati conformemente alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 8 con soddisfazione dell'autorità competente,

ii) le spese dei controlli veterinari sono state pagate ed eventualmente una cauzione è stata depositata per coprire le spese eventuali previste all'articolo 16, paragrafo 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono, se del caso, adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24.

Articolo 4

1. Ciascuna partita di prodotti provenienti dai paesi terzi è sottoposta a un controllo documentario e ad un controllo d'identità, qualunque sia la destinazione doganale dei prodotti stessi per verificare:

- la loro origine,

- la loro destinazione successiva, in particolare nel caso di prodotti i cui scambi non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria,

- che le menzioni che recano corrispondano alle garanzie richieste dalla normativa comunitaria o, se si tratta di prodotti i cui scambi non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria, alle garanzie richieste dalle norme nazionali previste nei diversi casi di cui alla presente direttiva.

2. I controlli documentari ed i controlli d'identità sono effettuati:

ii) sin dall'introduzione nel territorio nell'allegato I, in uno dei posti d'ispezione di frontiera o in qualsiasi altro punto

di passaggio di frontiera il cui elenco - nonché gli aggiornamenti regolari - deve essere notificato dagli Stati membri alla Commissione, che ne curerà la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

ii) dal personale veterinario del posto di ispezione di frontiera o - nel caso di passaggio attraverso un punto di passaggio di cui al punto i) - dall'autorità competente.

Allorché i prodotti sono sottoposti al controllo dei documenti ed al controllo di identità nel punto di passaggio, essi devono essere immediatamente inoltrati, sotto sorveglianza doganale, fino al posto d'ispezione frontaliero più vicino per esservi sottoposti ai controlli previsti all'articolo 8.

3. L'introduzione nel territorio definito nell'allegato I è vietata quando da tali controlli risulta che:

a) i prodotti provengono dal territorio o da una parte del territorio di un paese terzo che non soddisfa le condizioni seguenti:

ii) se si tratta di prodotti per i quali la normativa che disciplina l'importazione è armonizzata:

- sono iscritti in un elenco stabilito conformemente alla normativa comunitaria, in particolare alla direttiva 72/462/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/425/CEE,

- le importazioni non sono vietate a seguito di una decisione comunitaria;

ii)

in mancanza di norme armonizzate, in particolare di polizia sanitaria, non soddisfano i requisiti previsti dalla regolamentazione nazionale appropriata ai vari casi previsti dalla presente direttiva;

b)

il certificato o documento veterinario che accompagna i prodotti non è conforme ai requisiti stabiliti in applicazione della normativa comunitaria o, in mancanza di norme armonizzate, conformemente ai requisiti previsti dalla regolamentazione nazionale appropriata ai vari casi previsti dalla presente direttiva.

4. Gli Stati membri vigilano affinché gli importatori comunichino con anticipo al personale veterinario del posto d'ispezione frontaliero in cui i prodotti...

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