Council Regulation (EC) No 384/96 of 22 December 1995 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community

Coming into Force01 September 1995,06 March 1996
End of Effective Date10 January 2010
Celex Number31996R0384
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1996/384/oj
Published date06 March 1996
Date22 December 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 56, 6 March 1996
EUR-Lex - 31996R0384 - IT 31996R0384

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. L 056 del 06/03/1996 pag. 0001 - 0020


REGOLAMENTO (CE) N. 384/96 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visti i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli ed i regolamenti adottati in forza dell'articolo 235 del trattato e che si applicano alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le disposizioni di tali regolamenti che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di tutte le misure di protezione alle frontiere con le sole misure instituite da detti regolamenti,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

(1) considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio (3), sono state istituite norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità europea;

(2) considerando che dette norme comuni sono state istituite in conformità degli obblighi internazionali esistenti, in particolare quelli derivanti dall'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in appresso: il «GATT»), dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT (codice antidumping del 1979) e dall'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT (codice delle sovvenzioni e delle misure di compensazione);

(3) considerando che i negoziati commerciali multilaterali conclusi nel 1994 hanno condotto alla stipulazione di nuovi accordi sull'applicazione dell'articolo VI del GATT e che è quindi opportuno modificare le norme comunitarie alla luce delle nuove disposizioni; che è inoltre auspicabile, vista la diversità delle nuove norme per il dumping e per le sovvenzioni, avere due normative comunitarie distinte e che, di conseguenza, le nuove norme in materia di sovvenzioni e di dazi compensativi sono fissate da un regolamento distinto;

(4) considerando che, per l'applicazione di queste norme, è essenziale che, al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi derivanti dall'accordo GATT, la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei suoi principali interlocutori commerciali;

(5) considerando che il nuovo accordo sul dumping, ovvero l'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (in appresso: l'«accordo antidumping del 1994»), contiene nuove norme circostanziate per quanto riguarda, tra l'altro, il calcolo del dumping, la procedura relativa all'apertura e allo svolgimento successivo delle inchieste, compresi gli aspetti inerenti all'accertamento e all'esame dei fatti, l'istituzione di misure provvisorie e l'imposizione e la riscossione dei dazi antidumping, la durata e il riesame delle misure antidumping e la divulgazione delle informazioni relative alle inchieste antidumping; che, data la portata delle modifiche e ai fini dell'applicazione adeguata e trasparente delle nuove norme, è opportuno trasporre, per quanto possibile, i termini del nuovo accordo nella legislazione comunitaria;

(6) considerando che è opportuno fissare norme chiare e circostanziate sul calcolo del valore normale, precisando che in tutti i casi dovrebbe essere basato sulle vendite rappresentative effettuate nel corso di normali operazioni commerciali nel paese esportatore; che conviene definire le circostanze nelle quali si può considerare che le vendite sul mercato interno, essendo state effettuate in perdita, non possono essere prese in considerazione e che quindi è possibile fare ricorso alle restanti vendite oppure al valore normale costruito oppure alle vendite a paesi terzi; che è inoltre opportuno prendere disposizioni adeguate per la ripartizione dei costi, anche per la fase di avviamento e che occorre fissare gli orientamenti inerenti alla definizione di tale fase e ai relativi metodi di ripartizione dei costi; che è inoltre necessario, per il calcolo del valore normale, indicare il metodo da applicare per determinare gli importi delle spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto da inserire in tale valore;

(7) considerando che, per determinare il valore normale relativo ai paesi che non hanno un'economia di mercato, conviene dettare le regole per la scelta di un appropriato paese terzo ad economia di mercato da utilizzare a tale scopo e, qualora non sia possibile trovare un paese terzo adatto, stabilire che il valore normale può essere determinato su qualsiasi altra base equa;

(8) considerando che è opportuno definire il prezzo all'esportazione ed elencare gli adeguamenti che possono essere applicati nei casi in cui si ritiene necessario ricostruire il prezzo rispetto al primo prezzo sul mercato libero;

(9) considerando che, ai fini di un equo confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, è consigliabile elencare i fattori che possono incidere sui prezzi e sulla loro comparabilità, nonché fissare disposizioni specifiche riguardo ai tempi e alle modalità di applicazione degli adeguamenti, tenendo presente che occorre evitare di duplicare detti adeguamenti; che è inoltre necessario stabilire che il confronto può essere effettuato utilizzando la media dei prezzi, anche se i singoli prezzi all'esportazione possono essere confrontati con la media del valore normale qualora i primi varino secondo il cliente, la regione o il periodo di tempo;

(10) considerando che è consigliabile fissare orientamenti chiari e particolareggiati sui fattori che sono pertinenti per determinare se le importazioni oggetto di dumping abbiano causato un pregiudizio notevole oppure minaccino di provocare pregiudizio; che, per dimostrare che il volume e i prezzi delle importazioni in questione sono responsabili del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, occorre tener conto dell'incidenza di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato nella Comunità;

(11) considerando che è opportuno definire il termine «industria comunitaria» e stabilire che le parti collegate agli esportatori possono essere escluse da tale industria, definendo il termine «collegati»; che occorre inoltre precisare che le azioni antidumping possono essere attuate nell'interesse dei produttori di una regione della Comunità e fissare gli orientamenti relativi alla definizione di regione;

(12) considerando che è necessario stabilire chi abbia diritto a presentare una denuncia antidumping, precisando in quale misura la denuncia debba essere sostenuta dall'industria comunitaria e le informazioni in materia di dumping, pregiudizio e nesso di causalità che devono essere comunicate; che conviene inoltre specificare le procedure di rigetto delle denunce oppure di apertura dei procedimenti;

(13) considerando che è necessario stabilire le modalità secondo le quali si comunicano alle parti interessate le informazioni richieste dalle autorità, e sono ad esse accordate ampie possibilità di presentare tutti gli elementi di prova pertinenti e di difendere i loro interessi; che è inoltre opportuno fissare chiaramente le norme e le procedure da seguire durante l'inchiesta, precisando che le parti interessate devono manifestarsi, presentare le loro osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati possano essere presi in considerazione; che è inoltre opportuno fissare a quali condizioni le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti e presentare osservazioni in merito; che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare riguardo alla raccolta di informazioni;

(14) considerando che è necessario stabilire le condizioni alle quali possono essere istituiti i dazi provvisori, precisando che tali dazi devono essere istituiti non prima dei sessanta giorni dall'inizio del procedimento e non oltre nove mesi da detta data; che, per ragioni amministrative, occorre stabilire che in tutti i casi tali dazi possono essere istituiti dalla Commissione direttamente per un periodo di nove mesi oppure per due periodi successivi di sei e tre mesi;

(15) considerando che occorre specificare le procedure relative all'accettazione di impegni idonei tali ad eliminare il dumping e il pregiudizio invece dell'imposizione di dazi provvisori o definitivi; che è inoltre opportuno precisare le conseguenze della violazione o della revoca di impegni e stabilire che possono essere istituiti dazi provvisori in caso di sospetta inosservanza degli impegni oppure qualora sia necessaria un'inchiesta supplementare per completare le risultanze; che, ai fini dell'accettazione degli impegni, occorre considerare se gli impegni proposti e la loro esecuzione non inducano ad un comportamento lesivo della concorrenza;

(16) considerando che è necessario prevedere la chiusura dei procedimenti con o senza l'istituzione di misure definitive, normalmente entro dodici mesi e comunque non oltre quindici mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta; che le inchieste o i procedimenti devono essere chiusi quando il margine di dumping è irrilevante oppure il pregiudizio è trascurabile e che è opportuno definire questi termini; che, qualora debbano essere istituite misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell'inchiesta e precisare che le misure devono essere inferiori al margine di dumping qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di...

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