Council Directive 2004/114/EC of 13 december 2004 on the conditions of admission of third-country nationals for the purposes of studies, pupil exchange, unremunerated training or voluntary service

Coming into Force12 January 2005
End of Effective Date23 May 2018
Celex Number32004L0114
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2004/114/oj
Published date07 June 2006
Date13 December 2004
L_2004375IT.01001201.xml
23.12.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 375/12

DIRETTIVA 2004/114/CE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2004

relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 3, lettera a), e punto 4),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato prevede l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti dei cittadini di paesi terzi.
(2) Il trattato prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell'immigrazione relative alle condizioni d'ingresso e di soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno.
(3) Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha riconosciuto la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e a tal fine ha chiesto al Consiglio di adottare decisioni rapide sulla base di proposte della Commissione.
(4) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(5) Gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.
(6) Uno degli obiettivi dell'azione della Comunità nel settore dell'istruzione è promuovere l'immagine dell'Europa intera in quanto centro mondiale di eccellenza per gli studi e per la formazione professionale. Favorire la mobilità dei cittadini di paesi terzi verso la Comunità per motivi di studio è un elemento chiave di questa strategia. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno ne è parte integrante.
(7) Le migrazioni per i motivi previsti nella presente direttiva, che sono temporanee per definizione e non dipendono dalle condizioni del mercato del lavoro nello Stato ospitante, costituiscono una forma di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d’origine e per lo Stato ospitante, e contribuiscono a promuovere una maggiore comprensione fra culture.
(8) Il termine ammissione copre l'ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi ai fini previsti dalla presente direttiva.
(9) Le nuove norme comunitarie poggiano sulla definizione delle nozioni di studente, tirocinante, istituto di insegnamento, volontari già in uso nel diritto comunitario, specie nei vari programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità delle persone interessate (Socrate, Servizio volontario europeo, ecc.).
(10) La durata e altre condizioni inerenti ai corsi propedeutici per gli studenti a cui si applica la presente direttiva dovrebbero essere determinate dagli Stati membri in conformità delle legislazioni nazionali.
(11) I cittadini di paesi terzi che rientrano nella categoria dei tirocinanti non retribuiti o dei volontari e che sono considerati, in funzione della loro attività o del tipo di compensazione o retribuzione ricevuta, lavoratori ai sensi della legislazione nazionale, non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. L'ammissione di cittadini di paesi terzi che intendono compiere studi di specializzazione in medicina dovrebbe essere decisa dagli Stati membri.
(12) La prova dell'accettazione dello studente da parte di un istituto di insegnamento superiore potrebbe consistere, ad esempio, in una lettera o un certificato di iscrizione.
(13) Nella valutazione delle risorse sufficienti si può tener conto delle fellowships.
(14) L'ammissione ai fini previsti dalla presente direttiva può essere rifiutata per motivi debitamente giustificati. In particolare l'ammissione potrebbe essere rifiutata qualora lo Stato membro ritenga, basandosi su una valutazione fattuale, che il cittadino di paesi terzi interessato costituisca una potenziale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica. La nozione di ordine pubblico può abbracciare una condanna per aver commesso un reato grave. In tale contesto va rilevato che nel concetto di ordine pubblico e di sicurezza pubblica rientrano pure i casi in cui un cittadino di un paese terzo fa o ha fatto parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo, sostiene o ha sostenuto una siffatta organizzazione o nutre o ha nutrito aspirazioni estremistiche.
(15) In caso di dubbio sui motivi della domanda di ammissione, gli Stati membri possono esigere tutte le prove necessarie per valutarne la coerenza, in particolare in base agli studi prescelti dal richiedente, al fine di lottare contro gli abusi e l'uso improprio della procedura stabilita dalla presente direttiva.
(16) Si deve agevolare sia la mobilità degli studenti cittadini di paesi terzi che compiono gli studi in più Stati membri, sia l’ammissione dei cittadini di paesi terzi che partecipano a programmi comunitari diretti a favorire la mobilità, all'interno o in direzione della Comunità per gli scopi stabiliti nella presente direttiva.
(17) Per permettere il primo ingresso nel loro territorio gli Stati membri dovrebbero poter rilasciare a tempo debito un permesso di soggiorno o, se rilasciano permessi di soggiorno unicamente nel loro territorio, un visto.
(18) Per permettere agli studenti che sono cittadini di paesi terzi di coprire in parte il costo dei loro studi, dovrebbe essere consentito loro di accedere al mercato del lavoro alle condizioni fissate dalla presente direttiva. Il principio dell'accesso degli studenti al mercato del lavoro, alle condizioni di cui alla presente direttiva, dovrebbe costituire la regola generale; tuttavia, in circostanze eccezionali, gli Stati membri dovrebbero poter valutare la situazione del mercato nazionale del lavoro.
(19) La nozione di autorizzazione preliminare comprende anche la concessione di permessi di lavoro agli studenti che intendono esercitare un'attività economica.
(20) La presente direttiva lascia impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di lavoro a tempo parziale.
(21) È opportuno che le procedure di ammissione per motivi di studio, ovvero nell’ambito di programmi di scambio di alunni gestiti da organizzazioni riconosciute dagli Stati membri, possano essere accelerate.
(22) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano messe a disposizione del grande pubblico, in particolare su Internet, informazioni quanto più complete possibile e regolarmente aggiornate sugli istituti di cui alla presente direttiva, sui programmi di studio cui possono iscriversi i cittadini di paesi terzi, nonché sui requisiti e le procedure in materia di ingresso e soggiorno nel territorio a questi fini.
(23) La presente direttiva dovrebbe lasciare del tutto impregiudicata l'applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (4).
(24) Poiché lo scopo della presente direttiva, cioè determinare le condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi, per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni o effetti essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(25) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell'articolo 4 di detto protocollo, questi Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono vincolati da essa né sono tenuti ad applicarla.
(26) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa né è tenuta ad applicarla.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Oggetto della presente direttiva è definire:

a) le condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato;
b) le norme sulle procedure per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai suddetti fini.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

a) «cittadino di
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT