Commission Regulation (EU) No 709/2010 of 22 July 2010 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein

Coming into Force15 August 2010
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32010R0709
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2010/709/oj
Published date12 August 2010
Date22 July 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 212, 12 August 2010
L_2010212IT.01000101.xml
12.8.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 212/1

REGOLAMENTO (UE) N. 709/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito: «la convenzione»). Nella 15a sessione della conferenza delle parti della convenzione, svoltasi a Doha (Qatar) nel marzo 2010, sono state apportate alcune modifiche alle appendici della convenzione.
(2) La specie Anas oustaleti è stata eliminata dall’appendice I.
(3) Le specie Euphorbia misera, Orothamnus zeyheri e Protea odorata sono state eliminate dall’appendice II.
(4) La popolazione egiziana di Crocodylus niloticus è stata trasferita dall’appendice I all’appendice II con quota zero per gli esemplari selvatici.
(5) Le popolazioni del Messico e del Belize di Crocodylus niloticus sono state trasferite dall’appendice I all’appendice II con quota zero per gli esemplari selvatici.
(6) La specie Neurergus kaiseri è stata inserita nell’appendice I.
(7) Le specie Ctenosaura bakeri, C. oedirhina, C. melanosterna, C. palearis, Agalychnis spp., Dynastes satanas, Operculicarya hyphaenoides, O. pachypus, Zygosicyos pubescens, Z. tripartitus, Aniba rosaeodora (con annotazione), Adenia olaboensis, Cyphostemma elephantopus, C. montagnacii e Bulnesia sarmientoi (con annotazione) sono state inserite nell’appendice II.
(8) Nell’appendice II, l’elenco relativo alle specie Beccariophoenix madagascariensis e Neodypsis decaryi è stato ampliato per includervi le sementi del Madagascar.
(9) Le specie seguenti sono state eliminate dall’appendice III della convenzione su richiesta della Malaysia: Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Caloperdix oculeus, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Melanoperdix niger, Polyplectron inopinatum, Rhizothera dulitensis, Rhizothera longirostris e Rollulus rouloul; la specie Haliotis midae è stata eliminata dall’appendice III della convenzione su richiesta del Sud Africa.
(10) Sono state modificate le annotazioni relative agli elenchi delle appendici I e II della convenzione per la specie Canis lupus.
(11) Sono state modificate le annotazioni relative agli elenchi dell’appendice I della convenzione per la specie Orchidaceae spp.
(12) Sono state modificate le annotazioni relative agli elenchi dell’appendice I della convenzione per la specie Cactaceae spp. e per tutti i taxa vegetali con annotazione #1.
(13) Nessuno degli Stati membri ha formulato riserve in merito a tali modifiche.
(14) A seguito delle modifiche apportate alle appendici I, II e III della convenzione, è necessario modificare gli allegati A, B e C dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
(15) Le specie Physignathus cocincinus, Abronia graminea e Ctenosaura quinquecarinata, attualmente non comprese nell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97, sono importate nell’Unione in quantità tali da esigere un monitoraggio. Tali specie vanno pertanto incluse nell’allegato D dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
(16) In occasione della 15a conferenza delle parti della convenzione sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura delle specie animali.
(17) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97. Considerata l’entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l’allegato del suddetto regolamento nella sua totalità.
(18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Note sull’interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
a) secondo il nome delle specie; o
b) secondo l’insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L’abbreviazione “spp.” designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell’allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Consiglio (direttiva “Uccelli”) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva “Habitat”).
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
a) “ssp.” designa le sottospecie;
b) “var(s).” designa la/le varietà; e
c) “fa.” designa le forme.
6. I simboli “(I)”, “(II)” e “(III)” posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L’assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell’appendice III.
10. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l’ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
11. Se una specie è compresa nell’allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un’annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell’articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo “#”, seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell’allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:
#1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla propagate artificialmente.
#2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi e polline; e
b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
#3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici.
#4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di Beccariophoenix madagascariensis e Neodypsis decaryi esportati dal Madagascar;
b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente;
e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi Opuntia, sottogenere Opuntia, e Selenicereus (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente; e
f) prodotti finiti di Euphorbia antisyphilitica imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
#5 Serve a designare tronchi, legname
...

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