Council Directive 91/156/EEC of 18 March 1991 amending Directive 75/442/EEC on waste

Coming into Force25 March 1991
End of Effective Date16 May 2006
Celex Number31991L0156
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1991/156/oj
Published date26 March 1991
Date18 March 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 78, 26 March 1991
EUR-Lex - 31991L0156 - IT 31991L0156

Direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti

Gazzetta ufficiale n. L 078 del 26/03/1991 pag. 0032 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0066
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0066


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (91/156/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 75/442/CEE (4) ha istituito, a livello comunitario, una regolamentazione per lo smaltimento dei rifiuti; che, per tener conto delle esperienze acquisite nell'applicazione di tale direttiva da parte degli Stati membri, occorre modificare la stessa; che dette modifiche si basano su un livello elevato di protezione dell'ambiente;

considerando che nella risoluzione del 7 maggio 1990 sulla politica in materia di rifiuti (5) il Consiglio si è impegnato a modificare la direttiva 75/442/CEE;

considerando che, per rendere più efficace la gestione dei rifiuti nell'ambito della Comunità, sono necessarie una terminologia comune e una definizione dei rifiuti;

considerando che ai fini di un'elevata protezione dell'ambiente è necessario che gli Stati membri, oltre a provvedere in modo responsabile allo smaltimento e al ricupero dei rifiuti, adottino misure intese a limitare la formazione dei rifiuti promuovendo le tecnologie « pulite » e i prodotti riciclabili e riutilizzabili, tenuto conto delle attuali e potenziali possibilità del mercato per i rifiuti ricuperati;

considerando inoltre che una disparità tra le legislazioni degli Stati membri in materia di smaltimento e di ricupero dei rifiuti può incidere sulla qualità dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno;

considerando che è auspicabile promuovere il riciclo dei rifiuti e la loro riutilizzazione come materia prima; che potrebbe risultare necessario adottare apposite norme per i rifiuti riutilizzabili;

considerando che occorre che la Comunità stessa nel suo insieme sia in grado di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei suoi rifiuti e che è auspicabile che ciascuno Stato membro singolarmente tenda a questo obiettivo;

considerando che per realizzare tali obiettivi si dovrebbero delineare negli Stati membri programmi di gestione dei rifiuti;

considerando che occorre ridurre i movimenti dei rifiuti e che a tal fine gli Stati membri possono adottare le misure necessarie nel contesto dei loro piani di gestione;

considerando che, per assicurare un alto livello di protezione e un controllo efficace, occorre rilasciare le autorizzazioni e procedere ai controlli delle imprese che provvedono allo smaltimento e al ricupero dei rifiuti;

considerando che, a determinate condizioni e purché rispettino le esigenze di tutela dell'ambiente, taluni stabilimenti che trattano i propri rifiuti o recuperano rifiuti possono essere dispensati dall'autorizzazione richiesta; che tali stabilimenti dovrebbero essere soggetti ad iscrizione;

considerando che per assicurare il controllo continuo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento definitivo, occorre anche sottoporre ad autorizzazione o iscrizione e ad un adeguato controllo altre imprese che si occupano di rifiuti, come gli operatori intermedi addetti alla raccolta, al trasporto e alla mediazione;

considerando che è opportuno istituire un comitato incaricato di assistere la Commissione nell'applicazione della presente direttiva e nel suo adeguamento al progresso scientifico e tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1

La direttiva 75/442/CEE è modificata come segue:

1) Gli articoli da 1 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

« Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, preparerà, entro il 1o aprile 1993, un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Questo elenco sarà oggetto di un riesame periodico e, se necessario, sarà riveduto secondo la stessa procedura;

b) "produttore": la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

d) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;

e) "smaltimento": tutte le operazioni previste nell'allegato II A;

f) "ricupero": tutte le operazioni previste nell'allegato II B;

g) "raccolta": l'operazione...

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