Council Directive 85/384/EEC of 10 June 1985 on the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in architecture, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services

Coming into Force05 August 1985
End of Effective Date19 October 2007
Celex Number31985L0384
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1985/384/oj
Published date21 August 1985
Date10 June 1985
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 223, 21 August 1985
EUR-Lex - 31985L0384 - IT

Direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi

Gazzetta ufficiale n. L 223 del 21/08/1985 pag. 0015 - 0025
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 3 pag. 0009
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 3 pag. 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0099
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0099


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1985

concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi

(85/384/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57 e 66,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in applicazione del trattato, dopo la fine del periodo transitorio, è vietato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi; che il principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il rilascio di un'autorizzazione eventualmente richiesta per accedere alle attività del settore dell'architettura, nonché l'iscrizione o l'appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali;

considerando che appare tuttavia opportuno prevedere talune disposizioni intese ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi per le attività del settore dell'architettura;

considerando che, in applicazione del trattato, gli stati membri sono tenuti a non concedere alcun aiuto, tale da falsare le condizioni di stabilimento;

considerando che l'articolo 57, paragrafo 1, del trattato prevede che vengano adottate direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli;

considerando che la creazione architettonica, la qualità edilizia, il loro inserimento armonico nell'ambiente circostante e il rispetto del paesaggio e dell'assetto urbano nonché del patrimonio collettivo e privato rivestono un interesse pubblico; che, il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli deve basarsi pertanto su criteri qualitativi e quantitativi che assicurino nei titolari dei diplomi, certificati ed altri titoli riconosciuti la capacità di capire e tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle collettività in materia di organizzazione dello spazio, di concezione, di organizzazione e di realizzazione delle opere edilizie, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edilizio di protezione degli equilibri naturali;

considerando che i sistemi di formazione dei professionisti che esercitano nel settore dell'architettura sono attualmente molto diversificati; che è pertanto opportuno prevedere una convergenza delle formazioni che portano all'esercizio di tali attività con il titolo professionale di architetto;

considerando che in taluni stati membri la legge subordina l'accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio al possesso di un diploma di architettura; che in altri stati membri dove tale requisito non è richiesto, il diritto all'uso del titolo professionale di architetto è tuttavia disciplinato dalla legge; che infine in altri stati membri in cui non si verifica né il primo né il secondo caso si stanno predisponendo disposizioni legislative e regolamentari sull'accesso alle suddette attività e sul loro esercizio nell'ambito del titolo professionale di architetto; che quindi non sono state ancora definite le condizioni che negli stati membri consentono l'accesso e l'esercizio delle suddette attività; che un reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli presuppone che gli stessi permettano l'accesso e l'esercizio delle dette attività nello stato membro che li ha rilasciati; che pertanto il riconoscimento di determinati attestati in virtù della presente direttiva rimane in vigore solo in quei casi in cui i loro titolari, in virtù delle norme ancora da adottare nello stato membro del rilascio, avranno accesso alle attività designate con il titolo professionale di architetto;

considerando che l'accesso al titolo professionale di architetto è subordinato in alcuni stati membri al compimento, oltre al possesso del diploma, certificato o altro titolo, di un tirocinio professionale; che poiché tra gli stati membri non esiste ancora alcuna convergenza su questo piano, è opportuno, per far fronte a eventuali difficoltà, riconoscere, come condizione sufficiente, un'esperienza pratica adeguata, di uguale durata, acquisita in un altro stato membro;

considerando che il riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, alle « attività del settore dell'architettura esercitate abitualmente con il titolo professionale di architetto », giustificato dalla situazione esistente in alcuni stati membri, si propone unicamente di indicare il campo di applicazione della presente direttiva, senza pretendere di stabilire una definizione giuridica delle attività del settore dell'architettura;

considerando che nella maggior parte degli stati membri le attività pertinenti all'architettura sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone che hanno la denominazione di architetti, accompagnata o meno da altre denominazioni, senza però che tali persone detengano il monopolio nell'esercizio di tali attività, salvo disposizioni legislative contrarie; che le summenzionate attività, o talune di esse, possono altresì essere esercitate da altri professionisti e, in particolare, da ingegneri che abbiano ricevuto una formazione specifica nel settore delle costruzioni o dell'arte edilizia;

considerando che il reciproco riconoscimento dei titoli faciliterà l'accesso alle attività in questione, nonché l'esercizio delle stesse;

considerando che in taluni stati membri disposizioni legislative autorizzano, a titolo eccezionale e in deroga alle condizioni di formazione abitualmente richieste per l'accesso al titolo professionale legale di architetto, la concessione di tale titolo a determinate persone dell'arte, del resto assai poco numerose, l'opera delle quali abbia posto in evidenza un talento eccezionale nel settore dell'architettura; che è opportuno definire nella presente direttiva il caso di tali architetti, tanto più che di frequente essi godono di fama internazionale;

considerando che il riconoscimento di molti dei diplomi, certificati ed altri titoli esistenti menzionati agli articoli 10, 11 e 12 mira a consentire ai titolari di tali titoli di stabilirsi o di effettuare prestazioni di servizi in altri stati membri, con effetto immediato; che la subitanea introduzione di questa disposizione nel Granducato del Lussemburgo, tenuto conto dell'esiguità del territorio dello stesso, potrebbe provocare distorsioni di concorrenza e potrebbe disorganizzare l'esercizio della professione; che pare pertanto giustificato concedere a detto stato membro un ulteriore termine di adattamento;

considerando che per quanto concerne l'uso del titolo di formazione è opportuno autorizzarlo soltanto nelle lingue dello stato membro di origine o di provenienza, in quanto una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli non comporta necessarimanete un'equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi;

considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni nazionali, gli stati membri possono prescrivere che i beneficiari che soddisfino le condizioni di formazione da essa previste, presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato membro d'origine o di provenienza, il quale attesti che i titoli corrispondono a quelli previsti dalla presente direttiva;

considerando che, in caso di stabilimento, possono applicarsi, in quanto norme relative all'accesso ad un'attività, le disposizioni nazionali in materia d'onorabilità e di moralità; che, in tali circostanze, occorre anche distinguere i casi in cui gli interessati non abbiano esercitato attività nel settore dell'architettura e quelli in cui abbiano già esercitato tali attività in un altro stato membro;

considerando che in caso di prestazione di servizi, l'esigenza dell'iscrizione o dell'appartenenza ad associazioni od a organismi professionali, connessa al carattere stabile e permanente dell'attività esercitata nello stato membro ospite, costituirebbe incontestabilmente una remora per il prestatore, dato il carattere temporaneo della sua attività; che è quindi opportuno non richiedere tale iscrizione o appartenenza; che, in tal caso, è tuttavia necessario assicurare il controllo della disciplina professionale di competenza delle suddette associazioni o organismi professionali; che, a tal uopo, con riserva dell'applicazione dell'articolo 62 del trattato, è necessario prevedere la possibilità di imporre al beneficiario l'obbligo di notificare la prestazione di servizi all'autorità competente dello stato membro ospite;

considerando che, per quanto riguarda le attività salariate del settore dell'architettura, il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1), non contiene, per le professioni regolamentate, disposizioni specifiche in materia di moralità e di onorabilità, di disciplina professionale e di possesso di un titolo; che secondo gli stati membri le...

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