Council Directive 92/82/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise duties on mineral oils

Coming into Force11 November 1992,01 January 1993
End of Effective Date30 December 2003
Celex Number31992L0082
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/82/oj
Published date31 October 1992
Date19 October 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 316, 31 October 1992
EUR-Lex - 31992L0082 - IT

Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 31/10/1992 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0098
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0098


DIRETTIVA 92/82/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 92/12/CEE (4) stabilisce il regime generale dei prodotti soggetti ad accisa;

considerando che la direttiva 92/81/CEE (5) stabilisce disposizioni relative alla struttura delle accise applicabili agli oli minerali;

considerando che gli Stati membri devono applicare aliquote minime di accisa a detti prodotti a decorrere dal 1o gennaio 1993 ai fini della realizzazione entro tale data del mercato interno;

considerando che le aliquote di accisa sugli oli mienrali devono avere carattere specifico in relazione ad un determinato quantitativo dei prodotti imponibili;

considerando che è possibile consentire a taluni Stati membri di applicare aliquote ridotte a prodotti consumati in talune regioni particolari del loro territorio;

considerando che è necessario che le aliquote minime prescritte dalla presente direttiva siano riesaminate periodicamente in base ad una relazione della Commissione la quale tenga conto di tutti i fattori pertinenti;

considerando che occorre istituire un meccanismo che consenta di convertire in moneta nazionale gli importi specifici espressi in ecu,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 1993, gli Stati membri applicano aliquote di accisa sugli oli minerali uguali o superiori alle aliquote minime prescritte nella presente direttiva.

Articolo 2

1. La presente direttiva riguarda gli oli minerali seguenti:

- la benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 00 31 e 2710 00 35;

- la benzina senza piombo di cui al codice NC 2710 00 33;

- il gasolio di cui al codice NC 2710 00 69;

- l'olio pesante combustibile di cui al codice NC 2710 00 79;

- il...

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