Decision No 716/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 establishing a Community programme to support specific activities in the field of financial services, financial reporting and auditing

Coming into Force15 October 2009
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32009D0716
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2009/716/oj
Published date25 September 2009
Date16 September 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 253, 25 September 2009
L_2009253IT.01000801.xml
25.9.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 253/8

DECISIONE N. 716/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell’informativa finanziaria e della revisione contabile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Il settore dei servizi finanziari rappresenta un elemento chiave del mercato interno ed è di cruciale importanza per il corretto funzionamento dell’economia europea e per la competitività sui mercati mondiali. Un settore finanziario sano e dinamico richiede un quadro solido di regolamentazione e vigilanza, che sia in grado di soddisfare le esigenze della crescente integrazione dei mercati finanziari nella Comunità.
(2) La crisi dei mercati finanziari in atto dal 2007 ha posto al centro dell’agenda politica della Comunità le questioni della vigilanza sugli istituti finanziari, dell’informativa finanziaria e della revisione contabile, in relazione alle quali è necessario assicurare un quadro comune ben funzionante per il mercato interno.
(3) In un’economia globale è altresì necessaria la convergenza di principi tra ordinamenti giuridici e l’elaborazione di principi internazionali nel quadro di un processo trasparente e soggetto a responsabilità democratica. È pertanto importante che la Comunità contribuisca al processo di definizione dei principi internazionali per i mercati finanziari. Per garantire il rispetto degli interessi della Comunità e l’elevata qualità e la conformità dei principi internazionali alla legislazione comunitaria, è di fondamentale importanza che gli interessi della Comunità siano rappresentati in modo adeguato in tale processo di definizione dei principi internazionali.
(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali («regolamento IAS») (3), i principi internazionali dell’informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards — IFRS) dovrebbero essere incorporati nella legislazione comunitaria perché siano applicati dalle società i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato della Comunità, a condizione che gli IFRS rispondano ai criteri enunciati in detto regolamento. Gli IFRS rivestono pertanto un ruolo fondamentale nel funzionamento del mercato interno e la Comunità è quindi direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui gli IFRS sono elaborati e approvati produca standard coerenti con il quadro normativo del mercato interno.
(5) Gli IFRS sono emessi dall’International Accounting Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), due organismi dell’International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF). È dunque importante definire un idoneo assetto di finanziamento per la IASCF.
(6) Lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) è stato istituito nel 2001 da organizzazioni europee che rappresentano emittenti, investitori e professionisti contabili coinvolti nel processo di informativa finanziaria. A norma del regolamento IAS, l’EFRAG fornisce alla Commissione pareri sulla conformità con il diritto comunitario di un principio contabile emesso dallo IASB o di un’interpretazione emessa dall’IFRIC da omologare. Inoltre, l’EFRAG viene utilizzato sempre più come una piattaforma attraverso cui apportare contributi tecnici a monte relativamente ai progetti di principi contabili.
(7) In considerazione del ruolo chiave svolto dall’EFRAG a sostegno della legislazione e delle politiche relative al mercato interno come pure in rappresentanza degli interessi europei nel processo di definizione dei principi a livello internazionale, è necessario che la Comunità contribuisca al finanziamento dell’EFRAG.
(8) Nell’ambito della revisione legale dei conti è stato istituito nel 2005 dal gruppo di monitoraggio un organismo internazionale incaricato di monitorare la riforma della governance dell’International Federation of Accountants (IFAC), il Public Interest Oversight Board (PIOB). Il ruolo del PIOB consiste nella vigilanza sul processo di adozione dei principi internazionali di revisione contabile (International Standards on Auditing — ISA) e su altre attività di interesse pubblico svolte dall’IFAC. A norma dell’articolo 26 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (4), è possibile adottare ISA affinché siano applicati nella Comunità, a condizione in particolare che siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria.
(9) L’introduzione degli ISA nel diritto comunitario e il ruolo chiave del PIOB nell’assicurare che soddisfino i requisiti di cui alla direttiva 2006/43/CE significano che la Comunità è direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui tali principi sono elaborati e approvati produca principi coerenti con il quadro normativo del mercato interno. È dunque importante garantire un idoneo assetto di finanziamento per il PIOB.
(10) Di conseguenza, è opportuno istituire un programma comunitario (il «programma») che consenta di cofinanziare attività dell’EFRAG, dell’IASCF e del PIOB, i quali, a norma dell’articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), perseguono scopi di interesse generale europeo, definendo e omologando principi o vigilando sui processi di definizione dei principi nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile.
(11) È altresì opportuno garantire sovvenzioni alle tre strutture giuridiche di sostegno, che perseguono il solo scopo di offrire un sostegno amministrativo al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione (6), al comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con decisione 2009/78/CE della Commissione (7) e al comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito con decisione 2009/79/CE della Commissione (8) (collettivamente denominati «comitati delle autorità di vigilanza»), per l’esecuzione dei rispettivi mandati e progetti relativi, tra l’altro, alla formazione del personale delle autorità di vigilanza nazionali e alla gestione di progetti di tecnologia dell’informazione.
(12) La crisi finanziaria ha dimostrato l’urgente necessità di progressi in fatto di convergenza e cooperazione nel settore della vigilanza. È dunque opportuno che la Comunità contribuisca finanziariamente alle azioni specifiche che i comitati delle autorità di vigilanza dovranno condurre per conseguire tali progressi.
(13) L’attuazione e l’applicazione uniforme del diritto comunitario nel settore dei servizi finanziari con riguardo alla vigilanza è essenziale per abbattere gli ostacoli residui al regolare funzionamento del mercato interno. Alcuni dei mezzi più idonei ed efficaci per conseguire tale abbattimento sono che i comitati delle autorità di vigilanza curino e migliorino la formazione comune del personale delle autorità nazionali di vigilanza e sviluppino strumenti comuni nel campo della tecnologia dell’informazione.
(14) Gli organismi operanti nel settore della vigilanza, contabilità e revisione contabile dipendono fortemente dai finanziamenti e, malgrado il loro significativo ruolo all’interno della Comunità, nessuno dei proposti beneficiari del programma gode di alcun sostegno finanziario a carico del bilancio comunitario, il che può pregiudicare la loro capacità di adempiere le rispettive missioni, che sono determinanti per il funzionamento del mercato interno.
(15) Il cofinanziamento comunitario consentirebbe a tali beneficiari di beneficiare di un finanziamento trasparente, stabile, diversificato, solido e adeguato, e di essere in grado di adempiere la loro missione di interesse pubblico in modo indipendente ed efficace.
(16) Dovrebbero essere previsti fondi sufficienti mediante un contributo comunitario per il funzionamento dei comitati delle autorità di vigilanza e per la definizione di norme contabili e di audit internazionali, in particolare a favore della IASCF, dell’EFRAG e del PIOB.
(17) Il finanziamento comunitario dovrebbe, soprattutto nel caso specifico della IASCF, essere subordinato alla realizzazione concreta delle riforme richieste dalla Comunità in materia di governance.
(18) I comitati delle autorità di vigilanza dovrebbero includere nei progetti di programma di lavoro trasmessi annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, come richiesto nella risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 (9) e nelle conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2008, una sezione che precisi le attività finanziate in base al programma nel corso dell’anno in questione indicando in particolare l’ammontare del finanziamento e i risultati delle attività finanziate unitamente a una descrizione delle attività che i comitati delle autorità di vigilanza intendono sottoporre alla Commissione nel corso dell’anno successivo perché
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