Council Directive 77/96/EEC of 21 December 1976 on the examination for trichinae (trichinella spiralis) upon importation from third countries of fresh meat derived from domestic swine

Coming into Force27 December 1976
End of Effective Date31 December 2005
Celex Number31977L0096
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1977/96/oj
Published date31 January 1977
Date21 December 1976
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 26, 31 January 1977
EUR-Lex - 31977L0096 - IT

Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/1977 pag. 0067 - 0077
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0041
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0041
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0156
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0156


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

concernente la ricerca delle trichine all ' importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina

( 77/96/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 21 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , nella direttiva 72/462/CEE , il Consiglio ha previsto , all ' articolo 21 , l ' elaborazione di un metodo e delle modalità necessarie per rivelare la presenza di trichine nelle carni fresche di animali della specie suina ;

considerando che l ' applicazione della direttiva 72/462/CEE non potrà avere gli effetti previsti finchù esisteranno tra gli Stati membri disparità nelle garanzie richieste relativamente alla ricerca delle trichine all ' importazione di carni fresche provenienti dai paesi terzi ; che , per eliminare tali disparità , è necessario stabilire un regime comunitario in materia ;

considerando che , per tutelare la salute del consumatore , è necessario che le carni suine fresche siano sottoposte sistematicamente ad un esame svolto secondo metodi riconosciuti efficaci , in modo da permettere l ' eliminazione di quelle contenenti trichine ;

considerando che , se l ' esame ha luogo nel paese terzo esportatore , deve essere effettuato in macelli rispondenti a determinati requisiti e comprendenti in particolare un laboratorio d ' esame dotato di materiale idoneo ;

considerando che , per poter distinguere le carni esaminate dalle altre , è necessario disporre che sulle carni esaminate con esito negativo venga apposto un bollo speciale ;

considerando che occorre istituire una procedura che instauri una stretta ed efficace cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per valutare l ' opportunità di ammettere stabilimenti situati nei paesi terzi all ' esecuzione dell ' esame o al lavoro sulle carni esaminate e per adeguare all ' evoluzione tecnica e all ' esperienza acquisita le disposizioni tecniche riguardanti in particolare i metodi d ' esame , i requisiti dei laboratori d ' esame e le modalità di bollature delle carni esaminate ;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad ammettere le carni fresche non sottoposte ad esame per accertare la presenza di trichine nel paese terzo speditore a condizione che tali carni siano sottoposte ad un trattamento mediante freddo che garantisca l ' eliminazione delle trichin eventualmente presenti nel paese terzo speditore o nello Stato membro destinatario ; che tale trattamento deve tuttavia essere eseguito secondo le modalità ben definite e i stabilimenti che soddisfino a determinati requisiti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva riprende le definizioni previste nella direttiva 72/462/CEE .

Si intende inoltre per :

a ) carni fresche : le carni fresche di animali domestici della specie suina ;

b ) esame : l ' esame per accertare la presenza di trichine nelle carni fresche .

Articolo 2

1 . Per essere ammesse al traffico intracomunitario , le carni fresche provenienti da paesi terzi contenenti muscoli scheletrici ( muscoli striati ) devono essere sottoposte ad un esame effettuato sotto il controllo e la responsabilità di un veterinario ufficiale .

2 . L ' esame deve essere effettuato secondo uno dei metodi indicati nell ' allegato I sull ' animale intero o , in mancanza , su ogni mezzena , quarto o pezzo destinato ad essere importato nella Comunità .

3 . L ' esame deve essere effettuato in un macello riconosciuto nel paese speditore , conformemente all ' articolo 4 della direttiva 72/462/CEE , ed autorizzato ad eseguire tale esame conformemente all ' articolo 4 della presente direttiva .

4 . L ' esame deve essere effettuato prima dell ' apposizione del bollo sanitario di cui all ' allegato B , capitolo X , della direttiva 72/462/CEE .

5 . Qualora l ' esame non possa essere effettuato nel paese speditore , lo Stato membro destinatario può autorizzare l ' importazione di carni fresche a condizione che l ' esame venga effettuato sul suo territorio al momento del controllo sanitario di cui all ' articolo 24 , paragrafo 2 , della direttiva 72/462/CEE , in un posto di controllo ai sensi dell ' articolo 27 , paragrafo 1 , lettera b ) , di detta direttiva .

6 . a ) Se il risultato dell ' esame è negativo le carni fresche devono essere bollate immediatamente dopo il termine dell ' esame , conformemente all ' allegato III .

b ) Per la bollatura ad inchiostro deve essere utilizzate un colorante ai sensi dell ' articolo 17 , paragrafo 3 , della direttiva 72/462/CEE .

Articolo 3

1 . In deroga all ' articolo 2 , lo Stato membro destinatario può autorizzare che le carni fresche provenienti da alcuni paese terzi o parti di essi non siano assoggettate ad un esame a condizione che siano sottoposte ad un trattamento mediante freddo effettuato in conformità dell ' allegato IV .

2 . Tale trattamento è effettuato in uno stabilimento situato nel territori del paese terzo speditore di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 .

L ' esecuzione del trattamento mediante freddo nel paese terzo speditore deve risultare da un ' attestazione da parte del veterinario ufficiale nei certificati di salubrità che accompagnano le carni fresche , citati all ' articolo 22 , paragrafo 3 , della direttiva 72/462/CEE .

3 . Qualora tale trattamento non sia effettuato nel paese terzo esso deve esserlo in un posto di controllo di cui all ' articolo 2 , paragrafo 5 .

L ' esecuzione del trattamento mediante freddo nello Stato membro deve risultare da un ' attestazione del veterinario ufficiale nei certificati di controllo che accompagnano le carni fresche citati all ' articolo 25 della direttiva 72/462/CEE .

Articolo 4

1 . L ' autorizzazione di un macello ad eseguire l ' esame e quella di un laboratorio di sezionamento a sezionare o a disossare carni fresche che hanno subito detto esame o di uno stabilimento ad eseguire trattamenti mediante freddo di cui all ' articolo 3 sono deciso secondo la procedura prevista all ' articolo 9 . Oltre ai requisiti previsti all ' articolo 4 della direttiva 72/462/CEE , si tiene conto delle garanzie che sono offerte ai fini del rispetto delle disposizioni della presente direttiva e , per quanto concerne i macelli :

a ) dell ' esistenza dei locali e dell ' apparecchiatura necessaria per l ' esecuzione dell ' esame ;

b ) della qualificazione del personale incaricato dell ' esecuzione dell ' esame .

I macelli e i laboratori di sezionamento sono autorizzati soltanto se le autorità competenti del paese terzo hanno ufficialmente riconosciuto che tale macello o laboratorio di sezionamento è in grado di soddisfare alle disposizioni dell ' articolo 5 e a quelle dell ' allegato III . Inoltre , per quanto riguarda un macello , esso deve disporre di un laboratorio conforme ai requisiti di cui al capitolo I dell ' allegato II e in grado di soddisfare alle disposizioni dell ' allegato I e a quelle degli altri capitolo dell ' allegato II .

L ' autorizzazione di uno stabilimento ad eseguire il trattamento mediante freddo può...

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