Commission Regulation (EU) No 750/2013 of 29 July 2013 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein

Coming into Force10 August 2013
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013R0750
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/750/oj
Published date07 August 2013
Date29 July 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 212, 7 August 2013
L_2013212IT.01000101.xml
7.8.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 212/1

REGOLAMENTO (UE) N. 750/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (di seguito: «la Convenzione»).
(2) Nella 16a sessione della Conferenza delle parti della Convenzione, svoltasi a Bangkok (Thailandia) nel marzo 2013, sono state apportate alcune modifiche alle appendici della Convenzione.
(3) La famiglia Platysternidae spp. è stata inserita nell’appendice I della Convenzione (Platysternon megacephalum, la sola specie della famiglia, figurava precedentemente nell’appendice II).
(4) Le specie seguenti sono state eliminate dall’appendice I della Convenzione: Thylacinus cynocephalus, Onychogalea lunata, Caloprymnus campestris, Chaeropus ecaudatus, Macrotis leucura, Lophura imperialis e Campephilus imperialis.
(5) Le specie seguenti sono state trasferite dall’appendice II all’appendice I della Convenzione: Trichechus senegalensis, Geochelone platynota, Chitra chitra, Chitra vandijki e Pristis microdon.
(6) I taxa seguenti sono stati trasferiti dall’appendice I all’appendice II della Convenzione: Vicugna vicugna (popolazione dell’Ecuador; con annotazione) e Tympanuchus cupido attwateri.
(7) Le specie seguenti sono state incluse nell’appendice II della Convenzione: Naultinus spp. (precedentemente inclusa nell’appendice III), Trimeresurus mangshanensis, Clemmys guttata, Emydoidea blandingii, Malaclemys terrapin, Cyclemys spp., Geoemyda japonica, Geoemyda spengleri (precedentemente inclusa nell’appendice III), Hardella thurjii, Mauremys japonica, Mauremys nigricans (precedentemente inclusa nell’appendice III), Melanochelys trijuga, Morenia petersi, Sacalia bealei (precedentemente inclusa nell’appendice III), Sacalia quadriocellata (precedentemente inclusa nell’appendice III), Vijayachelys silvatica, Dogania subplana, Nilssonia formosa, Nilssonia leithii, Palea steindachneri (precedentemente inclusa nell’appendice III), Pelodiscus axenaria (precedentemente inclusa nell’appendice III), Pelodiscus maackii (precedentemente inclusa nell’appendice III), Pelodiscus parviformis (precedentemente inclusa nell’appendice III), Rafetus swinhoei (precedentemente inclusa nell’appendice III), Epipedobates machalilla, Carcharhinus longimanus (con annotazione), Sphyrna lewini (con annotazione; precedentemente inclusa nell’appendice III), Sphyrna mokarran (con annotazione), Sphyrna zygaena (con annotazione), Lamna nasus (con annotazione; precedentemente inclusa nell’appendice III), Manta spp. (con annotazione), Yucca queretaroensis, Operculicarya decaryi, Diospyros spp. (con annotazione; popolazioni del Madagascar; la maggior parte di queste specie era precedentemente inclusa nell’appendice III), Dalbergia cochinchinensis (con annotazione), Dalbergia granadillo (con annotazione), Dalbergia retusa (con annotazione; le popolazioni del Guatemala e di Panama erano precedentemente incluse nell’appendice III), Dalbergia stevensonii (con annotazione; le popolazioni del Guatemala erano precedentemente incluse nell’appendice III), Dalbergia spp. (con annotazione; popolazioni del Madagascar), Senna meridionalis, Adenia firingalavensis, Adenia subsessilifolia, Uncarina grandidieri, Uncarina stellulifera, Osyris lanceolata (con annotazione; popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Ruanda, Uganda e Repubblica unita della Tanzania) e Cyphostemma laza.
(8) Le specie seguenti sono state eliminate dall’appendice II della Convenzione: Pteropus brunneus, Caracara lutosa, Sceloglaux albifacies, Rheobatrachus silus, Rheobatrachus vitellinus, Tillandsia kautskyi, Tillandsia sprengeliana, Tillandsia sucrei, Dudleya stolonifera e Dudleya traskiae.
(9) I taxa Rupicapra pyrenaica ornata e Papilio hospiton sono stati trasferiti dall’appendice I all’appendice II della Convenzione. Questi taxa sono inclusi nell’allegato II (specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e nell’allegato IV (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2). È quindi opportuno che entrambi continuino a figurare nell’allegato A del presente regolamento.
(10) Le seguenti specie elencate nell’appendice II della Convenzione sono soggette a una quota annua di esportazione pari a zero fissata per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali: Batagur borneoensis, Batagur trivittata, Cuora aurocapitata, Cuora flavomarginata, Cuora galbinifrons, Cuora mccordi, Cuora mouhotii, Cuora pani, Cuora trifasciata, Cuora yunnanensis, Cuora zhoui, Heosemys annandalii, Heosemys depressa, Mauremys annamensis e Orlitia borneensis. Chelodina mccordi continua a figurare nell’appendice II con un’annotazione relativa a una quota di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico.
(11) È stata modificata l’annotazione #3 relativa agli elenchi dell’appendice II della Convenzione per le specie Panax ginseng e Panax quinquefolius.
(12) È stata modificata l’annotazione #9 relativa all’elenco dell’appendice II della Convenzione per la specie Hoodia spp.
(13) È stata modificata l’annotazione #12 relativa all’elenco dell’appendice II della Convenzione per la specie Aniba rosaeodora.
(14) L’annotazione relativa agli elenchi dell’appendice II della Convenzione per le specie Aquilaria spp. e Gyrinops spp. è stata sostituita da una nuova annotazione #14.
(15) Nessuno degli Stati membri ha formulato riserve in merito a tali modifiche.
(16) Nella 16a sessione della Conferenza delle parti della Convenzione sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura delle specie animali.
(17) Successivamente alla 16a sessione della Conferenza delle parti della Convenzione è stata inclusa nell’appendice III della Convenzione la seguente specie: Hynobius amjiensis.
(18) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 sono applicabili esclusivamente agli esemplari vivi di specie esotiche invasive; questo deve essere chiarito nelle annotazioni relative a tali specie.
(19) Al fine di recepire nel diritto dell’Unione le modifiche apportate alle appendici I, II e III della Convenzione è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
(20) Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 338/97. Considerata l’entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l’allegato del suddetto regolamento nella sua totalità.
(21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo riportato nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(2) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Note sull’interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
a) secondo il nome delle specie; o
b) secondo l’insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L’abbreviazione “spp.” designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell’allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Consiglio (1) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2).
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
a) “ssp.” designa le sottospecie;
b) “var(s).” designa la/le varietà; e
c) “fa” designa le forme.
6. I simboli “(I)”, “(II)” e “(III)” posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note 7, 8 e 9. L’assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il
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