Commission Directive 95/43/EC of 20 July 1995 to Council Directive 92/51/EEC on a second general system for the recognition of professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC

Coming into Force23 August 1995
End of Effective Date19 October 2007
Celex Number31995L0043
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1995/43/oj
Published date03 August 1995
Date20 July 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 184, 3 August 1995
EUR-Lex - 31995L0043 - IT 31995L0043

Direttiva 95/43/CE della Commissione, del 20 luglio 1995, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 03/08/1995 pag. 0021 - 0033


DIRETTIVA 95/43/CE DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 1995 che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio (1), modificata dalla direttiva 94/38/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 15,

considerando che nell'esaminare una domanda motivata di inserimento di un ciclo di formazione nell'elenco figurante nell'allegato C o nell'allegato D la Commissione verifica in particolare, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 92/51/CEE, se il diploma che sancisce il ciclo di formazione in questione conferisce al titolare un livello di formazione professionale elevato, equiparabile a quello conferito dal ciclo di studi postsecondari di cui all'articolo 1, lettera a), primo comma, secondo trattino, lettera i) della presente direttiva e un analogo livello di responsabilità e di funzioni;

considerando che i Paesi Bassi hanno presentato una domanda motivata di modifica degli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE e che l'Austria ha presentato una domanda motivata di modifica dell'allegato D;

considerando in particolare che i cicli di formazione dei Paesi Bassi da inserire nell'elenco figurante all'allegato C della direttiva 92/51/CEE sono paragonabili per struttura e durata, nonché per il livello di responsabilità e le funzioni cui danno accesso, a quelli già contenuti nell'allegato;

considerando che, conformemente all'articolo 2 della direttiva 92/51/CEE, le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle attività contemplate nelle direttive enumerate nell'allegato A, comprese le direttive di cui all'allegato B applicabili all'esercizio, a titolo subordianto, di alcune di tali attività, anche qualora un cittadino di uno Stato membro abbia completato uno dei « corsi di formazione professionale con struttura particolare » di cui all'allegato D;

considerando in particolare che i cicli di formazione dei Paesi Bassi e dell'Austria da inserire nell'elenco figurante all'allegato D della direttiva 92/51/CEE sono paragonabili per struttura e durata a taluni cicli di formazione figuranti all'allegato C e ad altri cicli già contenuti nell'allegato D che prevedono invariabilmente una durata totale pari o superiore a 13 anni;

considerando che conformemente all'articolo 17, secondo comma della direttiva 92/51/CEE e per rafforzare l'efficacia del sistema generale è opportuno che gli Stati membri i cui cicli di formazione figurano all'allegato D comunichino un elenco dei diplomi interessati alla Commissione e agli altri Stati membri;

considerando che per agevolarne la lettera è consigliabile fornire in allegato una versione codificata degli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15 della direttiva 92/51/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE sono modificati come illustrato nell'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli elenchi modificati dei cicli di formazione professionale di cui agli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE figurano all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno a decorrere dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1995.

Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione

ALLEGATO I

A. L'Allegato C è modificato come segue:

1. a) Al paragrafo « 1. Settore paramedico e sociopedagogico », dopo la voce « in Lussemburgo », ultimo trattino « educatore (educatrice) (éducateur/trice) », aggiungere la seguente voce:

« nei Paesi Bassi:

- assistente veterinario ("dierenartassistent"). »

b) Al paragrafo « 1. Settore paramedico e sociopedagogico », alla voce « qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui: », dopo l'ultimo trattino aggiungere il seguente nuovo trattino:

« - o, nel caso dell'assistente veterinario ("dierenartassistent") nei Paesi Bassi, tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime"MBO") o, in alternativa, tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio ("LLW"), che si concludono in entrambi i casi con un esame. »

2. a) Al paragrafo « 3. Settore marittimo a) Navigazione marittima », sotto la voce « nei Paesi Bassi » aggiungere il seguente nuovo trattino:

« - ufficiale VTS ("VTS-functionaris"). »

b) Al paragrafo « 3. Settore marittimo a) Navigazione marittima », alla voce « qualifiche ottenute dopo corsi di formazione: » il trattino « nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di pratica professionale di dodici mesi » è sostituito dal seguente trattino:

« - nei Paesi Bassi - per i piloti di piccole navi da trasporto (con complemento) ["stuurman kleine handelsvaart" (met aanvulling)] e per i motoristi diplomati per la navigazione costiera ("diploma motordrijver"), della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di pratica professionale di dodici mesi,

- per gli ufficiali VTS ("VTS-functionaris"), della durata complessiva di almeno quindici anni, di cui almeno tre di formazione professionale superiore ("HBO") o di formazione professionale intermedia ("MBO"), seguiti da corsi di specializzazione nazionali o regionali, comprendenti ciascuno almeno dodici settimane di formazione teorica e che si concludono ciascuno con un esame. »

3. a) Al paragrafo « 4. Settore tecnico », alla voce « nei Paesi Bassi » aggiungere il seguente trattino:

« - odontotecnico ("tandprotheticus"). »

b) Al paragrafo « 4. Settore tecnico », alla voce « nei Paesi Bassi » il capoverso successivo all'attuale trattino « - ufficiale giudiziario » è sostituito dal seguente testo:

« che sono cicli di studi e di formazione professionale:

- nel caso dell'ufficiale giudiziario ("gerechtsdeurwaarder"), della durata complessiva di diciannove anni, di cui otto anni di scolarità obbligatoria più otto anni di studi secondari comprendenti quattro anni d'istruzione tecnica sancita da un esame di Stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica concentrata sull'esercizio della professione,

- nel caso dell'odontotecnico ("tandprotheticus"), della durata complessiva di almeno quindi anni di formazione a tempo pieno e tre anni di formazione a tempo parziale, di cui otto anni d'istruzione primaria, quattro anni d'istruzione secondaria generale, seguita da tre anni di formazione professionale comprendente corsi teorici e pratici di tecnica dentaria, completata da tre anni di formazione a tempo parziale concentrata sull'esercizio della professionale, concludentesi con un esame. »

B. All'allegato D sono aggiunte le seguenti voci:

a) « Nei Paesi Bassi:

Le seguenti formazioni regolamentate:

- I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni d'istruzione secondaria generale inferiore ("MAVO") o di istruzione professionale preparatoria ("VBO") o d'istruzione...

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