Council Regulation (ECC) No 1249/92 of 30 April 1992 amending Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self- employed persons and to members of their families moving within the Community and Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71

Coming into Force01 June 1992,29 July 1991,01 July 1982
End of Effective Date01 February 1997
Celex Number31992R1249
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1992/1249/oj
Published date19 May 1992
Date30 April 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 136, 19 May 1992
EUR-Lex - 31992R1249 - IT 31992R1249

REGOLAMENTO (CEE) N. 1249/92 DEL CONSIGLIO del 30 aprile 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi, ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 -

Gazzetta ufficiale n. L 136 del 19/05/1992 pag. 0028 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 5 pag. 0151
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 5 pag. 0151


REGOLAMENTO (CEE) N. 1249/92 DEL CONSIGLIO del 30 aprile 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi, ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione, elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti(1) ,

visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che occorre apportare alcune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71(4) e (CEE) n. 574/72(5) ; che alcune di queste modifiche sono legate ai cambiamenti che gli Stati membri hanno introdotto nella loro legislazione in materia di sicurezza sociale, mentre altre hanno carattere tecnico e sono destinate a perfezionare detti regolamenti grazie all'esperienza acquisita con la loro applicazione;

considerando che le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti sono applicabili a decorrere dal giorno dell'unificazione tedesca, 3 ottobre 1990, all'intero territorio tedesco e quindi anche al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che occorre pertanto adeguare la formulazione degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 1408/71, prevedendo in particolare un termine per l'introduzione, da parte delle persone interessate, delle domande di revisione dei loro diritti a una pensione o a una rendita;

considerando che occorre adattare l'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71 in modo che esso sia applicabile ai lavoratori subordinati disoccupati che percepivano nel mese di novembre del 1989 indennità di disoccupazione a norma della legislazione francese;

considerando che occorre completare l'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 con due punti che riguardano rispettivamente la Spagna e la Francia;

considerando che si è avvertita la necessità di sopprimere la menzione nell'allegato III, parte B, rubrica «2. Belgio - Germania» del regolamento (CEE) n. 1408/71, di disposizioni della convenzione generale del 7 dicembre 1957 tra il Belgio e la Germania onde evitare di svantaggiare i cittadini di Stati membri diversi dalla Germania e dal Belgio;

considerando che occorre apportare alcune modifiche alla rubrica «B. Danimarca» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 in modo da tener conto delle modifiche introdotte nella legislazione danese in materia di indennità giornaliere in caso di malattia o di maternità;

considerando che è opportuno sopprimere il punto 1, lettera a) della rubrica «C. Germania» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, ormai privo di incidenza pratica;

considerando che, in seguito ad una modifica della legislazione tedesca in materia di assicurazione malattia, occorre sopprimere il punto 3 della rubrica «C. Germania» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che è opportuno sopprimere il punto 8 della rubrica «C. Germania» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, ormai privo d'interesse pratico;

considerando che è emersa la necessità, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 giugno 1988, causa 20/85 (Roviello)(6) , di sopprimere il punto 15 della rubrica «C. Germania» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, punto che la Corte di giustizia ha dichiarato invalido;

considerando che occorre modificare la rubrica «F. Grecia» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di risolvere alcune difficoltà pratiche derivanti da determinate peculiarità del regime OGA;

considerando che, avendo il regolamento (CEE) n. 3427/89(7) soppresso la menzione «assegni familiari» negli articoli 73 e 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71, questa va parimenti soppressa nell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 574/72, nella misura in cui vi si fa riferimento agli articoli 73 e 74 summenzionati; che il regolamento (CEE) n. 3427/89 ha limitato la sospensione di cui trattasi nell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella misura in cui vi si fa riferimento agli articoli 73 e 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che è auspicabile adattare la formulazione dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 574/72 al fine di prevedere, ad integrazione della regolamentazione attuale, una procedura semplificata che autorizzi, a determinate condizioni, un rimborso delle spese sanitarie secondo le tariffe applicate dall'istituzione competente;

considerando che è necessario prevedere un tasso per la conversione delle somme che servono al calcolo dell'indennità dei lavoratori frontalieri disoccupati, ai termini dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell'articolo 68 del regolamento (CEE) n. 1408/71; che è opportuno prevedere un tasso anche per la conversione delle somme che servono al calcolo delle spese da rimborsare a norma dell'articolo 34, nuovi paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 547/72;

considerando che occorre adattare il testo dell'articolo 118, paragrafo 2 e dell'articolo 119, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72, a seguito dell'unificazione tedesca del 3 ottobre 1990;

considerando che, poiché l'articolo 2, punto 11 del regolamento (CEE) n. 3427/89 ha soppresso l'articolo 120 del regolamento (CEE) n. 574/72, occorre adattare il testo dell'articolo 107, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 574/72 che rinvia alla norma soppressa;

considerando che occorre adattare la rubrica «E. Francia» dell'allegato 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 a motivo delle modifiche introdotte nel regime francese di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi delle professioni non agricole;

considerando che occorre inserire nella rubbrica «13. Danimarca - Spagna» dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 un riferimento all'accordo del 1o luglio 1990 tra la Danimarca e la Spagna;

considerando che occorre apportare alcune modifiche alla rubrica «21. Danimarca - Regno Unito» dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 onde tener conto di modifiche introdotte, in seguito a uno scambio di lettere, nell'accordo tra la Danimarca e il Regno Unito concernente il rimborso delle spese indennizzate in applicazione dell'articolo 69 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando...

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