2000/8/EC: Commission Decision of 20 December 1999 extending the prohibition on the use of the comprehensive guarantee for certain Community transit operations introduced by Decision 96/743/EC (notified under document number C(1999) 3988) (Text with EEA relevance)

Coming into Force22 December 1999,01 January 2000
End of Effective Date31 December 2000
Celex Number32000D0008
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2000/8(1)/oj
Published date07 January 2000
Date20 December 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 4, 07 January 2000
EUR-Lex - 32000D0008 - IT 32000D0008

2000/8/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1999, che proroga il divieto di ricorso alla garanzia globale per talune operazioni di transito comunitario, stabilito con la decisione 96/743/CE [notificata con il numero C(1999) 3988] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 004 del 07/01/2000 pag. 0016 - 0017


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1999

che proroga il divieto di ricorso alla garanzia globale per talune operazioni di transito comunitario, stabilito con la decisione 96/743/CE

[notificata con il numero C(1999) 3988]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/8/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 249,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999(4), in particolare l'articolo 362,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 362, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, il ricorso alla garanzia globale può essere vietato temporaneamente nei confronti di merci che presentano un rischio maggiore di frodi, a richiesta di uno o più Stati membri.

(2) La Commissione deve stabilire, almeno una volta all'anno, se sia opportuno mantenere le misure adottate in virtù dell'articolo 362, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(3) Con la decisione 96/743/CE della Commissione, del 9 dicembre 1996, relativa all'adozione di misure specifiche miranti a vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale per talune operazioni di transito comunitario esterno(5), modificata dalla decisione 97/583/CE(6) e prorogata dalla decisione 98/697/CE(7), la Commissione ha deciso di vietare il ricorso alla garanzia globale per le operazioni di transito comunitario esterno relative alle sigarette della sottovoce 2402.20 del sistema armonizzato e a talune merci il cui elenco figura in allegato a detta decisione, a motivo del rischio di frode maggiore connesso a queste operazioni.

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