Commission Regulation (EC) No 2245/1999 of 22 October 1999 amending Regulation (EC) No 1663/95 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 729/70 regarding the procedure for the clearance of the accounts of the EAGGF Guarantee Section

Coming into Force30 October 1999
End of Effective Date15 October 2006
Celex Number31999R2245
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1999/2245/oj
Published date23 October 1999
Date22 October 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 273, 23 October 1999
EUR-Lex - 31999R2245 - IT 31999R2245

Regolamento (CE) n. 2245/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 1663/95 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia"

Gazzetta ufficiale n. L 273 del 23/10/1999 pag. 0005 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 2245/1999 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 1663/95 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia"

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno apportare alcuni cambiamenti e chiarimenti al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 896/97(4), in particolare sui criteri di riconoscimento per quanto riguarda l'esecuzione dei pagamenti e le istruzioni relative alla necessità di evitare conflitti d'interesse nelle funzioni dei responsabili degli organismi pagatori;

(2) occorre includere nei conti annuali di questi ultimi informazioni sugli importi che devono ancora recuperare;

(3) non è opportuno né equo indicare la valutazione delle spese che la Commissione intende escludere ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 alla luce delle sue constatazioni prima che lo Stato membro abbia potuto presentare le proprie osservazioni;

(4) l'esclusione delle spese deve riguardare tutto il periodo interessato dal mancato rispetto delle norme comunitarie;

(5) il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ha espresso parere favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1663/95 è modificato come segue:

1) L'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente: "La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui al paragrafo 1 sono stabiliti secondo la procedura prevista all'...

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