Directive 2013/39/EU of the European Parliament and of the Council of 12 August 2013 amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC as regards priority substances in the field of water policy Text with EEA relevance

Coming into Force13 September 2013
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013L0039
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2013/39/oj
Published date24 August 2013
Date12 August 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 226, 24 August 2013
L_2013226IT.01000101.xml
24.8.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 226/1

DIRETTIVA 2013/39/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 agosto 2013

che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) L’inquinamento chimico delle acque superficiali rappresenta una minaccia per l’ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica negli organismi acquatici, l’accumulo di inquinanti negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, e rappresenta una minaccia anche per la salute umana. È opportuno in via prioritaria individuare le cause dell’inquinamento e affrontare alla fonte la questione delle emissioni di inquinanti, nel modo più efficace dal punto di vista economico e ambientale.
(2) Ai sensi dell’articolo 191, paragrafo 2, seconda frase, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la politica dell’Unione in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».
(3) Il trattamento delle acque reflue può essere molto costoso. Al fine di agevolare un trattamento più economico e più efficace dal punto di vista dei costi potrebbe essere incentivato lo sviluppo di tecnologie innovative di trattamento delle acque.
(4) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (4), delinea una strategia per combattere l’inquinamento idrico. Tale strategia prevede l’individuazione di sostanze prioritarie tra quelle che rappresentano un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico a livello di Unione. La decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all’istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque (5), elabora un primo elenco di trentatré sostanze o gruppi di sostanze prioritarie a livello di Unione ai fini dell’inserimento nell’allegato X della direttiva 2000/60/CE.
(5) La direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (6), definisce standard di qualità ambientale (SQA), in conformità della direttiva 2000/60/CE, per le trentatré sostanze prioritarie individuate nella decisione n. 2455/2001/CE e per altri otto inquinanti che erano già regolamentati a livello di Unione.
(6) Ai sensi dell’articolo 191, paragrafo 3, TFUE, nel predisporre la sua politica in materia ambientale l’Unione deve tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell’ambiente nelle varie regioni dell’Unione, dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall’azione o dall’assenza di azione nonché dello sviluppo socioeconomico dell’Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni. È opportuno tener conto di fattori scientifici, ambientali e socioeconomici, compresi gli aspetti relativi alla salute umana, nel porre in essere una politica economicamente vantaggiosa e proporzionata in materia di prevenzione e controllo dell’inquinamento chimico delle acque superficiali, anche in sede di riesame dell’elenco di sostanze prioritarie in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. In tale ottica si dovrebbe applicare sistematicamente il principio «chi inquina paga», che è alla base della direttiva 2000/60/CE.
(7) La Commissione ha proceduto a un riesame dell’elenco delle sostanze prioritarie in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e dell’articolo 8 della direttiva 2008/105/CE, giungendo alla conclusione che è opportuno modificare l’elenco delle sostanze prioritarie individuando nuove sostanze cui attribuire una priorità d’intervento a livello di Unione, definendo SQA per le sostanze identificate di recente, rivedendo gli SQA per alcune sostanze esistenti in linea con le nuove acquisizioni scientifiche e fissando SQA relativi al biota per alcune sostanze prioritarie esistenti e per le sostanze identificate di recente.
(8) Il riesame dell’elenco di sostanze prioritarie si è avvalso del contributo di un’ampia consultazione condotta con esperti dei servizi della Commissione, degli Stati membri, delle parti interessate e del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.
(9) Nei piani di gestione dei bacini idrografici per il periodo 2015-2021 si dovrebbe tener conto per la prima volta degli SQA rivisti per le sostanze prioritarie esistenti. Nell’elaborazione di programmi di monitoraggio supplementari e nei programmi preliminari di misure da presentare entro la fine del 2018 si dovrebbe tener conto delle sostanze prioritarie identificate di recente e dei relativi SQA. Al fine del conseguimento del buono stato chimico delle acque superficiali, gli SQA rivisti per le sostanze prioritarie esistenti dovrebbero essere raggiunti entro la fine del 2021 e gli SQA per le sostanze prioritarie identificate di recente entro la fine del 2027, fatto salvo l’articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE, che comprende, tra l’altro, disposizioni riguardanti la proroga dei termini previsti per il conseguimento del buono stato chimico delle acque superficiali o la fissazione di obiettivi ambientali meno rigorosi per specifici corpi idrici in ragione di costi sproporzionati e/o di esigenze socioeconomiche, a condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici in questione. La determinazione dello stato chimico delle acque superficiali entro il termine del 2015 stabilito all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE dovrebbe basarsi pertanto solo sulle sostanze e sugli SQA di cui alla direttiva 2008/105/CE nella versione in vigore al 13 gennaio 2009, a meno che tali SQA non siano più rigorosi degli SQA rivisti nell’ambito della presente direttiva, nel qual caso si dovrebbero applicare questi ultimi.
(10) Dall’adozione della direttiva 2000/60/CE sono stati adottati numerosi atti dell’Unione a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, della medesima direttiva, che costituiscono misure di controllo delle emissioni applicabili a singole sostanze prioritarie. Inoltre, molte misure di tutela dell’ambiente ricadono nell’ambito di applicazione di altre normative dell’Unione esistenti. Qualora gli obiettivi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE possano essere efficacemente raggiunti con gli strumenti esistenti, dovrebbero essere privilegiate l’attuazione e la revisione di tali strumenti piuttosto che l’istituzione di nuove misure. L’inserimento di una sostanza nell’allegato X della direttiva 2000/60/CE non pregiudica l’applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (7).
(11) Al fine di migliorare il coordinamento tra la direttiva 2000/60/CE, il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (8), e la pertinente legislazione settoriale, dovrebbero essere esplorate le potenziali sinergie al fine di individuare gli eventuali settori in cui i dati raccolti attraverso l’attuazione della direttiva 2000/60/CE possano essere utilizzati per sostenere REACH ed altre pertinenti procedure di valutazione delle sostanze e, di converso, i settori in cui i dati generati ai fini delle valutazioni delle sostanze nell’ambito di REACH e della legislazione settoriale pertinente possano essere utilizzati per sostenere l’attuazione della direttiva 2000/60/CE, compresa la definizione delle priorità di intervento di cui all’articolo 16, paragrafo 2, di tale direttiva.
(12) La progressiva riduzione dell’inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e l’arresto o la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose prioritarie, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, possono spesso essere ottenuti nel modo più efficace sotto il profilo dei costi mediante misure dell’Unione specifiche per le sostanze alla fonte, per esempio ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1107/2009 e (UE) n. 528/2012 (9) o delle direttive 2001/82/CE (10), 2001/83/CE (11) o 2010/75/UE (12). Occorre pertanto rafforzare la coerenza tra tali atti giuridici, la direttiva 2000/60/CE e le altre normative pertinenti onde garantire l’idonea applicazione di meccanismi di controllo alla fonte. Qualora il risultato del riesame periodico dell’allegato X della direttiva 2000/60/CE e i dati di monitoraggio disponibili indichino che le misure adottate a livello di Unione o di Stato membro sono insufficienti per raggiungere gli SQA per certe sostanze prioritarie o l’obiettivo di arresto o di graduale eliminazione per certe sostanze pericolose prioritarie, si dovrebbero prendere iniziative appropriate a livello di Unione o di Stato membro per
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