Decision (EU) 2017/468 of the European Central Bank of 26 January 2017 amending Decision ECB/2010/10 on non-compliance with statistical reporting requirements (ECB/2017/5)

Coming into Force01 April 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017D0005
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2017/468/oj
Published date22 March 2017
Date26 January 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 77, 22 March 2017
L_2017077IT.01000101.xml
22.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 77/1

DECISIONE (UE) 2017/468 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 gennaio 2017

che modifica la decisione BCE/2010/10 relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2017/5)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), in particolare, gli articoli 5.1 e 34.1,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l’articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2157/1999 del Consiglio, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (3),

considerando quanto segue:

(1) La procedura per la raccolta di informazioni sulle infrazioni e l’irrogazione di sanzioni stabilita nella decisione BCE/2010/10 (4) si è dimostrata uno strumento efficace per trattare casi di inosservanza degli obblighi di informazione statistica e pertanto dovrebbe essere estesa ai casi di inosservanza che possano verificarsi ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca Centrale europea (BCE/2014/48) (5).
(2) Dovrebbe essere chiarito l’obbligo dei soggetti dichiaranti di rispondere alle richieste di informazioni della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali in merito a possibili casi di inosservanza dei loro obblighi di segnalazione.
(3) Pertanto, è opportuno modificare la Decisione BCE/2010/10 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione BCE/2010/10 è modificata come segue:

1. l’articolo 1 è modificato come segue:
a) il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. “istituzione finanziaria monetaria (IFM)” ha il significato stabilito alla lettera a) dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (*1); e in relazione al regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) (*2), l’espressione va intesa come inclusiva di tutte le succursali di IFM ubicate nell’Unione e nell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), salva contraria espressa disposizione del presente regolamento;
b) il punto 6 è sostituito dal seguente:
«6. per “scadenza della BCN” si intende la data e l’ora stabilita da ciascuna BCN per la ricezione dei dati da parte dei soggetti dichiaranti;»;
c) è inserito il seguente punto 10:
«10. per “succursale” si intende una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità giuridica di un ente e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all’attività dell’ente;»;
d) è inserito il seguente punto 11:
«11. per “succursale dell’Unione e dell’EFTA” si intende una succursale situata e registrata in uno Stato membro dell’Unione o in un
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