Regulation (EU) No 1310/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down certain transitional provisions on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), amending Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council as regards resources and their distribution in respect of the year 2014 and amending Council Regulation (EC) No 73/2009 and Regulations (EU) No 1307/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1308/2013of the European Parliament and of the Council as regards their application in the year 2014

Coming into Force01 January 2014,22 December 2013,20 December 2013
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013R1310
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/1310/oj
Published date20 December 2013
Date17 December 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 347, 20 December 2013
L_2013347IT.01086501.xml
20.12.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347/865

REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1305 /2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014, stabilisce le norme che disciplinano il sostegno dell’Unione a favore dello sviluppo rurale ed abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (3), fermo restando il proseguimento dell’applicazione dei regolamenti di esecuzione di detto regolamento fino alla loro abrogazione. Per agevolare la transizione dai regimi di sostegno esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 al nuovo quadro giuridico, relativo al periodo di programmazione che ha inizio il 1o gennaio 2014 ("nuovo periodo di programmazione"), è opportuno adottare norme transitorie onde evitare qualsiasi ritardo o difficoltà nell’applicazione del sostegno allo sviluppo rurale che potrebbero verificarsi in conseguenza della data di adozione dei nuovi programmi di sostegno allo sviluppo rurale. Per tale motivo si dovrebbe consentire agli Stati membri di continuare ad assumere impegni giuridici nell’ambito degli attuali programmi di sviluppo rurale nel 2014 in relazione ad alcune misure e le spese che ne derivano dovrebbero beneficiare di un sostegno nel corso del nuovo periodo di programmazione.
(2) In considerazione della sostanziale modifica che si propone di apportare nel nuovo periodo di programmazione al metodo di delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali importanti, l’obbligo imposto all’agricoltore di proseguire l’attività agricola nella zona per cinque anni non si dovrebbe applicare ai nuovi impegni giuridici assunti nel 2014.
(3) Allo scopo di garantire la certezza del diritto durante la fase di transizione, talune spese sostenute ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 dovrebbero poter beneficiare di un contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel corso del nuovo periodo di programmazione, qualora restino da effettuare dei pagamenti. Ciò dovrebbe includere anche taluni impegni a lungo termine nell'ambito di misure simili previste dal regolamento (CEE) n. 2078/1992 del Consiglio (4), dal regolamento (CEE) n. 2080/1992 del Consiglio (5) e dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (6) se dette misure hanno ricevuto sostegno ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e nel 2014 vi sono ancora pagamenti da effettuare. Ai fini di una corretta gestione finanziaria e di un’efficace attuazione del programma, è opportuno che tali spese siano chiaramente definite nei programmi di sviluppo rurale e nell’insieme dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri. Onde evitare un’inutile complessità della gestione finanziaria dei programmi di sviluppo rurale nel corso del nuovo periodo di programmazione, alle spese transitorie si dovrebbero applicare i tassi di cofinanziamento del nuovo periodo di programmazione.
(4) Tenuto conto delle gravi difficoltà in cui diversi Stati membri tuttora si trovano per quanto riguarda la propria stabilità finanziaria e allo scopo, durante la transizione fra l’attuale e il nuovo periodo di programmazione, di limitare le conseguenze negative derivanti da tali difficoltà autorizzando l’utilizzo massimo dei fondi disponibili del FEASR, è necessario prorogare la durata della deroga che maggiora i tassi massimi di contributo del FEASR di cui all’articolo 70, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1698/2005 fino alla data finale di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013, vale a dire il 31 dicembre 2015.
(5) Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che istituisce nuovi regimi di sostegno, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015. Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (8) continua pertanto a costituire la base si cui sarà concesso sostegno al reddito degli agricoltori per l’anno civile 2014, ma si dovrebbe tenere in debita considerazione il regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio (9). Al fine di garantire la coerenza nell’applicazione delle disposizioni relative alla condizionalità e il rispetto delle norme richieste per talune misure, è opportuno che le pertinenti disposizioni, in vigore nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 continuino ad essere applicate fino all’entrata in vigore del nuovo quadro legislativo. Per le stesse ragioni, è opportuno che le disposizioni relative ai pagamenti diretti nazionali complementari per la Croazia che si applicano nel 2013 continuino ad essere applicate.
(6) Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) conferisce agli Stati membri la facoltà di versare anticipi sui pagamenti diretti. A norma del regolamento (CE) n. 73/2009, spetta alla Commissione autorizzare l'esercizio di tale facoltà. L’esperienza acquisita nell’applicazione dei regimi di sostegno diretto ha dimostrato che è opportuno consentire agli agricoltori di ricevere anticipi. Per quanto riguarda le domande presentate nel 2014, è opportuno che tali anticipi siano limitati al 50 % dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 ed all’80 % dei pagamenti per le carni bovine.
(7) Al fine di rispettare il regolamento (UE) n. 1311/2013, in particolare il livellamento dell’importo disponibile per la concessione del sostegno diretto agli agricoltori, nonché il meccanismo di convergenza esterna, è necessario modificare i massimali nazionali stabiliti nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2014. La modifica dei massimali nazionali inciderà inevitabilmente sugli importi che i singoli agricoltori potranno ricevere come pagamenti diretti nel 2014. È opportuno pertanto definire in che modo tale modifica si ripercuoterà sul valore dei diritti all’aiuto e sul livello degli altri pagamenti diretti. Al fine di tener conto della situazione dei piccoli agricoltori, specialmente poiché nel 2014 non sarà applicabile alcuna modulazione o meccanismo di aggiustamento, compresa in particolare l'esenzione dei pagamenti diretti fino a 5 000 EUR da tale meccanismo, dovrebbe essere consentito di non ridurre il valore di tutti i diritti all’aiuto agli Stati membri che non accordano un pagamento ridistributivo e non optano per il trasferimento dei fondi al sostegno per lo sviluppo rurale tramite il meccanismo di flessibilità.
(8) Talune disposizioni del regolamento (CE) n. 73/2009, in particolare per quanto riguarda gli elementi sui quali vertono le cifre di cui all’allegato VIII del suddetto regolamento ed il nesso con la possibilità offerta agli Stati membri di attingere agli stanziamenti rimasti inutilizzati nell’ambito del regime di pagamento unico per finanziare il sostegno specifico, dovrebbero essere chiarite sulla base dell’esperienza acquisita nell’esecuzione finanziaria di tale regolamento.
(9) Ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri potevano decidere di utilizzare una determinata percentuale del loro massimale nazionale in modo da apportare un sostegno specifico ai propri agricoltori e di riesaminare una decisione presa anteriormente decidendo di modificare tale sostegno o di mettervi fine. È opportuno prevedere un ulteriore riesame di tali decisioni con effetto dall’anno civile 2014. Al tempo stesso, è necessario prorogare di un anno le condizioni particolari di cui all’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 a norma delle quali è erogato il sostegno specifico in taluni Stati membri, condizioni destinate a scadere nel 2013, onde evitare un’interruzione del livello di sostegno. Considerata l'introduzione del sostegno accoppiato facoltativo, disponibile a decorrere dal 1o gennaio 2015 per taluni settori o regioni in casi chiaramente definiti, è opportuno consentire agli Stati membri di aumentare nel 2014 al 6,5 % il livello di taluni tipi di sostegno specifico ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009.
(10) Il sostegno unitario agli agricoltori aventi aziende di dimensioni più piccole dovrebbe essere sufficiente per conseguire efficacemente l'obiettivo di sostegno al reddito. Poiché nel 2014 non sarà applicabile nessuna modulazione o meccanismo di aggiustamento, compresa in particolare l'esenzione dei pagamenti diretti da tale meccanismo fino a 5 000 EUR, è opportuno che già nel 2014 gli Stati membri possano ridistribuire il sostegno diretto tra gli agricoltori concedendo loro un pagamento supplementare per i primi ettari.
(11) Il regime di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 riveste carattere transitorio ed era destinato a terminare il 31 dicembre 2013. Nel contesto della riforma della politica agricola comune ("PAC") è stato deciso che gli Stati membri che applicano tale regime
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