Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675 of 14 July 2016 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council by identifying high-risk third countries with strategic deficiencies (Text with EEA relevance)

Coming into Force23 September 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016R1675
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj
Published date20 September 2016
Date14 July 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 254, 20 September 2016
L_2016254IT.01000101.xml
20.9.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 254/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2016

che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione deve garantire meccanismi di protezione efficaci per l'insieme del mercato interno, al fine di aumentare la certezza del diritto per gli operatori economici e i portatori di interessi in generale nei loro rapporti con le giurisdizioni dei paesi terzi. L'integrità dei mercati finanziari e il corretto funzionamento del mercato interno nel suo complesso sono gravemente minacciati dalle giurisdizioni con carenze strategiche nei rispettivi quadri di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le giurisdizioni che dispongono di quadri legali e istituzionali insufficienti con bassi standard per il controllo dei flussi di denaro pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.
(2) Tutti i soggetti obbligati ai sensi alla direttiva (UE) 2015/849 dovrebbero applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei loro rapporti con persone fisiche o entità giuridiche che hanno sede in paesi terzi ad alto rischio, garantendo così obblighi equivalenti per i partecipanti al mercato in tutta l'Unione.
(3) L'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 stabilisce i criteri su cui deve basarsi la valutazione della Commissione e conferisce a quest'ultima il potere di individuare i paesi terzi ad alto rischio, tenendo conto di tali criteri.
(4) L'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio deve basarsi su una valutazione chiara e obiettiva incentrata sul rispetto da parte di una giurisdizione dei criteri di cui alla direttiva (UE) 2015/849 per quanto riguarda il suo quadro legale e istituzionale in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism — «AML/CFT»), i poteri e le procedure di cui dispongono le sue autorità competenti ai fini della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, e l'efficacia del suo sistema AML/CFT per contrastare i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
(5) Tutte le constatazioni su cui si basa la decisione della Commissione di includere una giurisdizione nell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio dovrebbero essere documentate da informazioni fondate, verificabili e aggiornate.
(6) È essenziale che la Commissione riconosca pienamente i lavori pertinenti già intrapresi a livello internazionale per individuare i paesi terzi ad alto rischio, in particolare quelli del gruppo di azione finanziaria internazionale («GAFI»). Al fine di assicurare l'integrità del sistema finanziario mondiale, è della
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