Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675 of 14 July 2016 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council by identifying high-risk third countries with strategic deficiencies (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 23 September 2016 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32016R1675 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj |
Published date | 20 September 2016 |
Date | 14 July 2016 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 254, 20 September 2016 |
20.9.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 254/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2016
che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | L'Unione deve garantire meccanismi di protezione efficaci per l'insieme del mercato interno, al fine di aumentare la certezza del diritto per gli operatori economici e i portatori di interessi in generale nei loro rapporti con le giurisdizioni dei paesi terzi. L'integrità dei mercati finanziari e il corretto funzionamento del mercato interno nel suo complesso sono gravemente minacciati dalle giurisdizioni con carenze strategiche nei rispettivi quadri di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le giurisdizioni che dispongono di quadri legali e istituzionali insufficienti con bassi standard per il controllo dei flussi di denaro pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione. |
(2) | Tutti i soggetti obbligati ai sensi alla direttiva (UE) 2015/849 dovrebbero applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei loro rapporti con persone fisiche o entità giuridiche che hanno sede in paesi terzi ad alto rischio, garantendo così obblighi equivalenti per i partecipanti al mercato in tutta l'Unione. |
(3) | L'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 stabilisce i criteri su cui deve basarsi la valutazione della Commissione e conferisce a quest'ultima il potere di individuare i paesi terzi ad alto rischio, tenendo conto di tali criteri. |
(4) | L'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio deve basarsi su una valutazione chiara e obiettiva incentrata sul rispetto da parte di una giurisdizione dei criteri di cui alla direttiva (UE) 2015/849 per quanto riguarda il suo quadro legale e istituzionale in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism — «AML/CFT»), i poteri e le procedure di cui dispongono le sue autorità competenti ai fini della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, e l'efficacia del suo sistema AML/CFT per contrastare i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. |
(5) | Tutte le constatazioni su cui si basa la decisione della Commissione di includere una giurisdizione nell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio dovrebbero essere documentate da informazioni fondate, verificabili e aggiornate. |
(6) | È essenziale che la Commissione riconosca pienamente i lavori pertinenti già intrapresi a livello internazionale per individuare i paesi terzi ad alto rischio, in particolare quelli del gruppo di azione finanziaria internazionale («GAFI»). Al fine di assicurare l'integrità del sistema finanziario mondiale, è della |
To continue reading
Request your trial