Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market

Coming into Force27 October 2001
End of Effective Date31 December 2011
Celex Number32001L0077
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2001/77/oj
Published date27 October 2001
Date27 September 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 283, 27 October 2001
EUR-Lex - 32001L0077 - IT 32001L0077

Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 27/10/2001 pag. 0033 - 0040


Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 27 settembre 2001

sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) Il potenziale di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è attualmente sottoutilizzato nella Comunità. Quest'ultima riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto. Bisogna pertanto garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell'ambito del mercato interno dell'elettricità.

(2) La promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità, come illustrato nel Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili (in prosieguo: "il Libro bianco")(5), per motivi di sicurezza e diversificazione dell'approvvigionamento energetico, protezione dell'ambiente e coesione economica e sociale. Ciò è stato confermato dal Consiglio nella risoluzione dell'8 giugno 1998 sulle fonti energetiche rinnovabili, e dal Parlamento europeo nella risoluzione sul Libro bianco(6).

(3) Il maggiore uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei pacchetti di politiche intese ad onorare ulteriori impegni.

(4) Il Consiglio nelle conclusioni dell'11 maggio 1999 e il Parlamento europeo nella risoluzione del 17 giugno 1998 sull'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili(7) hanno invitato la Commissione a presentare una proposta concreta concernente un quadro comunitario sull'accesso al mercato interno dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Inoltre il Parlamento europeo, nella risoluzione del 30 marzo 2000 sull'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili e il mercato interno dell'elettricità(8), ha sottolineato che per ottenere risultati e conseguire gli obiettivi comunitari sono essenziali obiettivi vincolanti e ambiziosi in materia di fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale.

(5) Per garantire una maggiore penetrazione sul mercato, a medio termine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili occorrerebbe invitare tutti gli Stati membri a stabilire obiettivi indicativi nazionali di consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

(6) Tali obiettivi indicativi dovrebbero essere compatibili con gli impegni nazionali assunti nel contesto degli obblighi in materia di cambiamenti climatici contratti dalla Comunità a titolo del protocollo di Kyoto.

(7) La Commissione dovrebbe valutare in quale misura gli Stati membri abbiano progredito nella realizzazione dei loro obiettivi indicativi nazionali e in quale misura tali obiettivi indicativi nazionali siano compatibili con l'obiettivo indicativo globale del 12 % del consumo interno lordo di energia nel 2010, considerando che l'obiettivo indicativo del 12 % contenuto nel Libro bianco da conseguire entro il 2010 per tutta la Comunità impartisce un utile orientamento per maggiori sforzi sia a livello comunitario che degli Stati membri, non perdendo di vista la necessità di tener conto delle diverse situazioni nazionali. Se necessario per la realizzazione degli obiettivi, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio delle proposte che potrebbero includere obiettivi vincolanti.

(8) Allorché utilizzano i rifiuti come fonti energetiche, gli Stati membri sono tenuti a rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di gestione dei rifiuti. L'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicata la definizione di cui agli allegati 2a e 2b della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, sui rifiuti(9). Il sostegno dato alle fonti energetiche rinnovabili dovrebbe essere compatibile con gli altri obiettivi comunitari, specie per quanto riguarda la gerarchia di trattamento dei rifiuti. Nel contesto di un futuro sistema di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili non bisognerebbe pertanto promuovere l'incenerimento dei rifiuti urbani non separati, se tale promozione arrecasse pregiudizio alla gerarchia.

(9) La definizione di biomassa utilizzata nella presente direttiva lascia impregiudicato l'utilizzo di una definizione diversa nelle legislazioni nazionali per fini diversi da quelli della presente direttiva.

(10) La presente direttiva non impone agli Stati membri di riconoscere l'acquisizione di una garanzia d'origine da altri Stati membri o il corrispondente acquisto di elettricità quale contributo all'adempimento di un obbligo nazionale in materia di quote. Tuttavia al fine di promuovere gli scambi di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed aumentare la trasparenza per facilitare la scelta dei consumatori tra elettricità prodotta da fonti energetiche non rinnovabili ed elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, la garanzia di origine di tale tipo di elettricità è necessaria. I regimi di garanzia d'origine, di per sé, non implicano il diritto di beneficiare dei meccanismi nazionali di sostegno istituiti nei vari Stati membri. È importante che la garanzia di origine copra tutte le forme di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

(11) È importante operare una chiara distinzione tra le garanzie di...

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