Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on payment services in the internal market amending Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 97/5/EC (Text with EEA relevance)

Coming into Force25 December 2007
End of Effective Date12 January 2018
Celex Number32007L0064
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2007/64/oj
Published date05 December 2007
Date13 November 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 319, 05 December 2007
L_2007319IT.01000101.xml
5.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 319/1

DIRETTIVA 2007/64/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2007

relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Ai fini della creazione del mercato interno è essenziale che tutte le frontiere interne alla Comunità siano smantellate in modo da rendere possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Il buon funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento è pertanto fondamentale. Attualmente la mancanza di armonizzazione in questo settore ostacola il funzionamento di tale mercato.
(2) Allo stato attuale, i mercati dei servizi di pagamento degli Stati membri sono organizzati separatamente, su base nazionale, e il quadro giuridico che regolamenta i servizi di pagamento è frammentato in 27 ordinamenti nazionali.
(3) Numerosi atti comunitari sono già stati adottati in questo ambito, in particolare la direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri (3) e il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro (4), ma detti atti non hanno sufficientemente risolto la situazione più di quanto non abbiano fatto la raccomandazione 87/598/CEE della Commissione, dell’8 dicembre 1987, relativa ad un codice europeo di buona condotta in materia di pagamento elettronico (relazioni fra istituti finanziari, commercianti e prestatori di servizio e consumatori) (5), la raccomandazione 88/590/CEE della Commissione, del 17 novembre 1988, concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l’emittente della carta (6) o la raccomandazione 97/489/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti (7). Queste misure continuano ad essere insufficienti. La coesistenza di disposizioni nazionali e di un quadro comunitario incompleto dà origine a confusione e incertezza giuridica.
(4) È pertanto essenziale istituire un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento, siano essi compatibili o meno con il sistema derivante dall’iniziativa del settore finanziario a favore della creazione di un’area di pagamento unica in euro, che risulti neutrale in modo da garantire parità di condizioni per tutti i sistemi di pagamento, mantenendo così la libertà di scelta dei consumatori, e che rappresenti un chiaro progresso in termini di costi per i consumatori, nonché di sicurezza e di efficacia rispetto ai sistemi attualmente esistenti a livello nazionale.
(5) Tale quadro giuridico dovrebbe garantire il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti i requisiti prudenziali, l’accesso al mercato di nuovi prestatori di servizi di pagamento, i requisiti di informazione e i diritti e gli obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento. Nell’ambito di tale quadro, dovrebbero essere mantenute le disposizioni del regolamento (CE) n. 2560/2001, che ha creato un mercato unico per i pagamenti in euro per quanto concerne i loro costi. Le disposizioni della direttiva 97/5/CE e le raccomandazioni contenute nelle raccomandazioni 87/598/CEE, 88/590/CEE e 97/489/CE dovrebbero essere riunite in un unico atto giuridicamente vincolante.
(6) Tuttavia non è opportuno che tale quadro giuridico si applichi senza restrizioni. La sua applicazione dovrebbe essere limitata ai prestatori di servizi di pagamento la cui attività principale consista nella prestazione di servizi di pagamento agli utenti di tali servizi. Non è neppure opportuno che il quadro giuridico comunitario si applichi ai servizi nell’ambito dei quali il trasferimento di fondi dal pagatore al beneficiario, o il loro trasporto, sia eseguito esclusivamente in banconote e monete o il trasferimento sia basato su assegni cartacei, cambiali su supporto cartaceo, pagherò o altro strumento, voucher su supporto cartaceo o carte ad uso interno, tramite i quali viene ordinato ad un prestatore di servizi di pagamento o ad altra parte di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario. Si dovrebbe inoltre fare una differenziazione nel caso di strumenti offerti da operatori di rete o di sistemi di telecomunicazione o informatici per facilitare l’acquisto di servizi o beni digitali quali suonerie, musica o giornali on line oltre ai servizi vocali tradizionali e relativa distribuzione ad apparecchi digitali. Il contenuto di tali beni o servizi può essere prodotto o da un terzo o dall’operatore, che può aggiungervi valore intrinseco sotto forma di funzioni di accesso, distribuzione o consultazione. Nel secondo caso, allorché i beni o servizi sono distribuiti da uno degli operatori, o per ragioni tecniche da terzi, e possono essere utilizzati solo mediante apparecchi digitali quali telefoni mobili o computer, tale quadro giuridico non dovrebbe applicarsi in quanto l’attività dell’operatore va al di là della semplice operazione di pagamento. Tuttavia è opportuno che tale quadro giuridico si applichi ai casi in cui l’operatore agisce esclusivamente come intermediario che si limita ad assicurare che il pagamento venga effettuato a un terzo fornitore.
(7) Le rimesse di denaro sono un semplice servizio di pagamento generalmente basato su contante fornito da un pagatore a un prestatore di servizi di pagamento, che trasferisce l’importo corrispondente, per esempio tramite una rete di comunicazione, a un beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del suddetto beneficiario. In alcuni Stati membri supermercati, commercianti e altri dettaglianti forniscono al pubblico un servizio corrispondente che consente di pagare le utenze domestiche e altre fatture periodiche. Questi servizi di pagamento delle fatture dovrebbero essere trattati alla stregua di una rimessa di denaro quale definita nella presente direttiva a meno che le competenti autorità non ritengano che l’attività rientri in un altro servizio di pagamento elencato nell’allegato.
(8) È necessario specificare le categorie di prestatori di servizi di pagamento che possono legittimamente prestare tali servizi in tutta la Comunità: si tratta degli enti creditizi che raccolgono depositi da utenti che possono servire per il finanziamento di operazioni di pagamento e che dovrebbero continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali di cui alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (8), degli istituti di moneta elettronica che emettono moneta elettronica che possono servire per finanziare operazioni di pagamento e che dovrebbero continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali di cui alla direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sull’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (9), e degli uffici postali che sono autorizzati dal diritto nazionale.
(9) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme relative all’esecuzione delle operazioni di pagamento qualora i fondi siano moneta elettronica quale definita all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/46/CE. La presente direttiva non dovrebbe tuttavia regolamentare né l’emissione di moneta elettronica né modificare la regolamentazione prudenziale degli istituti di moneta elettronica di cui alla direttiva 2000/46/CE. Pertanto agli istituti di pagamento non è consentito emettere moneta elettronica.
(10) Tuttavia, per eliminare gli ostacoli giuridici all’ingresso al mercato, è necessario istituire un’autorizzazione unica per tutti i prestatori di servizi di pagamento che non siano collegati alla raccolta di depositi o all’emissione di moneta elettronica. È pertanto opportuno introdurre una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, denominati di seguito «istituti di pagamento», autorizzando persone giuridiche che non rientrino nelle categorie esistenti a prestare servizi di pagamento in tutta la Comunità, previo il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad ampio raggio. In questo modo, tali servizi sarebbero soggetti alle stesse condizioni in tutta la Comunità.
(11) Le condizioni per la concessione e il mantenimento dell’autorizzazione ad operare in qualità di istituti di pagamento dovrebbero includere requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari cui sono esposti tali organismi nel corso della loro attività. In questo contesto è necessario un efficace regime comprendente capitale iniziale combinato con capitale di funzionamento, che potrebbe essere elaborato in modo più sofisticato a tempo debito in funzione delle esigenze del mercato. A motivo della varietà di scelta esistente nel settore dei servizi di pagamento, la direttiva dovrebbe consentire l’applicazione di vari metodi combinati con un certo margine di discrezionalità nella vigilanza al fine di assicurare che gli stessi rischi siano trattati allo
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